CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 16 gennaio 2014, n. 765
Tributi – Contenzioso tributario – Procedimento – Controversie pendenti dinanzi alla CTC – Amministrazione soccombente nei primi gradi di giudizio – Deflazione del contenzioso ex art. 3, co. 2-bis, D.L. n. 40/2010 – Automatica definizione della controversia
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Nel ricorso iscritto a R.G. n.27317/2011 è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 1144/2010, pronunziata dalla C.T.C. di Palermo Collegio n.04, il 20.04.2010 e DEPOSITATA il 21.09.2010.
Con tale decisione, la C.T.C. ha accolto il ricorso dell’Agenzia Entrate, dichiarando inammissibile l’originario ricorso dei contribuenti, per la mancata consegna o spedizione di copia dello stesso all’Ufficio IVA.
I contribuenti censurano la decisione per violazione dell’art. 3 c. 2 bis del D.L. n. 40/2010 convertito in Legge n. 73/2010, nonché per contraddittorietà della motivazione e, in subordine per infondatezza della pretesa.
2 – L’intimata Agenzia, non ha svolto difese in questa sede.
3 – La questione posta dal ricorso, concerne, dunque, la mancata applicazione dell’art. 3 comma 2 bis lett. a) della citata Legge n. 73/2010, la quale per le controversie tributarie pendenti innanzi alla Commissione Tributaria Centrale, originate da ricorso iscritto a ruolo, nel primo grado da oltre dieci anni, rispetto alla relativa data di entrata in vigore, con esclusione di quelle aventi ad oggetto istanze di rimborso, nelle quali l’Amministrazione Finanziaria sia rimasta soccombente nei precedenti due gradi del giudizio, ha previsto l’automatica definizione con decreto assunto dal Presidente del Collegio o da altro componente delegato.
Rilevasi, che, nel caso, nei primi due gradi del giudizio l’Amministrazione Finanziaria è risultata soccombente, e ciò resterebbe comprovato dalle sentenze che, giusta annotazione in calce al ricorso, risulterebbero prodotte in allegato (CT 1° grado Messina n. 2370/1990 e CT 11° Grado Messina n. 597/07/1994).
D’altronde la controversia di che trattasi non ha ad oggetto istanza di rimborso di tributi ed è stata incardinata nel primo grado, in data antecedente all’anno 1990.
Verificato, quindi, che la controversia di che trattasi, – non ha ad oggetto domanda di rimborso, – risulta incardinata in primo grado con ricorso iscritto a ruolo da oltre dieci anni, rispetto alla data del 26 maggio 2010, di entrata in vigore della precitata Legge n. 73/2010, – ed altresì che, nel primo e secondo grado di giudizio, risultava definita con pronunce giurisdizionali che avevano visto l’Amministrazione Finanziaria soccombente, sembra che la decisione impugnata, adottata in data 20.04.2010 e DEPOSITATA il 21.09.2010, pronunciando nel merito, abbia disapplicato la citata disposizione di legge, stante la compresenza di tutti i prescritti presupposti perché la causa, d’Ufficio, fosse dichiarata, automaticamente definita.
4 – Si ritiene, quindi, che il presente ricorso possa essere trattato in camera di consiglio, ai sensi degli artt. 366 e 380 bis cpc, proponendosene la definizione, sulla base dei trascritti principi, con il relativo accoglimento, per manifesta fondatezza.
Vista la relazione, il ricorso e la memoria 26.11.2013, nonché gli altri atti di causa;
– Considerato che alla stregua delle considerazioni svolte in relazione e del richiamato principio, che il Collegio condivide, il ricorso va accolto e, per l’effetto, cassata l’impugnata decisione;
– Considerato, altresì, che il Giudice del rinvio, che si designa in altra sezione della CTR della Sicilia, procederà al riesame e quindi, adeguandosi ai citati principi, pronuncerà nel merito e sulle spese del presente giudizio, offrendo congrua motivazione;
– Visti gli artt. 375 e 380 bis cpc;
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, nei sensi e limiti indicati, cassa l’impugnata decisione e rinvia ad altra sezione della CTR della Sicilia.