Corte di Cassazione sentenza n. 2548 del 21 febbraio 2012
IRAP – PROFESSIONISTA – ORGANIZZAZIONE – SINDACATO GIURISDIZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO
massima
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L’esistenza di un’autonoma organizzazione in capo al professionista, necessaria per essere soggetti all’Irap, deve essere valutata dal giudice di merito. Il suo giudizio, se congruamente motivato, è insindacabile dai giudici di legittimità. L’esercizio della libera professione deve essere escluso dall’applicazione dell’imposta qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata, e detto requisito ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non risulti, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza dell’organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte,
Considerato che nel ricorso iscritto a r.g. n. 12520/2009 è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
1 – È chiesta la cassazione della sentenza n. C2/33/20C9, pronunziata dalla C.T.R. di Venezia-Mestre, Sezione n. 33, il 27.10.2008 e depositata il 23 gennaio 2009.
Con tale decisione, la C.T.R. la accolto l’appello del contribuente e riconosciuto il diritto al rimborso, per insussistenza dei presupposti impositivi.
2 – Il ricorso di che trattasi, che riguarda .impugnazione del silenzio rifiuto su domanda di rimborso dell’IRAP per gli anni dal 1998 al 2004, è affidato a due mezzi, con cui si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. ed insufficiente motivazione su fatte controverse e decisivo.
3 – L’intimato, giusto controricorso e contestuale impugnazione incidentale, ha chiesto il rigetto del ricorso e la condanna alle spese, anche del giudizio di merito.
4 – Alle formulate censure può rispondersi, con il richiamo a quanto enunciato dalla Corte di Cassazione pregresse condiviso pronunce, nelle quali si è affermato il principio secondo cui la noma del combinato disposto degli artt. 2, primo periodo, e 3 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, l’esercizio delle attività di lavoro autonomo è escluso dall’applicazione dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) solo qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata; il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui; costituisce onere dei contribuente che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell’assenza delle condizioni sopraelencate”. (Cass. n. 3680/2007, 3678/2007, n. 3676/2007, n. 3672/2007).
4 bis – La sentenza in vero, appare in linea con i richiamati principi, avendo verificato l’insussistenza degli elementi indice dell’autonoma organizzazione, risultando essere stati utilizzati beni strumentali minimali in assenza di dipendenti.
Né tale opinamento resta incrinato dalle considerazioni svolte con il ricorso, tenuto conto che l’accertamento in fatto, operato dalla CTR, sulla base della documentazione in atti (dichiarazioni e libro cespiti) circa la limitata dotazione di mezzi e l’assenza di dipendenti, – peraltro non specificamente contestato (Cass. n. 1540/2007, n. 5488/2006, n. 2273/2005), induce ragionevolmente a ritenere trattarsi di quel minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività, fissato dal richiamato principio, senza il quale il professionista non sarebbe posto nelle condizioni di svolgere il proprio lavoro.
Anche l’impugnazione incidentale, con cui ci si duole della compensazione delle spese, sembra doversi rigettare, avuto riguardo all’epoca del consolidarsi degli applicati, principi.
5 – Si ritiene, quindi, sussistano i presupposti per la trattazione della causa in Camera di Consiglio e la definizione, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., con il rigetto, per manifesta infondatezza, delle proposte impugnazioni.
Il Relatore Cons. A.D.B.”.
La Corte,
Vista la relazione, il ricorso, il controricorso con la contestuale impugnazione incidentale e gli altri atti di causa;
Considerato, preliminarmente, che le impugnazioni vanno riunite, ai sensi dell’art. 335 c.p.c.;
Considerato che in esito alla trattazione del ricorso, il Collegio, condividendo le argomentazioni ed i principi richiamati in relazione, ritiene di dover rigettare entrambe le impugnazioni, per manifesta l’infondatezza;
Considerato che le spese del giudizio, stante la reciproca soccombenza, vanno compensate;
Visti gli artt. 375 e 380 bis del c.p.c.;
P.Q.M.
Riunisce i ricorsi e li rigetta entrambi; compensa le spese del giudizio.