Corte di Cassazione sentenza n. 6124 del 12 marzo 2013
LAVORO – LAVORO SUBORDINATO – CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO – QUALIFICHE – DIRIGENTE – CARATTERISTICHE DELL’ATTIVITÀ SVOLTA – “ALTER EGO” DELL’IMPRENDITORE – NECESSITÀ – ESCLUSIONE – REQUISITI – QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE, AUTONOMIA E RESPONSABILITÀ – RIFERIMENTO ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA – NECESSITÀ
massima
_______________
La qualifica di dirigente non spetta al solo prestatore di lavoro che, come “alter ego” dell’imprenditore, ricopra un ruolo di vertice nell’organizzazione o, comunque, occupi una posizione tale da poter influenzare l’andamento aziendale, essendo invece sufficiente che il dipendente, per l’indubbia qualificazione professionale, nonché per l’ampia responsabilità in tale ambito demandata, operi con un corrispondente grado di autonomia e responsabilità, dovendosi, a tal fine, far riferimento, in considerazione della complessità della struttura dell’azienda, alla molteplicità delle dinamiche interne nonché alle diversità delle forme di estrinsecazione della funzione dirigenziale (non sempre riassumibili a priori in termini compiuti) ed alla contrattazione collettiva di settore, idonea ad esprimere la volontà delle associazioni stipulanti in relazione alla specifica esperienza nell’ambito del singolo settore produttivo.
_______________
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
G.C., premesso di avere lavorato alle dipendenze della S. S.p.a., poi divenuta, S. s.r.l., dal gennaio 1995 con inquadramento nella categoria A posizione organizzativa 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro Industria Chimica, di essere stato nominato a partire a partire dal maggio 1985 Responsabile della produzione e di avere svolto in tale veste i medesimi compiti in precedenza svolti da altro dipendente, D., inquadrato come dirigente e che tali compiti per le loro caratteristiche configuravano svolgimento di attività dirigenziale, ha adito il giudice del lavoro e chiesto la condanna della società convenuta al pagamento delle differenze dovute in relazione all’erroneo inquadramento attribuito. Premesso inoltre che il mancato inquadramento come dirigente aveva comportato che in seguito a infortunio gli era stata liquidata a titolo di risarcimento del danno la minor somma prevista dalla polizza assicurativa stipulata dalla società datrice per rischi extraprofessionali in favore degli impiegati, laddove la analoga polizza in favore dei dipendenti con qualifica dirigenziale prevedeva un massimale più elevato, ha chiesto la condanna della società al risarcimento del danno commisurato alle differenze tra quanto percepito e quanto invece sarebbe stato liquidato dalla compagnia assicuratrice se fosse stato inquadrato come dirigente.
Il giudice di primo grado, in parziale accoglimento della domanda, ha dichiarato il diritto del G.C. all’inquadramento come dirigente e condannato la società al pagamento delle differenze retributive per la parte non prescritta; ha respinto la domanda intesa alle differenze tra l’indennizzo ricevuto in relazione all’infortunio e quello che gli sarebbe spettato come dirigente.
La decisione è stata appellata da entrambe le parti.
La Corte di appello di Cagliari, in accoglimento dell’appello incidentale proposto dalla società, ha rigettato la originaria domanda. Hanno osservato i giudici di appello che la sentenza di primo grado, pur partendo dal corretto rilievo che la nozione giurisprudenziale e contrattuale di dirigente, alla quale è necessario riferirsi in mancanza di una definizione legislativa, individua il dirigente in colui che è preposto alla direzione dell’intera impresa o ad un settore rilevante di questa ed è provvisto a tal fine di piena autonomia nell’ambito delle direttive generali della proprietà aziendale di cui concorre direttamente a realizzare gli obiettivi, aveva errato nel riconoscere il diritto alla qualifica dirigenziale; era da escludersi infatti, alla luce delle risultanze istruttorie, che l’attività espletata dal G.C. presentasse le caratteristiche tipiche dell’attività dirigenziale. In particolare dall’ordine di servizio n. 4 del 1985, si evinceva che l’originario Reparto produzione al quale era addetto il D. era stato smembrato in tre distinti reparti ciascuno con a capo un dipendente con qualifica di quadro che rispondeva al Direttore dello stabilimento; al G.C., a differenza che al D., non era stata attribuita la procura a rappresentare la società all’esterno; i poteri di spesa erano circoscritti alle richieste di acquisto che dovevano peraltro essere controfirmate dal responsabile manutenzione, dal Direttore amministrativo e dal Direttore Generale; anche gli ordini venivano firmati dai procuratori. Dalle deposizioni dei testi era emerso che il G.C. era gerarchicamente subordinato al Direttore generale e al Direttore dello Stabilimento dai quali riceveva le opportune direttive. Al Direttore dello Stabilimento doveva inoltre presentare rapportini settimanali e giornalieri concernenti il controllo della produzione, circostanze queste che confermavano l’assoggettamento ad un penetrante controllo da parte dei vertici aziendali; il fatto che non fosse obbligato a timbrare il cartellino non era decisivo trattandosi di dipendente con qualifica di quadro; il lavoratore era in ogni caso tenuto ad annotare la propria presenza su un foglio controfirmato dal Direttore dello Stabilimento.
Sulla scorta di tali rilievi fattuali i giudici di appello hanno ritenuto congruo l’inquadramento nel livello A, posizione organizzativa 2 di cui al C.C.N.L. Industria Chimica, non essendo emersi in capo al G.C. poteri decisionali autonomi suscettibili di influire sulla conduzione dell’azienda, né poteri di rappresentanza ed essendo risultato, per contro, la subordinazione gerarchica ad altri dirigenti che gli impartivano le direttive ed effettuavano i necessari controlli. Hanno osservato ancora i giudici di appello che la graduazione delle qualifiche implica un diverso grado di collaborazione con il datore di lavoro che non deve farsi solo riferimento al complesso delle operazioni materiali in cui si siano concretizzate le prestazioni del lavoratore medesimo ma pure accertare se tali operazioni siano state compiute con livelli di responsabilità proprie della qualifica rivendicata.
Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso G.C. sulla base di cinque motivi ciascuno articolato in più profili.
L’intimata (ora) N.S. s.r.l. in liquidazione ha resistito con controricorso.
Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente ha dedotto, ai sensi dell’art. 360 comma 1, n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli arti 2071, 2095, 2697 2721, 2727 cod. civ. e dell’art. 416 cod. proc. civ., nonché, ai sensi dell’art. 360, comma primo n. 5 cod. proc. civ., la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine a fatti decisivi della controversia.
Ha censurato la decisione per non avere tenuto conto della evoluzione subita nel tempo dai caratteri qualificanti la figura del Dirigente, evoluzione collegata alla trasformazione del ruolo dell’imprenditore e alla innovazione tecnologica, organizzativa e produttiva. Ha denunziato la inadeguata ed incompleta valutazione del materiale probatorio e l’omesso rilievo delle ammissioni contenute nella memoria di costituzione di primo grado e della mancata contestazione di circostanze dedotte nel ricorso di primo grado. Ha sostenuto che la sentenza di appello aveva fondato il proprio convincimento sull’ordine di servizio n. 4 del 1985 rimasto inattuato, come emerso dalla prova orale, senza considerare l’ordine di servizio n. 2 del 2 maggio 1985 che aveva affidato al G.C., in sostituzione del collega D., l’incarico di Responsabile del Reparto Produzioni. Con il secondo motivo di ricorso ha dedotto, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e dell’art. 2946 cod. civ. nonché la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine a fatti decisivi della controversia. Ha in particolare censurato la omessa pronuncia o quantomeno la omessa, insufficiente contraddittoria motivazione sulla domanda avente ad oggetto il risarcimento del danno per il minore importo dell’indennizzo corrisposto o sulla base della polizza assicurativa stipulata dalla società rispetto a quello spettante se fosse stata applicata la polizza in favore dei dirigenti.
Con il terzo motivo di ricorso ha dedotto, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 194 cod. proc. civ. e dell’art. 90 Disp. att. cod. proc. civ. nonché la contraddittorietà della motivazione su un fatto controverso e decisivo con riferimento alla omessa pronuncia sulla domanda intesa alla declaratoria di nullità della consulenza tecnica d’ufficio sulla base della quale la sentenza di primo grado aveva determinato l’importo dovuto a titolo di differenze. Ad illustrazione del motivo ha in particolare richiamato la deduzione di nullità della consulenza d’ufficio e le specifiche censure rivolte nei gradi di merito alla stessa.
Con il quarto motivo di ricorso ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., la violazione degli artt. 7, 23, 26, 27 C.C.N.L. Dirigenti Industria, la violazione dell’art. 3 e di tutte le altre norme dell’Accordo collettivo di rinnovo del C.C.N.L. Dirigenti dell’Industria del 27.4. 1995 che avevano modificato l’Accordo del 16.5.1985, nonché la contraddittorietà della motivazione in ordine a fatti decisivi della controversia. Ha censurato la omessa pronuncia eccezione di nullità della consulenza di ufficio di primo grado e sulla conseguente mancata individuazione della applicabilità al caso di specie delle norme sul C.C.N.L. Dirigenti Industria del 1994 tenuto conto degli Accordi collettivi successivi, quale disciplina vigente nel periodo considerato. Ha richiamato le osservazioni svolte nella perizia tecnica di parte in ordine alle voci asseritamente spettanti a titolo di differenze retributive.
Con il quinto motivo di ricorso il G.C. ha dedotto la violazione dell’art. 36 Cost. e la contraddittorietà della motivazione su fatto controverso e decisivo. Il motivo si fonda sull’assunto che il ruolo ricoperto dal G.C., quale risultante dalla emergenze istruttorie, sarebbe riconducibile “ad una figura autonoma assai più generale della posizione organizzativa” attribuita dalla società ed in relazione a tale posizione, viene rivendicato il diritto all’adeguamento della retribuzione in conformità del precetto costituzionale di cui all’art. 36 Cost.
Il primo motivo di ricorso è infondato. In primo luogo è da evidenziare che parte ricorrente, nel dedurre che i giudici di appello avrebbero utilizzato come parametro di riferimento una nozione di dirigente in contrasto con quella frutto di evoluzione giurisprudenziale e dottrinale, quale determinatasi all’esito delle profonde trasformazioni produttive e organizzative verificatesi negli ultimi decenni, non chiarisce perché i parametri normativi in concreto utilizzati nella sentenza impugnata, si pongano in contrasto con le caratteristiche proprie della funzione dirigenziale quale risultanti dalla elaborazione giurisprudenziale; tale carenza si riverbera, sotto questo profilo, sulla specificità del motivo e quindi sull’ammissibilità dello stesso. In concreto è poi da rilevare che i giudici di appello, hanno condotto la verifica in ordine allo svolgimento da parte del G.C. di funzioni dirigenziali, con riferimento al grado di autonomia e responsabilità, alla estensione dei poteri decisori, alla esistenza di direttive superiori più o meno dettagliate, all’assiduità e penetrazione del controllo da parte dei superiori. Hanno tenuto conto della caratteristiche e delle modifiche della struttura aziendale con riferimento al reparto nel quale aveva operato il G.C. Hanno comparato l’attività svolta dal G.C. come ricostruita sulla base della prova orale e documentale alle declaratorie contrattuali. I parametri utilizzati risultano coerenti con gli approdi di questa Corte secondo la quale “La qualifica di dirigente non spetta al solo prestatore di lavoro che, come “alter ego” dell’imprenditore, ricopra un ruolo di vertice nell’organizzazione o, comunque, occupi una posizione tale da poter influenzare l’andamento aziendale, essendo invece sufficiente che il dipendente, per l’indubbia qualificazione professionale, nonché per l’ampia responsabilità in tale ambito demandata, operi con un corrispondente grado di autonomia e responsabilità, dovendosi, a tal fine, far riferimento, in considerazione della complessità della struttura dell’azienda, alla molteplicità delle dinamiche interne nonché alle diversità delle forme di estrinsecazione della funzione dirigenziale (non sempre riassumibili a priori in termini compiuti) ed alla contrattazione collettiva di settore, idonea ad esprimere la volontà delle associazioni stipulanti in relazione alla specifica esperienza nell’ambito del singolo settore produttivo rispetto ” (Cass. 14835 del 2009) e che in presenza di funzioni simili come quella di impiegato con funzioni direttive, il criterio di distinzione va individuato nell’autonomia e nella discrezionalità delle scelte decisionali, in modo che l’attività del dirigente influisca sugli obiettivi complessivi dell’imprenditore.(ex plurimis: Cass. n. 18482 del 2005, 9654 del 2003 ). Correttamente i giudici di appello non hanno attribuito rilievo decisivo alla circostanza che il G.C. era stato chiamato a sostituire, asseritamente, in tutte le sue mansioni un collega avente qualifica dirigenziale; avendo questa Corte chiarito che in mancanza di un principio generale parità di trattamento in materia di lavoro, non assume alcun rilievo giuridico l’eventuale identità fra le mansioni svolte e quelle proprie di altri lavoratori della stessa azienda che abbiano già ottenuto la stessa qualifica ma solo la riconducibilità delle mansioni svolte alla qualifica invocata. (Cass. n. 23273 del 2007, n. 8064 del 2004, n. 1433 del 1996).
Parte ricorrente ha contrastato la ricostruzione fattuale operata nella sentenza impugnata mediante richiamo alle prove documentali e testimoniali nonché con riferimento alla memoria di costituzione della società in primo grado. Tali richiami sono stati operati in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, atteso che secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esso impone alla parte -che denuncia, in sede di legittimità, il difetto di motivazione sulla valutazione di un documento o di risultanze probatorie e processuali,- l’onere di indicare specificamente le circostanze oggetto della prova o il contenuto del documento trascurato o erroneamente interpretato dal giudice di merito, provvedendo alla loro trascrizione, al fine di consentire il controllo della decisività dei fatti da provare e, quindi, delle prove stesse. Questo controllo, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, deve poter essere compiuto dalla Corte di cassazione sulla base delle deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative (v. ad es. per tutte, ord. n. 17915 del 2010, Cass. n. 10913/1998; Cass. n. 12362/2006). A prescindere dal rilevato profilo di inammissibilità, è inoltre da segnalare che la parte tende con le censure svolte in ordine alla ricostruzione fattuale dell’attività svolta dal G.C. a prospettare una differente ricostruzione, senza tuttavia specificare, come era suo onere, il vizio logico o giuridico nel quale erano incorsi i giudici di appello e in cosa consisteva la decisività del fatto rispetto al quale era denunziato il vizio motivazionale.
Secondo l’insegnamento costante di questa Corte, infatti la denuncia del vizio di motivazione non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare autonomamente il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio bensì soltanto quello di controllare, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico – formale, le argomentazioni svolte dal giudice di merito al quale spetta in via esclusiva il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, controllarne l’attendibilità e concludenza nonché scegliere tra le complessive risultanze del processo quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (tra le altre, v. Cass. n. 18119 del 2008; n.5489 del 2007; n. 20455 del 2006; n. 20322 del 2005; n. 2537 del 2004). In conseguenza, il vizio di motivazione deve emergere dall’esame del ragionamento svolto dal giudice di merito quale risulta dalla sentenza impugnata e può ritenersi sussistente solo quando, in quel ragionamento sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia prospettati dalle parti o rilevabili d’ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire la identificazione del procedimento logico- giuridico posto a base della decisione, mentre non rileva la mera divergenza tra valore e significato diversi che, agli stessi elementi siano attribuiti dal ricorrente ed in genere dalle parti (v., per tutte Cass. S.U. n. 10345 del 1997). In altri termini, il controllo di logicità del giudizio di fatto – consentito al giudice di legittimità – non equivale alla revisione del “ragionamento decisorio”, ossia dell’opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata in quanto siffatta revisione si risolverebbe, sostanzialmente in una nuova formulazione del giudizio di fatto riservato al giudice del merito e risulterebbe affatto estranea alla funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità.
L’applicazione dei principi sopra richiamati induce ad escludere nel caso di specie che la sentenza impugnata sia incorsa nei vizi motivazionali denunziati.
Il rigetto del primo motivo di ricorso comporta l’assorbimento del secondo, terzo e quarto motivo i quali presuppongono tutti l’accertamento del diritto del G.C. all’inquadramento come dirigente.
Il quinto, motivo è inammissibile. La società resistente ha eccepito la novità della domanda di adeguamento della retribuzione formulata ai sensi dell’art. 36 Cost., a prescindere dal diritto alla qualifica dirigenziale, domanda che assume non proposta nei precedenti gradi di merito. La questione non risulta in alcun modo affrontata nella sentenza impugnata. Della relativa proposizione non vi è traccia nel ricorso per cassazione ed in particolare nella parte dedicata alla esposizione della domanda di primo grado laddove costituiva, invece, onere dell’odierno ricorrente allegare di averla proposta, deducendo – in ipotesi – il vizio di omessa pronuncia in relazione alla stessa e non il difetto di motivazione.
Infatti, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, qualora una determinata questione giuridica – che implichi, come nella specie, un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità, per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (ex multis, Cass. 20518 del 2008).
Consegue il rigetto del ricorso.
Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di cui euro 40,00 per esborsi e euro 3000,00 per compensi professionali oltre accessori.