Corte di Cassazione sentenza n. 3112 del 8 febbraio 2011
ACCERTAMENTO TRIBUTARIO – ADESIONE DEL CONTRIBUENTE ALL’ACCERTAMENTO – ISTANZA DI ACCERTAMENTO PER ADESIONE EX ART. 6 D.LGS N. 218 DEL1998 – MANCATA CONVOCAZIONE DEL CONTRIBUENTE DA PARTE DELL’UFFICIO – CONSEGUENZE – NULLITA’ DEL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO – ESCLUSIONE – FONDAMENTO
massima
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In tema di accertamento con adesione, la mancata convocazione del contribuente, a seguito della presentazione dell’istanza ex art. 6 del d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218, non comporta la nullità del procedimento di accertamento adottato dagli Uffici, non essendo tale sanzione prevista dalla legge.
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Svolgimento del processo
La controversia promossa da Poliste 2000 s.r.l. contro il Comune di Milano è stata definita con la decisione in epigrafe, recante l’accoglimento dell’appello proposto dalla contribuente contro la sentenza della CTP di Milano n. 28/5/2006 che aveva respinto il ricorso della contribuente avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) ICI 2000-2002. Il ricorso proposto si articola in unico motivo. Resiste con controricorso la contribuente. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 15/12/2010 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.
Motivi della decisione
Va preliminarmente affermata la inammissibilità della memoria di costituzione degli avv.ti Ungarelli e Gerosa con procura in calce alla stessa. Nel giudizio di cassazione la procura speciale non può essere rilasciata a margine o in calce ad atti diversi dal ricorso o dal controricorso, poichè l’art. 83, comma 3, nell’elencare gli atti a margine o in calce ai quali può essere apposta la procura speciale, individua, con riferimento al giudizio di cassazione, soltanto quelli suindicati. Pertanto, se la procura non viene rilasciata su detti atti, è necessario che il suo conferimento si realizzi nella forma prevista dal citato art. 83, comma 2, cioè con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, facenti riferimento agli elementi essenziali del giudizio, quali l’indicazione delle parti e della sentenza impugnata. A quest’ultima conclusione deve pervenirsi anche con riferimento all’ipotesi in cui sopraggiunga la sostituzione del difensore nominato con il controricorso, non rispondendo alla disciplina del giudizio di cassazione, dominato dall’impulso d’ufficio a seguito della sua instaurazione con la notifica e il deposito del ricorso (o controricorso) e non soggetto agli eventi di cui agli artt. 299 e segg. cod. proc. civ., il deposito di un atto redatto dal nuovo difensore su cui possa essere apposta la procura speciale (Sez. 3, Sentenza n. 13086 del 05/06/2007).
Nel merito il ricorrente assume la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 6, nonchè l’errata motivazione su un punto decisivo della controversia. La CTR avrebbe erroneamente ritenuto che la mancata notifica dell’invito a comparire, a seguito di istanza di accertamento con adesione ai sensi del D.Lgs. cit., art. 6, comma 2, comportasse la nullità dell’accertamento.
La censura di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3, è fondata alla luce del principio affermato da questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 3676 del 17/02/2010) secondo cui, in tema di accertamento con adesione, la mancata convocazione del contribuente, a seguito della presentazione dell’istanza D.Lgs. 16 giugno 1997, n. 218, ex art. 6 non comporta la nullità del procedimento di accertamento adottato dagli Uffici, non essendo tale sanzione prevista dalla legge.
La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio al giudice del merito, per le sue ulteriori valutazioni, sulla base del principio di diritto affermato e per la liquidazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della Lombardia.
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