IVA: aliquota IVA ordinaria per acqua in bottiglia - Risoluzione n. 11/E del 2014L’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 11/E del 17 gennaio 2014, ha fornito chiarimenti in ordine all’aliquota IVA da applicare per l’acqua destinata al consumo umano in bottiglia (acqua di sorgente o acqua da tavola).
L’istanza tendente ad ottenere il chiarimento è stata inviata da una società del settore che riteneva applicabile l’aliquota IVA del 10% di cui al n. 81 della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972, in quanto l’acqua di sorgente o acqua da tavola non può considerarsi come sotto-categoria dell’acqua minerale (che sconta l’aliquota IVA ordinaria del 22%) che presenta caratteristiche chimiche del tutto differenti.

Con il documento di prassi l’Agenzia ha puntualizzato la sostanziale differenze tra le acque minerali naturali e le acque di sorgente.

In pratica le acque minerali naturali si differenziano dalle ordinarie acque potabili per la purezza originaria e sua conservazione, per il tenore in minerali, oligoelementi o altri costituenti ed eventualmente per taluni loro effetti, nonché per gli effetti benefici alla salute.

Già in precedenza l’Agenzia delle Dogane aveva chiarito come dal “punto di vista chimico l’acqua di sorgente segue pienamente la legislazione delle acque potabili (D.lgs. 31/2001) secondo la quale è tollerata la presenza di piccole contaminazioni di origine antropica (solventi clorurati, trieline, metalli pesanti come il cromo) assolutamente proibite in un’acqua minerale naturale e che, se presenti anche a livelli di limiti chimici delle acque potabili, farebbero revocare immediatamente lo status di acqua minerale”.

L’Amministrazione finanziaria dopo aver evidenziato le sostanziali differenze, prettamente legate alla caratteristiche chimiche dei beni, tra le acque minerali naturali e le acque di sorgente, ritiene, dal lato economico, l’equiparabilità dei due beni, per tre motivi di seguito elencati:

  • i due prodotti risultano analoghi sotto il profilo giuridico amministrativo (autorizzazioni, riconoscimento, utilizzo, ecc.);
  • la recente normativa (D.Lgs. 176/2011) consente all’acqua di sorgente, così come l’acqua minerale naturale, di essere immessa nel mercato come acqua gassata, ossia addizionata di anidride carbonica;
  • sempre il D.Lgs. 176/2011 ha stabilito la possibilità di commercializzazione dell’acqua minerale in contenitori di capacità superiore a 2 litri, (ad es. i c.d. “boccioni” da 18/20 litri) precedentemente prevista per la sola acqua di sorgente.

Le predette considerazioni sono alla base, per l’Agenzia, dell’applicazione dell’aliquota IVA ordinaria anche per le acque di sorgente destinate al consumo umano.

Infatti per l’Amministrazione Finanziaria, l’equiparabilità “economica” dei due beni, pur in presenza di sostanziali differenze chimiche che portano le acque di sorgente ad essere assimilabili all’acqua potabile, rende applicabile all’acqua di sorgente destinata destinate al consumo umano in bottiglia la medesima aliquota Iva prevista per le acque minerali naturali, ovvero l’aliquota Iva ordinaria del 22%.

Viene puntualizzato, inoltre, che l’applicabilità dell’aliquota IVA del 10% sancita dal n. 81) della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, alle cessioni di “acqua, acque minerali (v. d. ex 22.01)”, per la erogazione di acqua “potabile” e “non potabile”, erogata ai titolari di contratti di fornitura sottoscritti con i Comuni (o con le società autorizzate all’erogazione del servizio), mediante l’allacciamento alle condotte idriche della rete idrica Comunale.
In altri termini si tratta del servizio generale di erogazione idrica.