Corte di Cassazione sentenza n. 1918 del 10 febbraio 2012
IRPEF – BASE IMPONIBILE – ACCERTAMENTO – IMPOSTE SUI REDDITI – AZIENDA – CESSIONE – PLUSVALENZA – TASSAZIONE – VALORE DEFINITO – IMPOSTA DI REGISTRO – UTILIZZABILITA’ – SUSSISTE
massima
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Ai fini della determinazione della plusvalenza imponibile per le imposte sul reddito in dipendenza della cessione d’azienda, l’Amministrazione finanziaria può fare riferimento ai valori definiti in sede di applicazione dell’imposta di registro.
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Svolgimento del processo
L’ufficio delle IIDD di Firenze emetteva nei confronti di B. M. avviso di accertamento IRPEF ed ILOR con il quale determinava, in relazione all’anno 1995, una plusvalenza pari a L. 320 milioni per la cessione di un’azienda artigiana, svolgente attività di stampa,tipografia e litografia.
Avverso l’avviso di accertamento proponeva opposizione il contribuente avanti alla C.T.P. di Firenze con esito parzialmente positivo.
Proponevano quindi appello principale il B. e incidentale l’Agenzia delle Entrate avanti alla C.T.R. della Toscana, per sentire rispettivamente accogliere l’intero ricorso introduttivo del giudizio e confermare l’avviso di accertamento.
La C.T.R previa riunione degli appelli li respingeva.
Per la cassazione della sentenza della C.T.R. propone ricorso fondato su tre motivi B.M..
Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.
Motivi della decisione
Con il primo mezzo il ricorrente deduce che avendo la Corte di cassazione con la sentenza n 19854/04 innovato la giurisprudenza sul punto relativo alla necessità di eccepire con il ricorso introduttivo del giudizio la decadenza dell’A.F. dal potere impositivo, pena la improponibilità successiva della relativa eccezione, la decisione della Corte di cassazione, successiva all’inizio del giudizio, avrebbe dovuto essere considerata alla stregua di uno ius superveniens che legittimerebbe la proposizione, anche in appello dell’eccezione di decadenza.
Il motivo è infondato.
Invero contrariamente a quanto assunto dal ricorrente prima della pronunzia delle SS.UU. n 19854/04 non esisteva una giurisprudenza costante che sancisse la sanatoria ex tunc di atti irregolarmente notificati, sicchè deve escludersi, come si desume del resto dalla motivazione della sentenza de qua che il giudizio proposto avverso l’accertamento irregolarmente notificato valesse a sanare oltre alla nullità della notifica anche la decadenza dal potere accertativo, nelle more verificatasi.
Da ciò consegue che essendo la decadenza in esame un istituto di diritto sostanziale e non processuale e rientrando pertanto nella disponibilità della parte andava eccepita fin dal primo grado di giudizio, come esattamente rilevato dalla C.T.R..
Il primo motivo va quindi respinto.
Parimento infondato è il secondo motivo con il quale si contesta che il valore definito, in sede di conciliazione giudiziale ai fini dell’imposta di registro, potesse costituire la base per l’accertamento ai fini IRPEF. Invero la Corte di cassazione con la sentenza n 6915/2011 ha già stabilito che “in tema di INVIM l’Ufficio che sia già in possesso di un diverso valore iniziale dell’immobile, determinato ai fini dell’imposta di registro o sulle successioni, in occasione di un precedente acquisto,………..può avvalersene e liquidare direttamente l’imposta senza necessità di dover provvedere ad un ulteriore autonomo accertamento”.
Da tale giurisprudenza non vi è motivo di distaccarsi sicchè anche il secondo motivo va respinto.
Con il terzo ed ultimo motivo il ricorrente lamenta insufficiente motivazione in ordine all’applicabilità delle sanzioni essendo state abrogate sia la legge sull’ILOR sia le relative sanzioni.
Il motivo è inammissibile.
Invero il vizio di motivazione non è ipotizzabile in relazione alle questioni di diritto ed inoltre nella specie, per come è prospettato il motivo, non si tratta di insufficiente motivazione ma di omesso esame di un motivo di gravame, che avrebbe dovuto quindi essere censurato ex art. 112 c.p.c..
Il ricorso va pertanto interamente respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in complessive Euro 4000/00 oltre spese prenotate a debito.