Legittimazione passiva di Equitalia per le cause in cui si contesta la pretesa fiscale alla base di un’ipotecaLa Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 28234 depositata il 12 dicembre 2013 intervenendo in tema di agevolazione prima casa ha statuito che è ammessa la vendita dell’immobile appena comprato  e “sostituito” con un nuovo immobile, mantenendo i benefici ottenuti, ma è necessaria la garanzia rappresentata dalla “residenza” nel Comune ove è ubicato l’immobile. Per cui risulta legittimo l'”avviso di liquidazione” emesso dall’Amministrazione finanziaria  “a seguito di revoca del beneficio ‘prima casa’, per non avere” la contribuente “tempestivamente trasferito la residenza nel Comune in cui era l’abitazione”, e finalizzato a recuperare “l’ordinaria imposta di registro”.

La vicenda ha visto protagonista una contribuente che aveva acquistato un appartamento usufruendo delle agevolazioni “prima casa” che dopo pochi mesi, senza trasferirvi la residenza, a causa della separazione con il coniuge. Inoltre quasi contestualmente procedeva all’acquisto di altro immobile  in altro Comune nel quale aveva poi trasferito la residenza dopo quattro mesi dall’acquisto. L’Amministrazione Finanziaria notificava alla contribuente un avviso di liquidazione ritenendo decaduta dal beneficio poichè pur avendo traferito la residenza entro i termini avrebbe dovuto sempre aver residenza nel comune del primo immobile.

La contribuente avverso l’atto impositivo proponeva ricorso inanzi alla Commissione Tributaria Provinciale i cui giudici rigettavano le doglianze del contribuente. La parte soccombente impugnava la decisione del giudice di prime cure dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale che, però, confermava la pronuncia di primo grado.

Per la cassazione della sentenza del giudice di seconde cure la contribuente proponeva ricorso, basato su due motivi di censura, alla Corte Suprema.

Gli Ermellini rigettano il ricorso del contrinuente. I giudici di legittimità hanno richiamato il princio di principio secondo cui La previsione di cui al comma 4, ultimo periodo, della Nota II bis all’art. 1 della Tariffa, Parte I, allegata al d.p.r. n. 131 del 1986, secondo la quale la decadenza dalle agevolazioni è evitata se, pur avendo il contribuente trasferito l’immobile acquistato con i detti benefici prima del decorso del termine di cinque anni dall’acquisto stesso, entro un anno dall’alienazione ne acquista un altro da adibire ad abitazione principale, si riferisce, in base alla lettera ed alla ratio della disposizione, al solo caso in cui il primo acquisto sia stato effettuato in presenza dei requisiti per la fruizione e il mantenimento del beneficio e non anche quando per tale primo acquisto l’agevolazione non spettasse a causa di dichiarazione mendace, originariamente o per fatti sopravvenuti, quale la mancata, definitiva, realizzazione dell’intento di stabilire la propria residenza nel Comune di ubicazione dell’immobile (come avvenuto nella fattispecie, in cui la contribuente non aveva trasferito la residenza nel termine di legge, ed anzi, quando era ancora in corso tale termine, aveva rivenduto l’immobile e ne aveva acquistato un altro in un’altra città, ivi stabilendo la residenza, così dimostrando il definitivo abbandono dell’originario proposito)” (Cass. sez. trib. n. 3749 del 2013)

In conclusione la contribuente doveva trasferire la residenza nel Comune ove era ubicato il primo appartamento.