COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA – sezione 22 – Sentenza 8 marzo 2013, n. 9

CONTENZIOSO TRIBUTARIO – SOSPENSIONE SENTENZA IMPUGNATA IN CASSAZIONE – AMMISSIBILITA’ – PRESUPPOSTI – RILASCIO POLIZZA ASSICURATIVA

Con propria istanza depositata il 10 dicembre 2012, la società chiedeva la sospensione della sentenza n. 42/11/12, pronunciata dalla Sezione 11ª della C.T.R. della Lombardia, con cui la Commissione adita accoglieva parzialmente il ricorso, promosso dalla parte qui appellante, per l’annullamento dell’avviso di accertamento n. …/2009.

Con tale atto, emesso dalla Direzione Regionale della Lombardia, Ufficio Grandi contribuenti venivano accertati, per l’anno 2004, maggiori imponibili IRES, IRAP ed IVA.

In particolare, la società (s.p.a. esercente l’attività di commercio all’ingrosso di metalli da recupero e di rottami ferrosi e non ferrosi), veniva sottoposta a verifica fiscale da parte dell’Ufficio di Treviglio, per l’anno 2004, dalla quale era scaturito il processo verbale di constatazione (P.V.C.) notificato il 19 dicembre 2007.

Complessivamente, l’ufficio accertava, ai sensi dell’art. 41-bis del D.P.R. n. 600/73, ai fini IRES, un maggior reddito imponibile di €. 1.895.369,00; ai fini IRAP, rettificava, ai sensi degli artt. 24 e 25 del D.Lgs. n. 446/97, il valore della produzione netta da €. 3.522.310,00 ad €. 4.515.564,00, con conseguente maggior imposta di €. 42.213,00; ai fini IVA, ai sensi dell’art. 54, comma 4, D.P.R. n. 633/72, accertava la maggiore imposta di €. 455.600,00; a ciò si aggiungeva la sanzione amministrativa di €. 683.400,00.

La società impugnava il suddetto avviso di accertamento, e l’ufficio, con proprie controdeduzioni si opponeva alle eccezioni della ricorrente.

La C.T.P. di Milano con sentenza n. 361/03/2010 accoglieva parzialmente il ricorso, determinando il reddito imponibile ai fini IRES in Euro 1.773.973. Respingeva invece il ricorso in riferimento alle riprese IRAP ed IVA, compensando le spese di giudizio.

Avverso tale decisione dei primi Giudici la società presentava appello; l’ufficio, a sua volta, si costituiva in giudizio contestando integralmente i motivi dell’appello e proponendo altresì appello incidentale.

La C.T.R. della Lombardia, con sentenza n. 42/11/12, depositata il 23 marzo 2012, respingeva l’appello e confermava integralmente la sentenza di primo grado, compensando le spese di giudizio.

La società con istanza depositata il 10 dicembre 2012 chiedeva la sospensione della sentenza de qua, evidenziando di aver presentato, in data 27 novembre 2012 ricorso per Cassazione.

Sottolineava infatti di trovarsi in un momento di particolare difficoltà finanziaria ed evidenziava che il pagamento di quanto iscritto a ruolo avrebbe pregiudicato la possibilità di prosecuzione dell’attività ed il mantenimento del rapporto di lavoro con i propri dipendenti.

Chiedeva, pertanto, ai sensi della disposizione di cui all’art. 373, comma 1, c.p.c. applicabile a suo dire al processo tributario, la sospensione della sentenza sopra citata.

La Direzione Regionale, in data 23 gennaio 2013, presentava proprie controdeduzioni, con le quali eccepiva, in primis, la violazione dell’art. 373, comma 1, c.p.c. in quanto esso statuiva che la sospensione della sentenza poteva essere data eventualmente dal medesimo Giudice che aveva pronunciato la sentenza; nel caso di specie, pertanto, la sez. 11ª e non, invece, la sez. 22°.

Eccepiva, inoltre, il fatto che la società non aveva dimostrato l’esistenza delle condizioni necessarie per ottenere la sospensione, cioè il fumus boni iuris ed il periculum in mora.

Per tale motivo, l’ufficio chiedeva il rigetto dell’istanza di parte per carenza dei requisiti di cui sopra. In subordine, chiedeva, comunque, che l’eventuale sospensione fosse subordinata alla presentazione di idonea garanzia attraverso fideiussione bancaria o assicurativa o mediante cauzione, come previsto dall’art. 373 c.p.c.

Presenti all’udienza il rappresentante dell’ufficio che si è opposto alla richiesta avanzata dalla società. Assente il difensore della società.

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Osserva il collegio che l’istanza appare ammissibile e fondata e deve pertanto essere accolta. Il mutato indirizzo giurisprudenziale manifestato dalla Corte Costituzionale con l’ordinanza n. 217/2010 determina un arresto giurisprudenziale che non può essere superato dalla considerazione che si tratta comunque di una pronuncia solamente interpretativa, poiché con tale ordinanza il giudice delle leggi ha implicitamente affermato che solo l’interpretazione proposta dell’art. 49 D.Lgs. n. 546/1992, favorevole all’ammissibilità della misura cautelare, è costituzionalmente orientata e supera il vaglio di legittimità costituzionale; di modo che, solo in tale ottica quella norma trova legittima applicazione.

Va pertanto affermata l’ammissibilità dell’istanza di sospensione, risultando la norma dell’art. 373 c.p.c. compatibile con il regime gradato dell’esecutività dell’atto amministrativo impugnato in relazione allo stato del procedimento, come disciplinato dall’art. 68 del D.Lgs. n. 546/1992, poiché evidentemente la sospensione si riferisce alla sola parte del tributo immediatamente esecutiva secondo quel regime e quello stato del processo.

Nel merito l’istanza di sospensione dell’esecutività della sentenza appare prima facie fondata, tenuto conto tra l’altro che l’entità considerevole dell’importo portato dall’avviso di liquidazione è tale da determinare un serio ed irreparabile pregiudizio. Ciò anche alla luce della documentazione prodotta con memoria aggiuntiva dalla quale risulta il forte indebitamento della società allo stato attuale. Appaiono pertanto sussistenti i requisiti del fumus boni juris e del periculum in mora richiesti per la misura cautelare. Questo Giudice concede la sospensione dell’esecutività della sentenza, previo rilascio di una polizza fidejussoria stipulata con un istituto bancario di primaria importanza, per un valore complessivo di € 500.000,00 (cinquecentomila euro), il cui atto conclusivo di stipula deve essere depositato presso la segreteria della Commissione Tributaria Regionale, presso l’Agenzia delle Entrate – Ufficio competente e presso EQUITALIA ESATRI-Ufficio competente, entro il 30 aprile 2013.

Il Collegio giudicante

P.Q.M.

dispone la sospensione dell’esecuzione della sentenza n. 42/11/2012 depositata dalla Commissione Tributaria Regionale di Milano in data 23 marzo 2012, con rilascio di polizza fidejussoria di complessivi euro 500.000,00 (cinquecentomila euro), alle condizioni sopra citate.