Corte di Cassazione sentenza n. 4712 del 25 febbraio 2013
CONTENZIOSO TRIBUTARIO – PARTE COSTITUITA – OMISSIONE AVVISO DI TRATTAZIONE – EFFETTI – NULLITA’ DEL PROCEDIMENTO E DELLA SENTENZA CHE SIA STATA EVENTUALMENTE PRONUNCIATA
massima
_________________
L’omissione dell’avviso di trattazione alla parte che si sia costituita in giudizio tardivamente ma prima che tale avviso sia inoltrato, comporta la nullità del procedimento e della sentenza che sia stata eventualmente pronunciata, per violazione del diritto fondamentale alla difesa e dell’inderogabile principio del contraddittorio”.
_______________
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
rilevato che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la relazione di seguito integralmente trascrittia:
“La sig.ra N.E. ricorre contro l’Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale della Puglia riformando la sentenza di primo grado, ha dichiarato legittimi gli atti impositivi (avviso di rettifica parziale IVA 1996 e avviso di irrogazione delle relative sanzioni) emessi dall’Ufficio nei confronti del suo dante causa, sig. O.L.
L’Agenzia delle entrate non si è costituita.
Il ricorso si fonda su tre motivi, con i quali si censura, sotto diversi profili (e, in primis, per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 31 e 61), l’error in procedendo, in cui la Commissione Tributaria Regionale è incorsa omettendo di dare avviso de l’udienza di trattazione dell’appello alla sig.ra N., costituitasi nel giudizio di secondo grado quale erede di O.L. (nei confronti dei quale ultimo era stata pronunciata la sentenza di primo grado).
Il ricorso e manifestamente fondato.
Dagli esami del fascicolo di merito, consentito per la natura del vizio denunciato, emerge che la sig.ra N. si costituì in secondo grado quale erede di O.L., a ministero del dottore commercialista M.V. (già difensore di O.L. nel giudizio di prime cure), depositando un atto di controdeduzioni in data 21.3.2008 (vedi la ricevuta rilasciata dalla Commissione Tributaria Regionale con il numero 54179/08);
nonostante ciò, alla stessa N. non fu comunicato alcun avviso di trattazione dell’appello (che l’appellante Agenzia aveva chiesto avvenisse – e che in effetti avvenne, come si evince dal relativo verbale – in pubblica udienza). Negli atti del fascicolo di secondo grado infatti, e presente solo l’avviso di trattazione dell’appello, per l’udienza del 21.9.09, indirizzato all’appellante Agenzia delle entrate; del resto, che la costituzione della sig.ra N. sia stata ignorata dalla Commissione Tributaria Regionale risulta dal rilievo che nella sentenza da questa emessa, e qui gravata, la parte privata è indicata ancora come O.L.
Deve quindi dichiararsi la nullità della sentenza gravata (vedi, da ultimo, Cass. 27162/11: “In tutta di contenzioso tributario, poichè il D.Lgs. 3 dicembre 1992, n. 546, art. 33, prevede che la trattazione delle controversia avvenga in pubblica udienza ti istanza di almeno una delle parti da notificare alle altre parti costituite, la discussione, avvenuta senza la notifica dell’apposita istanza alla controparte, determina non una mera irregolarità del procedimento, bensì una vera e propria lesione dei diritto di difese del litigante non avvisato e assente, che comporta la nullità dell’udienza di discussione – tenuta senza la rituale partecipazione di uno dei soggetti interessati – nonché della sentenza e di ogni altro atto conseguente”). Al riguardo giova precisare che a nulla rileva che la costituzione della N. fosse tardiva ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 23 e 54, – in quanto avvenute in data (28.3.2008, come già precisato) posteriore al decorso de sessantesimo giorno dalla notifica dell’appello dell’Ufficio (avvenuta il 17.2.06) – avendo questa Corte chiarito che “In tema di contenzioso tributario, la costituzione della parte resistente oltre il termine di sessanta giorni fissato dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 23, per il giudizio innanzi la commissione tributaria provinciale e dall’art. 54, del medesimo decreto per il giudizio innanzi alla commissione Tributaria regionale, non comporta le legittime esclusione della parte stessa dal numero dei destinatari dell’avviso di trattazione previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 31, comma 1, salvo il caso in cui la costituzione sia avvenuta in un momento successivo a quello nel quale il predetto avviso sia già stato inoltrato. L’omissione dell’avviso di trattazione alla parte che si sia costituita in giudizio tardivamente ma prima che tale avviso sia inoltrato, comporta la nullità del procedimento e della sentenza che sia stata eventualmente pronunciata, per violazione del diritto fondamentale alla difesa e dell’inderogabile principio del contraddittorio” (sent. 21059/07).
Si propone quindi l’accoglimento del ricorso e la cassazione con rinvio della sentenza gravata”.
che l’Agenzia delle entrate non è costituita;
che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alla ricorrente;
che non sono state depositate memorie difensive.
Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide la proposta del relatore;
che pertanto, riaffermati i principi sopra richiamati, il ricorso va accolto e la sentenza gravata va cassata, con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale, in altra composizione, che rinnoverà il giudizio di secondo grado.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza gravata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia, in altra composizione, che rinnoverà il giudizio di secondo grado e regolerà anche le spese del giudizio di cassazione
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 21 maggio 2020, n. 9345 - In tema di contraddittorio nel processo tributario la comunicazione dell'avviso di trattazione della causa deve essere effettuata, nel caso di esistenza di un domicilio eletto, presso…
- Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 4712 depositata il 22 febbraio 2024 - Ove il socio di società di persone non abbia dichiarato, per la parte di sua spettanza, il reddito societario risultante dalla rettifica operata…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 30 luglio 2021, n. 21869 - Nei ricorsi in cassazione per effetto del novellato art. 375 cod. proc. civ., davanti alle sezioni semplici la trattazione dei procedimenti in camera di consiglio è divenuta la regola, essendo…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 25 giugno 2020, n. 12683 - Nel processo tributario, la trattazione dell'appello in pubblica udienza, senza preventivo avviso alla parte, costituisce una nullità processuale che travolge, per violazione del diritto di…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 22890 depositata il 21 luglio 2022 - La trattazione dell'appello in pubblica udienza, senza preventivo avviso alla parte, costituisce una nullità processuale che travolge, per violazione del diritto di difesa, la…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 15439 depositata il 16 maggio 2022 - In tema di contenzioso tributario, l'art. 22, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992 - richiamato, per il giudizio d'appello, dal successivo art. 53 - va interpretato nel senso che…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Gli amministratori deleganti sono responsabili, ne
La Corte di Cassazione, sezione I, con l’ordinanza n 10739 depositata il…
- La prescrizione quinquennale, di cui all’art. 2949
La Corte di Cassazione, sezione I, con l’ordinanza n. 8553 depositata il 2…
- La presunzione legale relativa, di cui all’a
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 10075 depos…
- Determinazione del compenso del legale nelle ipote
La Corte di Cassazione, sezione III, con l’ordinanza n.10367 del 17 aprile…
- L’agevolazione del c.d. Ecobonus del d.l. n.
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza n. 7657 depositata il 21 ma…