CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 20 gennaio 2014, n. 1075
Tributi – Iva – Accertamento – Pvc – A carico di terzo – Utilizzabilità – Sussiste
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Nel ricorso iscritto a R.G. n.23503/2011 è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
1- E’ chiesta la cassazione della sentenza n.96/40/2010, pronunziata dalla C.T.R. di Milano, Sezione n.40, il 24.06.2010 e depositata il 25.06.2010.
Con tale decisione, la C.T.R. ha accolto l’appello, proposto dal contribuente ed annullato l’accertamento, relativo ad IVA, IRPEF ed IRAP dell’anno 2003.
2- L’Agenzia Entrate, censura l’impugnata decisione per violazione e falsa applicazione dell’art.56 c.5° del dpr n. 633/1972.
3 – L’intimato contribuente, non ha svolto difese in questa sede.
4 – La decisione in questa sede impugnata, ha accolto l’appello del contribuente, opinando che l’accertamento era a ritenersi illegittimo, per un verso, in quanto basato su un pvc, redatto nei confronti di altro soggetto, non notificato e solo allegato all’avviso di accertamento di che trattasi e, sotto altro profilo, perché non risultava provata la circostanza che il B. fosse amministratore di fatto della ditta individuale G & G di G.G..
5 – La questione posta dal ricorso appare definibile avendo riguardo a principi, espressione di pregresse pronunce del Giudice di legittimità.
E’ stato, in vero, affermato (Cass. n. 4430/2003, n. 4305/1997) che “In tema di imposta sul valore aggiunto, nel caso in cui la motivazione dell’avviso di accertamento faccia rinvio a verbali ispettivi redatti nei confronti di soggetti diversi dal contribuente, è necessario, ai fini della legittimità dell’atto, che l’amministrazione dimostri, anche tramite presunzioni, l’effettiva conoscenza di tali documenti da parte del contribuente”.
Costituisce, d’altronde, ius receptum che “ricorre il vizio di omessa motivazione della sentenza, denunziabile in sede di legittimità, ai sensi dell’art.360, comma 1 n.5 cpc, nella duplice manifestazione dì difetto assoluto o di motivazione apparente, quando il Giudice di merito ometta di indicare, nella sentenza, gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indichi tali elementi senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento” (Cass.n.1756/2006, n.890/2006).
6 – La decisione impugnata non appare in linea con i citati principi, sia per non avere considerato che l’allegazione all’avviso di accertamento era circostanza idonea a provare la conoscenza del documento da parte del contribuente, che quindi era in grado di approntare le proprie difese con piena cognizione delle fonti degli addebiti, sia pure per avere motivato in maniera del tutto generica ed in modo tale da non offrire adeguata contezza del percorso decisionale, risultando pretermessi fatti, specificamente indicati in ricorso e rilevanti agli effetti decisionali, e non essendo indicati i concreti elementi presi in considerazione, per giungere ad affermare che il B.G. non fosse amministratore di fatto della ditta individuale G. & G.
7 – Data la delineata realtà processuale, sulla base dei richiamati principi, si propone, ai sensi degli artt.375 e 380 bis cpc, di trattare la causa in Camera di Consiglio e di accogliere il ricorso, per manifesta fondatezza. Il Consigliere relatore A.D.B..
La Corte,
Vista la relazione, il ricorso e gli altri atti di causa;
Considerato che alla stregua delle considerazioni svolte in relazione e dei richiamati principi, che il Collegio condivide, il ricorso va accolto, per manifesta fondatezza e che, per l’effetto, va cassata l’impugnata sentenza;
Considerato, altresì, che il Giudice del rinvio, che si designa in altra sezione della CTR della Lombardia, procederà al riesame e quindi, adeguandosi ai citati principi, pronuncerà nel merito e sulle spese del presente giudizio, offrendo congrua motivazione;
Visti gli artt.375 e 380 bis cpc;
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e rinvia ad altra sezione della CTR della Lombardia.
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