COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE GENOVA – Sentenza 18 dicembre 2013, n. 158

Imposta di registro provvedimento di assegnazione giudice dell’esecuzione imposta in misura proporzionale assoggettabilità – Esclusione

Fatto e svolgimento del processo

La F. Spa impugnava l’avviso di liquidazione d’imposta e irrogazione sanzioni registro. 2008/001/EM/000001090/002 emesso dall’Agenzia delle Entrate con il quale veniva intimato il pagamento di imposta di registro relativo al provvedimento dal Giudice dell’esecuzione mobiliare del Tribunale di Genova con cui assegnava al creditore V.S.A. Srl la somma di euro 620.710,89.

Sosteneva la ricorrente la nullità dell’avviso per carenza di motivazione e di chiarezza nella determinazione dell’imposta liquidata.

Eccepiva, inoltre, che l’imposta non era dovuta in misura proporzionale in quanto la fattispecie non era rientrante tra gli atti previsti dall’art. 6 lett. b e dell’art. 8 della tariffa parte prima e nell’art. 5 tariffa parte seconda del DPR n.131/86.

L’Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio contestando l’assunto della contribuente e chiedeva il rigetto del ricorso.

La Commissione Tributaria provinciale con sentenza n. 294/10/10 accoglieva il ricorso compensando le spese di lite.

Avverso tale decisione propone appello l’Agenzia delle Entrate che ne eccepisce la nullità per due diversi motivi: 1) l’avviso di liquidazione è sufficientemente motivato in quanto conteneva l’indicazione del numero dell’esecuzione mobiliare e l’aliquota applicata era facilmente desumibile dal rapporto dei dati indicati nell’avviso.

2) nel merito sosteneva la validità dell’applicazione della tariffa secondo il combinato disposto dell’art. 6 con l’art. 8 del DPR n. 131/86.

Per quanto sopra chiedeva riformarsi la sentenza impugnata con condanna della contribuente alle spese di entrambi i gradi di causa.

La F. Spa depositava comparsa di costituzione e risposta nella quale, ribaditi motivi di nullità dell’avviso di liquidazione, chiedeva il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza impugnata con liquidazione delle spese di lite a suo favore.

Motivi

Questa Commissione ritiene che l’avviso di liquidazione sia sufficientemente motivato, contenendo i dati rilevanti relativi al procedimento di esecuzione mobiliare nel quale la stessa contribuente era parte.

Non può negarsi, pertanto, la piena conoscenza di tutti gli atti esecutivi da parte della Società.

Nell’avviso è indicato sia il numero della procedura esecutiva immobiliare che le parti di tale processo compreso il terzo pignorato, nella specie la Banca Carige.

Quanto all’aliquota, essa era facilmente desumibile con un semplice calcolo matematico percentuale sulla somma assegnata al creditore.

Il secondo motivo di appello si deve, invece, ritenere infondato.

Infatti al caso di specie non è applicabile l’art. 8 lett.b della tariffa parte I, in quanto il provvedimento del Giudice dell’esecuzione “non condanna al pagamento di somme”, bensì soltanto assegna delle somme sulla base di un provvedimento (decreto ingiuntivo) precedentemente emesso da diverso Tribunale che ha scontato autonoma e specifica tassazione in base all’importo liquidato. Tantomeno è applicabile al caso di specie l’art.6, che non prevede fra i vari casi l’assegnazione di somme di denaro, così come l’art. 5 tariffa parte II.

La Suprema Corte ha chiarito (sent. 9400/07) che “l’ordinanza di assegnazione è finalizzata alla mera attuazione di un titolo esecutivo…”. Nel caso di specie, pertanto, deve condividersi la conclusione cui sono giunti i primi Giudici sulla applicabilità dell’art. 8 della Tariffa parte prima lett.d) e quindi la registrazione dell’atto a tassa fissa.

Le spese seguono la soccombenza per il presente grado del giudizio.

 

P.Q.M.

 

Respinge l’appello. Condanna l’appellante alla rifusione delle spese che liquida in euro 930,00 per compensi oltre accessori di legge ed euro 30,00 per esborsi.