INPS – Messaggio 13 gennaio 2014, n. 563

Corresponsione per l’anno 2013 dell’importo aggiuntivo di euro 154,94 (lire 300.000 ) sulle pensioni della gestione lavoratori dello spettacolo e sportivi professionisti e delle gestioni pubbliche

Premessa

Con la circolare n. 29 del 6 dicembre 2001 sono state fornite le informazioni relative alle modalità di attribuzione dell’importo aggiuntivo di euro 154,94 (lire 300.000), introdotto a partire dal 2001 dall’articolo 70 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (finanziaria 2001), per i titolari di pensioni il cui importo complessivo non superi il trattamento minimo ed i cui redditi soddisfino le condizioni previste.

Nel presente messaggio sono descritte le modalità con le quali è stato disposto il pagamento dell’importo aggiuntivo per l’anno 2013, in via provvisoria, sulle pensioni dei lavoratori dello spettacolo e sportivi professionisti, in attesa della verifica reddituale.

Si rammenta che per le pensioni delle gestioni pubbliche il beneficio è corrisposto a domanda, sempre a condizione che siano positivamente verificati i relativi requisiti di legge.

1. Pensioni interessate all’importo aggiuntivo di euro 154,94 (lire 300.000) per l’anno 2013

L’attribuzione dell’importo aggiuntivo è prevista per le tutte le pensioni.

Sono state escluse:

– le pensioni eliminate;

– le pensioni supplementari;

– le pensioni detassate per la convenzione sulla doppia imposizione.

2. Modalità di calcolo

La procedura ha provveduto ad attribuire, provvisoriamente, l’importo aggiuntivo per l’anno 2013, se l’importo della pensione ed i redditi memorizzati lo hanno consentito.

Per le pensioni con decorrenza infrannuale, l’importo aggiuntivo è stato attribuito in dodicesimi ed il limite di reddito è stato rapportato ai mesi di percezione della pensione. L’importo è stato attribuito per intero, se spettante, considerando i limiti annuali nel caso in cui la pensione con decorrenza infrannuale sia abbinata con altra pensione con decorrenza anteriore.

3. Attribuzione dell’importo aggiuntivo a soggetti non titolari di pensioni INPS

Il comma 9 dell’articolo 70 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (finanziaria 2001) prevede che, qualora i soggetti interessati non risultino beneficiari di prestazioni presso l’INPS, il pagamento dell’importo aggiuntivo, negli stessi termini e con le medesime modalità indicate dalla norma, venga corrisposto dall’Ente individuato dal Casellario centrale dei pensionati.

4. Controllo sugli importi di pensione

La procedura ha verificato che l’importo complessivo delle pensioni presenti sul Casellario centrale dei pensionati non superasse il limite previsto per l’anno 2013.

E’ stata presa in considerazione la somma degli importi dell’anno 2013, stabilendo che:

se l’importo complessivo delle pensioni per l’anno 2013 (comprensivo delle maggiorazioni sociali e dell’incremento) è risultato maggiore di euro 6.595,53 nulla spetta al pensionato;

– se l’importo complessivo delle pensioni per l’anno 2013 è risultato minore o uguale a euro 6.440,59 il pensionato ha titolo, se risultano soddisfatte le condizioni reddituali sue e del coniuge, all’intero importo aggiuntivo;

– se l’importo complessivo delle pensioni per l’anno 2013 è risultato compreso tra euro 6.440,59 e 6.595,53, al pensionato spetta la differenza tra 6.595,53 e l’importo delle pensioni, sempre che risultino soddisfatte le condizioni reddituali proprie e del coniuge.

5. Controllo dei redditi personali e del coniuge

Se, sulla base degli importi delle pensioni, per l’anno 2013 è risultato il diritto all’importo di euro 154,94 (lire 300.000) o ad una parte dello stesso, la procedura ha provveduto alla verifica dei requisiti reddituali del titolare e del coniuge.

Sono stati considerati i redditi del titolare e del coniuge memorizzati sugli archivi dei REDDITI presenti nel sistema informatico ex Enpals.

L’importo aggiuntivo determinato con le modalità descritte al punto 4 è stato attribuito se i redditi personali non superano l’importo di euro 9.660,88.

Qualora lo stato civile del pensionato sia risultato coniugato, si è provveduto a verificare anche il requisito reddituale coniugale; in tali casi, il limite di reddito cumulato previsto è di euro 19.321,77 (non deve comunque essere superato il limite personale di euro 9.660,88).

6. Pensioni con decorrenza nell’anno 2013

Si è provveduto a calcolare l’importo aggiuntivo anche per le pensioni con decorrenza in corso d’anno rapportando sia i limiti di reddito che l’importo da corrispondere ai mesi di percezione della pensione.

7. Pensioni eliminate nel corso dell’anno

La procedura non ha disposto alcun pagamento per le pensioni eliminate.

La quota di importo aggiuntivo spettante, rapportata ai mesi di percezione della pensione, dovrà essere corrisposta a cura della linea di prodotto servizio Previdenza Pals agli eredi o al titolare della pensione eliminata.

8. Aggiornamento del data base delle pensioni

Nel caso il cui l’importo aggiuntivo sia stato corrisposto, l’importo è stato memorizzato nell’Area denominata crediti/debiti – maschera PNCTA1 – codice credito CE71 – stato 99.

10. Pagamento dell’importo aggiuntivo

L’importo aggiuntivo spettante è stato corrisposto con la rata di pensione di dicembre 2013. Tale importo è consultabile al campo 19 della cedola di pensione di dicembre 2013 – maschera PNCTD0.

11. Comunicazione ai pensionati

Per tutti i pensionati interessati la comunicazione è stata riportata nelle annotazioni del certificato di pensione.