La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n.1215 depositata il 21 gennaio 2014 intervenendo in tema di agevolazioni IVA ha statuito che non è la mera indicazione sulla fattura che consente di beneficiare del regime del margine, in quanto sono necessari requisiti oggettivi dell’operazione. Tale prova è a carico del contribuente, che deve dimostrare la sussistenza dei presupposti per l’applicazione del particolare trattamento Iva.
La vicenda ha riguardato una società a cui l’Agenzia delle Entrate emetteva e notificava un avviso di liquidazione per rettificare l’Iva, su degli acquisti effettuati da fornitori comunitari con l’applicazione del regime del margine. Per l’Amministrazione finanziaria le fatture ricevute dalla società pur riportando la dicitura «operazione soggetta al regime del margine», ed al di là dell’aspetto formale, mancavano ulteriori elementi a conferma che sull’operazione si potesse applicare il citato trattamento Iva.
La società, avverso l’atto impositivo dell’Agenzia delle Entrate, proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale i cui giudici accoglievano le doglianze della ricorrente ed annullavano l’avviso di accertamento. Il Fisco impugnava la decisione del giudice di prime cure dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale che, però, respingeva il gravame dell’Agenzia delle Entrate. Per i giudici di appello la “dichiarazione” riportata sulle fatture era sufficiente per sollevare il contribuente da ogni ulteriore prova.
Per la cassazione della sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso, basato su un unico motivo di censura, alla Corte Suprema. In particolare, il Fisco, lamentava l’errore in cui sarebbe incorso i giudici della CTR nel sostenere che l’onere probatorio fosse a carico dell’ufficio.
Gli Ermellini accolgono il ricorso del Fisco cassando la sentenza impugnata. I giudici di legittimità nel solco dell’orientamento consolidato da precedenti sentenze della Corte in materia hanno precisato che per l’applicazione del regime del margine non è sufficiente la regolarità formale della fattura, in quanto si attribuirebbe a tale documento un efficacia probatoria in realtà non prevista. Tale accertamento dunque deve estendersi al controllo sostanziale dell’operazione.
Per cui in base a tale principio, confermato dalla sentenza in commento, tanto i requisiti oggettivi quanto quelli soggettivi del cedente dovranno essere provati in giudizio a cura del contribuente che intende avvalersi del beneficio fiscale, non essendo sufficiente a tal fine la regolarità della fattura.
La sentenza in esame potrebbe porre fine anche ad alcune contestazioni degli uffici i quali, pur in presenza dei previsti requisiti (sostanziali) provati dal contribuente, negano il beneficio del regime del margine per questioni formali.