Corte di Cassazione sentenza n. 1530 del 2 febbraio 2012 

IMPOSTA DI REGISTRO – AVVISO DI LIQUIDAZIONE – DECADENZA DAI BENEFICI PER L’ACQUISTO DELLA PRIMA CASA – MANCATO TRASFERIMENTO NEL TERMINE DI LEGGE DELLA RESIDENZA

massima

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I benefici fiscali per l’acquisto della prima casa spettano a chi possa dimostrare, in base alle risultanze anagrafiche, di risiedere o di lavorare nel comune dove ha acquistato l’immobile, senza che a tal fine possano essere prese in considerazione situazioni di fatto contrastanti con le risultanze dette.

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FATTO E DIRITTO

Ritenuto che il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, con cinque motivi, avverso la sentenza n. 218/66/2009 della commissione tributaria regionale della Lombardia, sez. dist. di Brescia, che aveva confermato la sentenza di primo grado, di rigetto di un ricorso contro un avviso di liquidazione di imposte di registro (e connesse sanzioni) per intervenuta decadenza dai benefici per l’acquisto della prima casa, non avendo egli ivi trasferito, nel termine di legge, la residenza;

– che l’agenzia delle entrate resiste con controricorso;

– che è stata depositata una relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., nella quale si propone il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza;

– che il collegio condivide la proposta, dal momento che:

(a) il primo motivo (che deduce violazione dell’art. 47 Cost., comma 2, e del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 1, nota 2 bis, in quanto la legge non richiederebbe il requisito dello stabilimento della residenza anagrafica nel comune dove è ubicato l’immobile), il secondo motivo (che deduce violazione degli artt. 53 e 31 Cost., in relazione alla potenzialità distorsiva dell’istituzione familiare e del principio di capacità contributiva di un’interpretazione prevalentemente fondata sull’elemento formale della residenza anagrafica) e il terzo motivo (che deduce violazione della L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 1, per avere la sentenza violato, dando rilievo al suddetto elemento formale, il principio di buona fede nei rapporti tributari), unitariamente esaminati per la stretta loro connessione, sono infondati alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte sul tema; giurisprudenza attestata sul principio che i benefici fiscali per l’acquisto della prima casa spettano unicamente a chi possa dimostrare, in base alle risultanze anagrafiche, di risiedere o di lavorare nel comune dove ha acquistato l’immobile, senza che a tal fine possano essere prese in considerazioni situazioni di fatto contrastanti con le risultanze dette (v. per tutte Cass. n. 1173/2008);

– che un simile principio è dettato in chiara funzione antielusiva, per la considerazione che un beneficio fiscale deve essere ancorato a un dato certo, certificativo della situazione di fatto enunciata nell’atto di acquisto; donde la manifesta infondatezza dei riferimenti a presunte violazioni di disposizioni costituzionali;

– che il quarto motivo, che deduce un vizio di motivazione, è manifestamente infondato, dal momento che correttamente la commissione regionale ha ritenuto assorbita e irrilevante la questione della (asserita) prova dell’avvenuto stabilimento nell’immobile di una residenza di fatto;

– che il quinto motivo, che deduce ulteriormente un vizio di motivazione in ordine alle irrogate sanzioni, è inammissibile, non avendo il ricorrente reso il ricorso autosufficiente sul profilo dell’avvenuta articolazione di uno specifico motivo d’appello al riguardo;

– che in conclusione il ricorso va rigettato e le spese regolate in base alla soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 2.000,00, oltre le spese prenotate a debito.