CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 17 gennaio 2014, n. 902
Lavoro – Licenziamento per giustificato motivo oggettivo – Contrazione dell’attività commerciale – Progressivo demansionamento del dipendente
Svolgimento del processo
Il Tribunale di Milano ha dichiarato illegittimo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato da D.S. s.r.l. al dipendente E.M., condannando la società a reintegrarlo nel posto di lavoro nonché al pagamento delle retribuzioni globali di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegra ed al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali. Ha inoltre condannato la società al pagamento di ulteriori somme a titolo di compenso variabile, rimborso spese ed indennità di distacco.
Tale decisione, impugnata in via principale dalla società ed incidentale dal lavoratore, è stata confermata dalla Corte d’appello di Milano con sentenza del 16 aprile – 21 giugno 2010.
Ha osservato la Corte di merito, in sintesi, con riguardo al licenziamento, che il M., responsabile della qualità e del coordinamento delle risorse operative, venne dapprima demansionato, con la sottrazione di tali compiti, e successivamente licenziato per soppressione del posto di lavoro; che tale licenziamento era illegittimo, non avendo il datore di lavoro fornito la prova che il posto era stato soppresso e della contrazione dell’attività commerciale, posto che le mansioni affidate al dipendente erano state attribuite ad altra persona e che la società aveva continuato ad assumere, anche se con contratti atipici, altro personale.
Quanto alle altre statuizioni, la sentenza di primo grado, ad avviso della Corte di merito, era da confermare, ma, avendo il dipendente percepito a seguito del licenziamento redditi d’impresa pari ad € 2.515, tale somma doveva essere detratta dal complessivo importo a lui dovuto.
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la società sulla base di tre motivi. Il lavoratore resiste con controricorso.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo è denunziata violazione dell’art. 2103 cod. civ.
Si deduce che la sentenza impugnata è errata laddove è stato ritenuto che la dequalificazione professionale del M. fosse da ricondurre alla assegnazione ad altra dipendente delle mansioni di responsabile della qualità e di coordinamento delle risorse operative.
Ed infatti il nucleo fondamentale delle mansioni svolte dal predetto dipendente era di natura commerciale e di ricerca e sviluppo della clientela, mentre le mansioni di responsabile della qualità e di coordinamento delle risorse operative erano del tutto marginali, circostanza questa ignorata dalla sentenza impugnata sulla base di una valutazione superficiale, astratta e del tutto errata.
2. Con il secondo motivo è denunziata violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 604 del 1966 nonché insufficiente e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia.
Si afferma che, diversamente da quanto sostenuto dalla sentenza impugnata, attraverso la prova documentale e testimoniale, era stata data dimostrazione della soppressione del posto di lavoro del M. e della ristrutturazione del settore commerciale nell’ambito di un più ampio processo di razionalizzazione di tutte le strutture della società, finalizzato ad ottimizzare i costi.
Era stato altresì provato che, a seguito del licenziamento del M., le sue mansioni erano state ridistribuite al personale già in forza alla società; che vi era stata una contrazione dell’attività commerciale; che nessuno dei collaboratori di cui si era avvalsa la società dopo il licenziamento del M. aveva svolto le mansioni commerciali di quest’ultimo; che le mansioni di carattere non commerciale assegnate al predetto dipendente, oltre ad avere carattere marginale, erano state assegnate ad altra dipendente su richiesta dello stesso M.; che il distacco a Roma del medesimo era stato determinato dall’esigenza di sviluppare nuovi mercati nel centro Italia e, al contempo, di conservare il più possibile il posto di lavoro del M..
3. Il terzo motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. e del CCNL del settore commercio nonché insufficiente e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia.
Sostiene la ricorrente che, in ordine alla parte variabile della retribuzione, il M. non ha fornito alcuna prova della sua pretesa ed in particolare dei dati relativi al fatturato realizzato nei dieci mesi di lavoro del 2004.
Quanto al rimborso delle spese, nessuna norma contrattuale prevede il pagamento di rimborsi in caso di distacco né le spese erano state autorizzate.
4. I primi due motivi, che vanno trattati congiuntamente in ragione della loro connessione, non sono fondati.
Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo è dettato da ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa (art. 3, seconda parte, L. n. 604 del 1966).
La sussistenza delle esigenze tecnico-economiche e delle ragioni di carattere produttivo-organizzativo è rimessa alla valutazione del datore di lavoro, senza che il giudice possa sindacare la scelta dei criteri di gestione dell’impresa, atteso che tale scelta è espressione della libertà di iniziativa economica tutelata dall’art. 41 Cost.
Spetta invece al giudice il controllo della reale sussistenza delle esigenze e delle ragioni anzidette, e cioè della effettività e della non pretestuosità del riassetto organizzativo operato.
Questa Corte ha ripetutamente affermato che in materia di licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo determinato da ragioni inerenti all’attività produttiva – nella quale rientra il licenziamento conseguente alla soppressione del posto di lavoro – il datore di lavoro ha l’onere di provare, con riferimento alla capacità professionale del lavoratore ed alla organizzazione aziendale esistente all’epoca del licenziamento, anche mediante elementi presuntivi o indiziari ovvero attraverso fatti positivi, l’impossibilità di adibire utilmente il lavoratore in mansioni diverse da quelle che prima svolgeva o in posti di lavoro confacenti alle mansioni dallo stesso svolte, giustificandosi il recesso solo come extrema ratio (Cass. 7381/10; Cass. 11720/09, Cass. 15500/09, Cass. 6552/09, Cass. 25885/08 e, più recentemente, Cass. 7474/12).
Con riguardo, poi, alle assunzioni di nuovo personale successivamente al licenziamento, è necessario che il datore di lavoro, sul quale grava il relativo onere probatorio, indichi (e dimostri) le assunzioni effettuate, il relativo periodo, le qualifiche e le mansioni affidate ai nuovi assunti e le ragioni per cui tali mansioni non siano da ritenersi equivalenti a quelle svolte dal lavoratore licenziato, tenuto conto della professionalità raggiunta dal lavoratore medesimo.
In relazione a tutti tali elementi, il giudice deve dare conto della valutazione operata, con motivazione che, ove adeguata ed immune da vizi, è incensurabile in sede di legittimità.
Nella specie la motivazione adottata dalla Corte territoriale è logica, coerente ed appare rispettosa dei principi di diritto sopra richiamati.
Il giudice d’appello ha infatti accertato che non era stata dimostrata dalla ricorrente la soppressione del posto di lavoro del M.; che vi fu nei suoi confronti un progressivo demansionamento, sino a quando non venne licenziato; che le mansioni di responsabile della qualità e di coordinamento delle risorse operative vennero attribuite ad altra dipendente; che anche le mansioni commerciali gli vennero sottratte “con motivazioni… rimaste del tutto generiche in ordine alla possibilità di aprire nuove mercati”; che non era stata provata la contrazione dell’attività commerciale, posto che la società dal 2003 al 2005 aveva continuato ad assumere, anche se con contratti atipici, varie persone.
Alla stregua di tali accertamenti sono prive di fondamento le censure mosse alla impugnata sentenza, avendo la Corte territoriale dato esaurientemente conto delle ragioni del suo convincimento, con motivazione immune da vizi e senza incorrere in omissioni o contraddizioni.
Quanto alla valutazione delle prove è bene ricordare che spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllare l’attendibilità e la concludenza delle prove, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova.
Conseguentemente per potersi configurare il vizio di motivazione su un asserito punto decisivo della controversia, è necessario un rapporto di causalità fra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data alla controversia, tale da far ritenere che quella circostanza, se fosse stata considerata, avrebbe portato ad una diversa soluzione della vertenza con un giudizio di certezza e non di mera probabilità (cfr., tra le altre, Cass. 15355/04; Cass. 9368/06; Cass. 9245/07; Cass. 14752/07), evenienze queste non ricorrenti nella specie.
5. Il terzo motivo è inammissibile.
5.1. La Corte di merito, in relazione alla retribuzione variabile relativa all’anno 2004, ha affermato che la società, nel contestare la pretesa dell’odierno resistente, non aveva allegato, né tanto meno, dimostrato che non fosse stato raggiunto l’importo del fatturato cui aveva fatto riferimento l’odierno resistente, elemento questo nella disponibilità della società e non del lavoratore.
La società, senza prendere posizione su tale affermazione, attinente al profilo dell’onere della prova, continua ad affermare che il M. non ha dimostrato il fondamento della sua pretesa e richiama documenti che fornirebbero la prova del crollo del fatturato nell’anno 2004, questione questa irrilevante in relazione al decisum della Corte di merito.
5.2. Quanto al rimborso delle spese, a fronte dell’affermazione della Corte di merito, secondo cui, trattandosi di trasferte, tale rimborso era previsto dal contratto collettivo, la ricorrente sostiene che, viceversa, si trattava di distacco, per il quale non è previsto il rimborso delle spese dal contratto collettivo, omettendo, da un lato, di produrre tale contratto – ciò che comporta l’improcedibilità del motivo ex art. 369, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ. – ed introducendo, dall’altro, una questione che non risulta affrontata dalla sentenza impugnata e che la ricorrente non deduce di aver proposto al giudice d’appello ed in quali termini.
6. Il ricorso in conclusione deve essere rigettato. Per il criterio legale della soccombenza, la ricorrente va condannata al pagamento delle spese di questo giudizio, come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio, che liquida in € 100,00 per esborsi ed € 4.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, a favore del resistente.
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