AGENZIA DELLE ENTRATE – Provvedimento 17 gennaio 2014, n. 6499/2014
Approvazione del modello di comunicazione dei dati per l’accesso al finanziamento dei pagamenti dei tributi sospesi a seguito degli eventi meteorologici del novembre 2013 verificatisi nella regione Sardegna
Dispone:
1. Approvazione del modello di comunicazione dei dati per l’accesso al finanziamento dei pagamenti dei tributi sospesi a seguito degli eventi meteorologici del novembre 2013 verificatisi nella regione Sardegna
1.1. E’ approvato il modello, con le relative istruzioni, di comunicazione per l’accesso al finanziamento dei pagamenti dei tributi sospesi a seguito degli eventi meteorologici del novembre 2013 verificatisi nella regione Sardegna, annesso al presente provvedimento.
1.2. Il modello di comunicazione è utilizzato:
– dalle persone fisiche, anche in qualità di sostituti d’imposta, che hanno subito danni e che alla data del 18 novembre 2013 avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni individuati con i decreti del Ministero dell’economia e delle finanze 30 novembre e 20 dicembre 2013;
– dai soggetti, anche in qualità di sostituti d’imposta, diversi dalle persone fisiche, che hanno subito danni e che alla data del 18 novembre 2013, avevano la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni di cui ai medesimi decreti 30 novembre e 20 dicembre 2013.
1.3. Per accedere al finanziamento i contribuenti presentano ai soggetti finanziatori:
– un’autocertificazione, ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, volta ad attestare i danni subiti ed il nesso di causalità con l’evento alluvionale di novembre 2013;
– una copia della comunicazione di cui al punto 1.1. presentata telematicamente all’Agenzia delle Entrate;
– la ricevuta che ne attesta la corretta trasmissione.
2. Trasmissione telematica della comunicazione
2.1. La comunicazione è trasmessa all’Agenzia delle Entrate esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite i soggetti di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, utilizzando il software reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate a partire dal primo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente provvedimento.
3. Utilizzo e cessione del credito d’imposta
3.1. Il credito di imposta di cui all’articolo 7, comma 6, del decreto-legge n. 151 del 2013 è utilizzabile in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione di limiti di importo ovvero può essere ceduto secondo quanto previsto dall’articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Il credito d’imposta è recuperato dal soggetto finanziatore anche mediante cessione del credito ai sensi dell’articolo 1260 del codice civile. Il cessionario utilizza il credito ceduto in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito ceduto deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi del soggetto cessionario.
Motivazioni
I termini dei versamenti e degli adempimenti tributari dei soggetti che alla data del 18 novembre 2013 avevano la residenza, la sede operativa o la sede legale nel territorio dei comuni colpiti dagli eventi meteorologici del novembre 2013 verificatisi nella regione Sardegna, sono stati sospesi con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 30 novembre 2013.
Per i soggetti colpiti da questi eventi meteorologici e che abbiano subito danni, l’articolo 7, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 151, ha previsto la possibilità di chiedere ai soggetti autorizzati all’esercizio del credito operanti negli stessi territori, un finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato, della durata massima di due anni, per far fronte al pagamento dei tributi sospesi ai sensi del decreto 30 novembre 2013.
L’articolo 7, comma 7, del decreto-legge n. 151 del 2013 stabilisce che con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate è approvato il modello di comunicazione contenente distintamente i diversi importi dei versamenti da effettuare e sono stabiliti i tempi e le modalità di presentazione dello stesso.
Per l’accesso al finanziamento, l’articolo 7, comma 5, del decreto-legge n. 151 del 2013, prevede che il contribuente presenti al soggetto finanziatore di cui al comma 2 del medesimo decreto un’autocertificazione, ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, volta ad attestare i danni subiti ed il nesso di causalità con l’evento alluvionale di novembre 2013, nonché copia del modello di comunicazione e la ricevuta che ne attesta la corretta trasmissione.
Con lo scopo di consentire la massima adesione dei soggetti finanziatori al piano di finanziamenti individuato dal menzionato articolo 7 del decreto-legge n. 151 del 2013, agevolando il tempestivo recupero del credito, con il presente provvedimento si dispone che il credito d’imposta di cui all’articolo 7, comma 6, del decreto-legge n. 151 del 2013 – utilizzabile in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 ovvero cedibile ai sensi dell’articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 – possa essere recuperato dal soggetto finanziatore anche mediante cessione del credito ai sensi dell’articolo 1260 del codice civile.
La comunicazione è trasmessa all’Agenzia delle Entrate esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite i soggetti di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, utilizzando il software reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente provvedimento.
Riferimenti normativi
Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);
Statuto dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);
Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001.
Disciplina normativa di riferimento
Decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 151, contenente disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali.
Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 30 novembre 2013 concernente la sospensione, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, dei termini per l’adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dagli eventi meteorologici del novembre 2013, verificatisi nella regione Sardegna.
Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 20 dicembre 2013 concernente la ripresa degli adempimenti degli obblighi tributari sospesi, a seguito dagli eventi meteorologici del novembre 2013, verificatisi nella regione Sardegna.
Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, concernente le modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Allegato
(Testo dell’Allegato)
——
Provvedimento pubblicato il 17 gennaio 2014 sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
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