La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 841 depositata il 17 gennaio 2014 intervenendo in tema accertamento fiscale ed eredità ha statuito che l’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario di un minore deve avvenire con la maggiore età. Puntualizzano che i minori non decadono dal beneficio d’inventario, se non al compimento di un anno dalla maggiore età. Per cui è dal compimento della maggiore età che decorre il termine per assolvere agli obblighi fiscali con la presentazione della dichiarazione di successione.
La vicenda ha riguardato l’erede del contribuente deceduto che al momento della morte del de cuius l’erede era minorenne. La minore accettava l’eredità con beneficio d’inventario, ai sensi dell’art. 484 c.c. L’inventario veniva redatto dopo quasi 5 anni con il raggiungimento della maggiore età della ragazza ed in tale momento provvedeva alla presentazione della denuncia di successione all’Agenzia delle Entrate.
Per l’Amministrazione Finanziaria la presentazione della denuncia di successione era ritenuta tardiva in quanto, secondo il Fisco, doveva essere presentata entro 6 mesi (attualmente 12 mesi) dal decesso, prescindendo dall’età dell’erede. Il predetto differimento temporale aveva consentito di non assoggettare la successione all’INVIM, contrariamente dovuta se fosse stata presentata al tempo in cui era avvenuto il decesso. Pertanto, veniva notificato alla contribuente un avviso di rettifica e di liquidazione dell’imposta principale di successione e dell’INVIM ordinaria.
La contribuente impugnava l’atto impositivo depositando ricorso inanzi alla Commissione Tributaria Provinciale i cui giudici in accogliemento delle richieste della ricorrente annullava la pretesa erariale. L’Agenzia delle Entrate impugnava la pronuncia del giudice di prime cure dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale che, però, confermava la sentenza appellata riformandola solo nella parte relativa al quantum del passivo.
Per la cassazione della decisione del giudice di seconde cure l’Amministrazione finanziaria proponeva ricorso, basato su tre motivi di censura, alla Corte Suprema. L’Agenzia lamentava la tardiva presentazione della dichiarazione e, di conseguenza, la debenza dell’INVIM ordinaria, in luogo dell’imposta sostitutiva.
Gli Ermellini rigettano il ricorso del Fisco. I giudici di legittimità hanno confermato la correttezza dell’operato della contribuente fornendo interessanti profili giuridici circa l’accettazione con beneficio d’inventario da parte del minore e la conseguente presentazione della dichiarazione di successione.
I giudici del Palazzaccio hanno richiamato le disposizioni degli articoli 471 e 489 c.c.. In particolare hanno puntualizzato in merito a quest’ultima disposizione, che è norma afferente la tutela civile del minore, avente il fine di evitare la decadenza dal beneficio di inventario, secondo la quale i minori non s’intendono decaduti dal beneficio d’inventario, se non al compimento di un anno dalla maggiore età. La summenzionata norma deve essere coordinata con l’art. 31, D.Lgs. n. 346/1990, secondo il quale la dichiarazione di successione deve essere presentata entro 6 mesi (attualmente 12) decorrenti dal termine per la formazione dell’inventario, se l’eredità è stata accettata con beneficio.
Pertanto fino al raggiungimento della maggiore età, non scatta il termine per la redazione dell’inventario e con conseguente effetto anche gli obblighi tributari devono considerare tali tempi.
Si ricorda che la normativa civilistica prevede che un’eredità può essere accettata puramente e semplicemente, ovvero con il beneficio di inventario. Con l’accettazione pura e semplice l’erede confonde il suo patrimonio con quello del defunto che divengono, in tal modo, un unico patrimonio. Questa conseguenza può non sempre essere conveniente per l’erede, perché se nel patrimonio del de cuius i debiti superano i crediti, l’erede sarà tenuto comunque ad onorarli. Per questo motivo potrebbe convenire accettare l’eredità con beneficio di inventario. L’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario, infatti, consente di distinguere il patrimonio del defunto da quello dell’erede: in questo modo l’erede risponderà di eventuali debiti del defunto soltanto con il patrimonio ereditato.
In particolare, l’art. 471 c.c. stabilisce che non si possono accettare le eredità devolute ai minori, se non col beneficio d’inventario. Inoltre, l’art. 489 c.c. prescrive che i minori non si intendono decaduti dal beneficio di inventario, se non al compimento di un anno dalla maggiore età.