CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE PRIMA CIVILE – sentenza n. 602 del 11 gennaio 2013
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 3093-2006 proposto da:
BANCO DI SICILIA S.P.A. (C.F./P.I. (OMISSIS)), precedentemente incorporato con atto di fusione alla Banca di Roma (ridenominata CAPITALIA S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA Fxxxxxxx Bxxxxxxxx 72, presso l’avvocato V. A., che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato C. A., giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
O.G., P.O., Cxxxxx Uxx S.S.;
– intimati –
sul ricorso 7638-2006 proposto da:
O.G.P. (c.f. (OMISSIS)), P.O. (C.F. (OMISSIS)), Cxxxxxxxx Uxx S.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA Axxxxx, presso l’avvocato A. L. C., rappresentati e difesi dall’avvocato S. F., giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;
– controricorrenti e ricorrenti incidentali –
contro
BANCO DI SICILIA S.P.A. (C.F./P.I. (OMISSIS)), precedentemente incorporato con atto di fusione alla Banca di Roma (ridenominata CAPITALIA S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F. B., presso l’avvocato V. A., che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato C. A., giusta procura a margine del ricorso principale;
– controricorrente al ricorso incidentale –
avverso la sentenza n. 292/2005 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 04/02/2005; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/11/2012 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI; udito, per il ricorrente, l’Avvocato PAOLO VOLTAGGIO, con delega, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso principale, rigetto del ricorso incidentale; udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PRATIS Pierfelice che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo, emesso in data 11 ottobre 1991, ilPresidente del Tribunale di Milano intimava alla società semplice “Clessidra Uno” di O.G.P. e P.O., e agli stessi soci in via tra loro solidale, di pagare al Banco diSicilia S.p.a. la somma di L. 89.383.223,oltre interessi, quale saldo debitorio di conto corrente, nonchè all’ O. e alla P. di pagare l’importo di L. 63.502.725, oltre interessi, relativo ad altro conto corrente.
Proponevano ritualmente opposizione al provvedimento monitorio la P. e l’ O. (quest’ultimo anche quale amministratore della società) assumendo l’erroneità dei conteggi presentati e la mancat a pattuizione di interessi ultralegali.
Costituitasi, la Banca chiedeva rigettarsi l’opposizione.
Il Tribunale di Milano, con sentenza depositata in data 15 dicembre 1994, rigettava le domande. Avverso la predetta sentenza proponevano appello O. e P., nonc hè la società semplice “Cxxxxxxx Uxx”.Si costituiva la Banca, che chiedeva il rigetto dell’appello.
La Corte d’Appello di Milano, con sentenza 15/12/2004 – 04/02/2005, rigettava l’appello.
Proponevano ricorso per cassazione gli appellanti.
Resisteva con controricorso la Banca.
Questa Corte, con sentenza in data 11/11/1999 n. 12507 accoglieva parzialmente il ricorso, con rinvio alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione.
Con atti di citazione rispettivamente notificati in data 12/12/2000 e 15 /12/2000, entrambe le parti provvedevano ad instaurare giudizio di riassunzione.
I relativi giudizi venivano riuniti. Veniva disposta ed espletata CTU contabile. Con sentenza in data 15/12/2004 – 4/2/2005, la Corte di Appello di Milano revocava il decreto ingiuntivo, condannava “Cxxxxxx Uxx s.s.” a pagare Euro 75.618,46, nonchè O. e P. a pagare Euro 34.499,84, tutti con interessi legali dalla notificazione del decreto ingiuntivo al soddisfo.
Ricorre per cassazione il Banco di Sicilia S.P.A..
Resistono, co n controricorso e propongono ricorso incidentale l’ O., la P. e “Cxxxxxx Uxx” s.s..
Resiste con controricorso al ricorso incidentale la Banca.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, la ricorrente principale chiede dichiararsi la nullità della sentenza per violazione degli artt. 383 e 384 c.p.c., in quanto il giudice del rinvio avrebbe pronunciato al di là dei limiti fissati da questa Corte.
Con il secondo, lamenta violazione dell’art. 324 c.p.c., sussistendo giudicato parziale.
Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta violazione degli artt. 1283 e 1284 c.c., nonchè vizio di motivazione, in punto capitalizzazione degli interessi.
Con il quarto, violazione dell’art. 1283 c.c., in punto capitalizzazione degli interessi per il periodo successivo a lla domanda giudiziale.
Con il quinto motivo, la ricorrente lamenta violazione del principio di retroattività della legge, in relazione all’applicazione della disciplina “anti – usura”, introdotta dalla L. 7 marzo 1996, n. 108, a fattispecie antecedente.
Con il sesto, vizio di motivazione in punto applicazione del tasso legale degli interessi in luogo di quello convenzionale.
Con un unico motivo, i ricorrenti incidentali lamentano vizio di motivazione della sentenza impugnata, che avrebbe riconosciuto gli int eressi legali dalla notifica del decreto ingiuntivo su somme capitali, già maggiorate di interessi.
Vanno innanzi tutto considerati contenuto e limiti del rinvio disposto da questa Corte.
Nella predetta sentenza, si precisa che non sono nulle le clausole d i determinazione del saggio di interesse superiore a quello legale:
l’obbligo della forma scritta è rispettato, (art. 1284 c.c., comma 3) e l’indicazione numerica del tasso da praticare rende quest’ultimo predeterminato. Nulle invece le clausole che preved ono la capitalizzazione trimestrale degli interessi, dando luogo a anatocismo, vietato dall’art. 1283 c.c., che ammette la produzione di interessi su interessi (scaduti) soltanto dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore a lla loro scadenza (sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi) salvo usi contrari (ma dovrà trattarsi di usi normativi, e non negoziali o interpretativi). Aggiunge questa Corte che il giudice del rinvio pure esaminerà l’incidenza nella fa ttispecie concreta della sopravvenuta L. n. 108, già indicata. La ricorrente sostiene che il divieto della capitalizzazione trimestrale degli interessi non escluderebbe altre capitalizzazioni, e segnatamente quella annuale. Al contrario, come è evidente, n ella predetta sentenza, questa Corte tratta di capitalizzazione trimestrale perchè questa era oggetto di dibattito, ma dal contesto motivazionale, emerge con chiarezza l’affermazione del divieto di ogni capitalizzazione di interessi su interessi, ai sensi dell’art. 1283 c.c. (salvo, come si diceva, in caso di domanda giudiziale o convenzione posteriore alla scadenza di essi).
Bene ha fatto dunque il giudice del rinvio ad escludere qualsiasi capitalizzazione (annuale, semestrale, trimestrale ecc), conformeme nte alle indicazioni del giudice remittente, e secondo orientamento giurisprudenziale che si è andato consolidando negli anni (tra le altre, Cass. S.U. n. 24418/2010; Cass. n. 9695/2011).
Quanto alla richiesta della Banca di capitalizzazione degli interess i, anche con riferimento al periodo successivo all’emissione del decreto ingiuntivo (ciò che, ai sensi del predetto art. 1283 c.c. sarebbe consentito), il relativo motivo è da ritenersi inammissibile, in quanto del tutto generico e non autosufficiente:
non è dato infatti comprendere se ed in che misura tale capitalizzazione sia stata ammessa, dopo il decreto ingiuntivo, ovvero totalmente esclusa (è assai significativo al riguardo, come si vedrà, che il ricorso incidentale censuri, all’opposto, la capitalizz azione degli interessi asseritamente effettuata dopo il decreto ingiuntivo).
La ricorrente principale lamenta altresì che il giudice del rinvio, in applicazione della L. n. 108 del 1996, abbia dichiarato nulle le clausole dei contratti di conto corrente che determinavano un tasso di interesse superiore a quello legale, e sostituito, appunto, il tasso praticato con quello legale.
La censura è fondata.
Come si è detto, questa Corte, nella sentenza di rinvio aveva escluso la nullità delle clausole contrattuali determinanti un interesse superiore a quello legale. Tale profilo dunque non poteva costituire oggetto di delibazione da parte del giudice del rinvio, e doveva ritenersi coperto da giudicato parziale.
E’ vero peraltro, come si è detto, che questa Corte so llecitava il giudice del rinvio a verificare l’incidenza nella fattispecie concreta della L. n. 108 del 1996. Va peraltro precisato che, pur seguendo tale differente percorso logico, si perviene, come si vedrà, al medesimo risultato di validità delle clausole contrattuali in questione.
Giurisprudenza ormai consolidata (da ultimo, Cass. N. 25182 del 2010) precisa che, con riferimento a fattispecie anteriore (come – pacificamente – nel caso che ci occupa) alla L. n. 108 del 1996, in mancanza di una previsione di retroattività, la pattuizione di interessi ultralegali non è viziata da nullità, essendo consentito alle parti di determinare un tasso di interesse superiore a quello legale, purchè ciò avvenga in forma scritta; l’illiceità si ravvisa soltanto ove suss istano gli estremi del reato di usura ex art. 644 c.p.: vantaggio usurario, stato di bisogno del soggetto passivo, approfittamento di tale stato da parte dell’autore del reato. Valide dunque le predette clausole contrattuali, è esclusa l’automatica sostituzione del tasso originariamente determinato con quello legale, come invece disposto dal giudice del rinvio. Al contrario, come sembra suggerire lo stesso ricorrente principale, trattandosi di rapporti non esauriti al momento dell’entrata in vigore della L. n. 108 (con la previsione di interessi moratori fino al soddisfo), va richiamato la L. n. 108 del 1996, art. 1 che ha previsto la fissazione di tassi soglia (successivamente determinati da decreti ministeriali); al di sopra dei quali, gli interessi corrispettivi e moratori ulteriormente maturati vanno considerati usurari (al riguardo, Cass. n. 5324 del 2003) e dunque automaticamente sostituiti, anche ai sensi dell’art. 1419 c.c., comma 2 e art. 1319 c.c., circa l’inserzione automatica di clausole, in relaz ione ai diversi periodi, dai tassi soglia.
Va pertanto accolto nei termini suindicati il ricorso principale.
Quanto al ricorso incidentale, si afferma che il giudice del rinvio ha bensì escluso ogni forma di anatocismo, ma poi, sulla base delle risultanze della CTU, ha determinato gli interessi dalla notifica del decreto ingiuntivo su somme capitali già maggiorate di interessi.
Non si avvedono peraltro i ricorrenti incidentali che la capitalizzazione, successiva alla domanda giudiziale, è l’unica ipotesi un itamente alla convenzione posteriore alla scadenza degli interessi stessi, esclusa dal generale divieto di anatocismo.
Va pertanto rigettato il ricorso incidentale. Accolto dunque, entro i limiti suindicati il ricorso principale, va cassata la sentenza imp ugnata, con rinvio alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione, che si atterrà a quanto sopra indicato e pure si pronuncerà sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso principale nei termini di cui in motivazione; ri getta quello incidentale; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Milano in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 13 novembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2013