Tutte le aziende che hanno instaurato, durante l’anno 2013, contratti di somministrazione devono, entro il 31 gennaio 2014, darne comunicazione alle rappresentanze sindacali unitarie (RSU), ovvero alle rappresentanze aziendali (RSA) e, in mancanza, alle Organizzazioni Sindacali provinciali di categoria dei lavoratori.
Il predetto obbligo viene disposto dall’articolo 24 comma 4 del D.Lgs. n. 276/2003 (c.d. Legge Biagi). Il sistema sanzionatorio è stato disposto dal D.Lgs. n. 24/2012.
Le comunicazioni obbligatorie delle Aziende che hanno fatto o fanno ricorso ai contratti di somministrazione sono due:
i) una prima comunicazione alla stipula di ogni contratto di somministrazione, salvo motivate ragioni di urgenza, in presenza dei quali la comunicazione può essere effettuata nei 5 giorni successivi.
L’informativa deve contenere:
– il numero dei lavoratori somministrati;
– il motivo del ricorso alla somministrazione;
ii) una seconda comunicazione ogni 12 mesi, entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento.
L’informativa deve contenere:
– il numero e i motivi dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi
– la durata degli stessi;
– il numero e la qualifica dei lavoratori impiegati.
Si ricorda che, le Aziende che applicano il C.C.N.L. del Turismo potranno effettuare la predetta comunicazione entro il 20 febbraio 2014 come previsto dall’art. 91 dello stesso contratto.
E’ prevista una sanzione amministrativa pecuniaria di importo variabile da 250,00 e 1.250,00 euro:
– sia in caso di mancato assolvimento dell’obbligo di comunicazione;
– sia in caso di non corretto assolvimento dell’obbligo di comunicazione.
La responsabilità dell’obbligo di comunicazione è a carico dell’Azienda utilizzatrice.
Si ricorda che, i lavoratori somministrati devono essere registrati sul Libro Unico del Lavoro all’inizio e alla fine dell’impiego presso l’utilizzatore.
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