INPS – Circolare 15 gennaio 2014, n. 4
Assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori concesso dai Comuni – Art. 65 legge n. 448/1998 modificato dall’art. 13 legge n. 97/2013. Estensione del diritto all’Assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori ai cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo.
SOMMARIO: Con la presente circolare vengono illustrate le modifiche apportate all’art. 65 della legge n. 448/98 dall’art. 13, comma 1, della legge n. 97/2013 in riferimento all’estensione ai cittadini di Paesi Terzi che siano soggiornanti di lungo periodo del diritto all’Assegno per il Nucleo familiare erogato dai Comuni di residenza per i nuclei familiari con almeno tre figli minori.
L’Assegno per il Nucleo Familiare con almeno tre figli minori ai sensi degli artt. 65 legge n. 448/1998, art. 80, comma 5, legge n. 388/2000 e art. 16, comma 2, D.P.C.M. n. 452/2000, è una prestazione familiare concessa ai nuclei familiari nei quali siano presenti il richiedente e almeno tre figli minori di anni 18. Tali norme hanno espressamente previsto che il richiedente sia cittadino italiano o comunitario residente nel territorio italiano. Successivamente, a seguito di apposite indicazioni ministeriali, è stato esteso il riconoscimento della prestazione ai titolari dello status di rifugiato politico e di protezione sussidiaria (circolare n. 9/2010).
Si segnala che di recente, a conferma di quanto già previsto, la Corte Costituzionale, nell’ordinanza 196/2013 (pubblicata in G.U. 1^ Serie Speciale n. 30 del 24 luglio 2013), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità dell’art. 65 della L. 448/1998, nella parte in cui subordina la concessione dell’assegno per i nuclei familiari con almeno tre figli al requisito della cittadinanza italiana o comunitaria o, in subordine, nella parte in cui esclude dalla concessione del beneficio gli stranieri titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dal Tribunale Ordinario di Monza con ordinanza del 9 marzo 2011.
Pertanto, finora l’Inps, nel recepire le disposizioni ministeriali, ha ribadito (Msg n. 8468 del 16/05/2012, Msg n.7990 del 15/05/2013, Msg 12962 del 9/08/2013) che la normativa vigente dispone che l’assegno di cui all’articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, viene concesso ai nuclei familiari di cittadini italiani o comunitari residenti nel territorio dello Stato (Art. 80 legge 388/2000).
Peraltro, poiché, come previsto sempre dall’art. 65 della L. 448/98, comma 2, “l’assegno medesimo è erogato dall’Istituto nazionale della previdenza sociale sulla base dei dati forniti dai Comuni” l’Istituto ha dato seguito ai mandati di pagamento per le prestazioni di cui trattasi disposti dai Comuni di residenza dei cittadini richiedenti.
Nel frattempo, la problematica dell’estensione del trattamento di cui trattasi ai cittadini di Paesi Terzi che siano soggiornanti di lungo periodo è stata affrontata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che ha avanzato una proposta normativa in tal senso, attuata con la Legge 6 agosto 2013, n. 97.
Tale norma, infatti, all’art. 13 riporta le disposizioni volte al corretto recepimento della direttiva 2003/109/CE relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, in relazione alla procedura di infrazione 2013/4009, disponendo, al comma 1, che <all’articolo 65, comma 1, della Legge 23 dicembre 1998, n. 448 le parole “cittadini italiani residenti” sono sostituite dalla seguenti: “Cittadini italiani e dell’Unione Europea residenti, da cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonché dai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente”.
Al comma 2 dell’art. 65 L. 448/98 si precisa, inoltre, che l’assegno di cui al comma 1 è concesso dai Comuni ed è corrisposto a domanda.
Nell’articolo 16 comma 1 del citato D.P.C.M. n.452/2000 viene disposto, altresì, che la domanda per l’assegno per il nucleo familiare può essere presentata, per ogni anno solare o periodo inferiore in cui sussiste il diritto, entro il termine perentorio del 31 gennaio dell’anno successivo a quello per il quale è richiesto il beneficio, a condizione che i requisiti previsti siano posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda medesima.
A far data dal 2013, pertanto, la domanda per ottenere la prestazione in oggetto, può essere presentata per i nuclei familiari composti da cittadini italiani e dell’Unione europea residenti, da cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonché dai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente.
I Comuni potranno, conseguentemente, accogliere le domande presentate dai nuovi beneficiari a partire dal 1° luglio 2013.
I Comuni procederanno, altresì, a riesaminare le istanze presentate anteriormente al 1° luglio 2013 per la verifica e la conformità dei requisiti richiesti i cui effetti decorreranno, in ogni caso, dal 1° luglio 2013.
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