Corte di Cassazione sentenza n. 9076 del 15 aprile 2013
LAVORO AUTONOMO – PREVIDENZA SOCIALE – INGEGNERE – ATTIVITA’ SVOLTA COME AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO – VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI ALLA CASSA DI APPARTENENZA
massima
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In tema di previdenza di ingegneri e architetti, l’imponibile contributivo va determinato alla stregua dell’oggettiva riconducibilità alla professione dell’attività concreta, ancorché questa non sia riservata per legge alla professione medesima, rilevando che le cognizioni tecniche di cui dispone il professionista influiscono sull’esercizio dell’attività.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello di Milano, confermando la sentenza di primo grado, accoglieva la domanda dell’Ingegnere S. L., proposta nei confronti della I. – Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti – avente ad oggetto l’accertamento della non debenza alla Cassa convenuta dei contributi previdenziali relativi agli anni 1997-2000 con condanna della stessa a restituire la somma versata a tale titolo e tanto sul presupposto che, nel periodo in questione, esso ricorrente aveva svolto attività di Amministratore di società immobiliare e di condominio essendo iscritto per tale attività alla Gestione separata INPS.
Con la medesima sentenza la predetta Corte respingeva, altresì, la domanda riconvenzionale dell’I. per il pagamento dei contributi relativi agli anni 1999-2000.
La Corte del merito poneva a base del decisum il rilievo fondate secondo il quale l’art. 21 Legge 24 novembre 1981 n. 689 andava interpretato nel senso che la norma si riferiva all’attività professionale tipica degli ingegneri ed architetti, e cioè a quella riservata agli iscritti al relativo albo. Pertanto, secondo la Corte del merito, poiché a fronte dell’allegazione, da parte del S. dello svolgimento di un attività non riservata, nulla aveva allegato e provato l’I. in senso contrario, ne conseguiva la fondatezza della domanda del S. e l’infondatezza di quella riconvenzionale.
Avverso questa sentenza l’I. ricorre in cassazione sulla base di un’unica censura, illustrata da memoria.
Resiste con controricorso la parte intimata che deposita memoria ex art. 378 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo l’I., deduce, ex art. 360, 1° comma, n. 3 e 5, violazione degli artt. 21 Legge 3 gennaio 1981 n. 6, 51 e 52 RD 23 ottobre 1925 n. 2537, dell’Allegato alla Legge 2 marzo 1949 n. 143.
Dopo aver evocato la tendenza espansiva del dominio delle varie professioni, la parte ricorrente pone il seguente quesito di diritto:”se, in presenza delle circostanze cui l’art. 21, comma 6, L. 3 gennaio 1981,n. 6 riconnette la presunzione legale di esercizio continuativo dell’attività professionale d’ingegnere, la semplice affermazione di aver svolto attività pretesamente estranea alla professione d’ingegnere, in mancanza di qualsiasi prova circa il contenuto concreto delle attività svolte, sia sufficiente ad escludere l’obbligo d’iscrizione e contribuzione a I.
Il ricorso è fondato nel senso di seguito indicato.
Preliminare è la questione dell’ estensione del dominio delle libere professioni, rispetto ai confini definiti dalle denunciate norme di legge, ovverosia se il requisito della libera professione è collegato alla sola potenzialità dell’attività intellettuale,ovvero richiede l’effettività della pratica professionale (ovviamente corrispondente all’oggetto della cassa professionale).
Su tale specifica problematica vi è contrasto, nella sezione lavoro della Cassazione, segnato dalla recente sentenza del 29 agosto 2012 n. 14684 la quale, affermando, nel richiamarsi a Cass. 25 ottobre 2004 n. 20670, che “in tema di previdenza di ingegneri e architetti, l’imponibile contributivo va determinato alla stregua dell’oggettiva riconducibilità alla professione dell’attività concreta, ancorché questa non sia riservata per legge alla professione medesima, rilevando che le cognizioni tecniche di cui dispone il professionista influiscono sull’esercizio dell’attività”, ha ribaltato il precedente orientamento di questa Corte di cui, da ultimo, è espressione l’ordinanza 26 gennaio 2012 n.1139 per la quale l’art. 21 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, pone l’obbligo di iscrizione solo per gli ingegneri e gli architetti che esercitano la libera professione con carattere di continuità e, quindi, di effettività, in relazione ai contenuti tipici della stessa, fissati dall’art. 7 della legge 24 giugno 1923, n. 1395 e dagli artt. 51 e 52 del R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537.
Ritiene questo Collegio di dover dare continuità giuridica al primo dei richiamati orientamenti espressi da questa Corte dovendosi condividere l’asserzione secondo la quale il concetto di “esercizio della professione” deve essere inteso in senso dinamico e non statico in quanto è innegabile che l’evoluzione imposta dalle accentuate dinamiche della odierna realtà economica-sociale ha portato inevitabilmente all’estensione dell’ambito proprio dell’attività professionale di ciascuna categoria si che in essa vanno comprese, altresì, tutte quelle attività che, comunque, abbiano un nesso con la specifica cultura tecnica della singola professione, e specificamente con la professione d’ingegnere.
In altri termini, e rinviando a quanto rimarcato dalla citata sentenza del 29 agosto 2012 n. 14684, deve ritenersi che rientrano nell’attività professionale di ciascuna professione l’assolvimento di tutti quei compiti nei quali il professionista si avvale anche, sia pure non esclusivamente, della sua specifica competenza tecnica e, quindi, sia in fatto, strettamente collegata alle sue cognizioni tecnico-scientifiche.
Non è, quindi, corretta la sentenza impugnata che sulla base di una interpretazione statica della nozione di attività professionale ha deciso la controversia in ragione della mera allegazione da parte dell’Ingegnere S. di un attività non rientrante in quelle tipicamente riservate alla professione d’ingegnere, senza svolgere al riguardo, alcuna indagine, pur nell’ambito dei fatti dedotti dallo stesso S. che ne ha sostenuto la estraneità, circa l’eventuale connessione di siffatta attività con quella riservata alla categoria professionale di appartenenza.
In conclusione il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Milano in diversa composizione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Milano in diversa composizione.
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