La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 228 depositata il 9 gennaio 2014 intervenendo in materia di notifiche ha statuito che è legittima la notifica degli atti fiscali eseguita nell’ultimo domicilio fiscale del de cuius qualora gli eredi non abbiano adempiuto a quanto disposto nell’articolo 65 del Dpr 600/73 ovvero non siano trascorsi trenta giorni dalla comunicazione dalla predetta comunicazione.
La vicenda ha riguardato una contribuente a cui in qualità di erede del de cuius veniva notificata una cartella di pagamento relativa a maggiori imposte IRPEF e contributo al Servizio Sanitario Nazionale, liquidate, per omesso o tardivo versamento, a seguito di controllo c.d. formale o cartolare delle dichiarazioni dei redditi, ex art. 36-bis DPR 600/1973, per l’anno 1992, da parte del de cuius.
La contribuente avverso la Cartella proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale i cui giudici rigettavano le doglianze della ricorrente affermando che il ricorso era stato tardivamente proposto, rispetto al termine di cui all’art. 21 d.lgs. 546/1992. La decisione del giudice di prime cure veniva, dal contribuente, impugnata dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale che in riforma della sentenza di primo grado accoglieva l’assunto del ricorrente ritenendo che non fosse stato “mai consegnato alcun ruolo intestato alla ricorrente che, in realtà, potrebbe costituire atto valido per attivare la riscossione nei confronti degli eredi”.
Per la cassazione della sentenza del giudice di seconde cure l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso, basato su un unico motivo di censura, alla Suprema Corte.
Gli Ermellini accolgono il ricorso depositato dall’Agenzia delle Entrate cassando la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione.
I giudici di legittimità, nel solco della giurisdizione di legittimità, hanno così disposto: “in sostanza, a norma del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 65, l’atto impositivo, intestato al dante causa, può essere notificato nell’ultimo domicilio dello stesso, indirizzando l’atto impersonalmente e collettivamente agli eredi, purché questi non abbiano, almeno trenta giorni prima, comunicato le proprie generalità e il proprio domicilio fiscale, in quanto la norma, dettata specificamente in materia di notificazione di atti tributari, prevede come unico limite alla notifica collettiva e impersonale l’avvenuta comunicazione nei trenta giorni da parte dei singoli eredi, senza alcun accenno al diverso limite temporale di un anno dall’apertura della successione previsto dalla disciplina processualcivilistica (artt. 30, 286, 330, 477 c.p.c.) per la validità della notificazione collettiva e impersonale, dovendosi perciò ritenere che “il legislatore tributario, posto a carico degli eredi un onere di informazione, faccia poi ricadere sui medesimi le conseguenze del mancato assolvimento di tale onere, dispensando gli uffici finanziari dalla ricerca specifica e individuale di ciascun erede, quale che sia il tempo trascorso dall’apertura della successione” (Cass.7645/2006)“.