Donazione non è sufficiente la cointestazione del conto corrente – Cassazione sentenza n. 809 del 2014
Donazione non è sufficiente la cointestazione del conto corrente – Cassazione sentenza n. 809 del 2014
La Corte di Cassazione, sezione civile, con la sentenza n. 809 depositata il 16 gennaio 2014 intervenendo in tema di donazione ha statuito che la cointestazione del conto corrente tra marito e moglie non può desumersi l’animus donandi delle somme versate nel tempo da un solo coniuge, essendo vietata dall’ordinamento la donazione di beni futuri. Mentre, la presunzione della divisione a metà delle somme presenti al momento della costituzione del conto stesso può essere superata attraverso presunzioni semplici.
Per i giudici di legittimità infatti “La cointestazione di un conto corrente, attribuendo agli intestatari la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto (art.1854 Cc) sia nei confronti dei terzi, che nei rapporti interni, fa presumere la contitolarità dell’oggetto del contratto (art. 1298,secondo comma, Cc), ma tale presunzione dà luogo soltanto all’inversione dell’onere probatorio, e può essere superata attraverso presunzioni semplici – purché gravi, precise e concordanti – dalla parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa, dovendo dunque annullarsi la sentenza che riconduce cointestazione del conto la donazione del cinquanta per cento delle somme versate nel tempo dal uno dei contitolari sul conto, in quanto l’animus donandi non poteva essere riconosciuto sulla sola base di detta contestazione mentre il giudice avrebbe dovuto invece motivare sullo spirito di liberalità che assisteva ogni versamento.”
La vicenda ha riguardato una coppia di coniuge. La moglie aveva proposto appello avverso la sentenza del Tribunale che aveva dichiarato il marito esclusivo proprietario delle somme riportate nel conto deposito titoli cointestato ai coniugi. La Corte d’Appello riformava parzialmente la sentenza impugnata dichiarando il marito proprietario solo per il 50% dei soldi depositati sul predetto conto, sul presupposto che la cointestazione del conto alla moglie realizzasse una donazione indiretta alla stessa, di metà del valore delle somme in esso contenute, anche se acquisite con denaro pacificamente proveniente dalle sole disponibilità del marito.
Per la cassazione della decisione del giudice di seconde cure il marito propose ricorso, basato su due motivi di censure, alla Corte Suprema.
Gli Ermellini accolsero le doglianze del marito ricorrente. Nel caso esaminato dalla Corte la provvista era costituita soltanto dai redditi del ricorrente, il quale aveva precisato che la decisione di cointestare il conto, costituiva un modo per coinvolgere la moglie nell’economia familiare a fronte delle sue innumerevoli lagnanze, la Suprema Corte conclude per il mancato spirito di liberalità da parte del marito.
La presunzione che dalla cointestazione del conto derivi anche la contitolarità dell’oggetto del contratto, da luogo esclusivamente ad un inversione dell’onere della prova, e si può superare per presunzioni semplici – gravi, precise e concordanti- dalla parte che deduce una situazione diversa da quella derivante dalla cointestazione stessa.
In sostanza la doppia firma sul conto non è sufficiente a presumere la donazione indiretta essendo indispensabile la prova dello spirito di liberalità da parte del solo dei coniugi che alimenta la provvista.