MINISTERO LAVORO – Decreto ministeriale 30 ottobre 2013
Riduzione dei premi artigiani ai sensi dell’art. 1, commi 780 e 781, della Legge 296/2006
Articolo 1
La riduzione spettante alle imprese artigiane, ai sensi dell’articolo 1, comma 780 e comma 781, lett. b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è stabilita per l’anno 2013, in misura pari al 7,08% del premio dovuto.
Articolo 2
Le economie, eventualmente generate dall’applicazione dell’articolo 1, sono destinate ad incrementare l’ammontare delle risorse disponibili per il rispettivo periodo di riferimento, al fine di attribuire una maggiore riduzione a quelle imprese che hanno i requisiti previsti dal presente decreto.
L’INAIL provvede ad effettuare, anche successivamente, la verifica della sussistenza delle condizioni di ammissione al beneficio da parte delle imprese.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it.