Corte di Cassazione sentenza n. 4074 del 19 febbraio 2013
IVA – OMESSA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IVA – SOCIETA’ – IRROGAZIONE SANZIONI – SOCI DI CAPITALE ESENTI DAL PAGAMENTO
massima
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I soci di capitale delle società semplici non pagano le sanzioni fiscali per la mancata presentazione della dichiarazione Iva. In questi casi deve trovare applicazione il cosiddetto principio di colpevolezza che non può comportare il pagamento della sanzione amministrativa per il soggetto che non ha affatto partecipato alla gestione societaria. Secondo l’art. 5 del D.Lgs. n. 472/97, nelle violazioni punite con sanzioni amministrative ciascuno risponde della propria azione o omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. La colpa è grave quando l’imperizia o la negligenza del comportamento sono indiscutibili e non è possibile dubitare ragionevolmente del significato e della portata della norma violata e, di conseguenza, risulta evidente la macroscopica inosservanza di elementari obblighi tributari.
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FATTO
M.L., socia della s.d.f. L. Immobiliare, ha impugnato l’avviso di irrogazione di sanzioni comminate alla società per la mancata presentazione della dichiarazione IVA 1992. Il ricorso è stato respinto in primo grado ed accolto in appello. L’Amministrazione finanziaria ricorre avverso la sentenza della CTR.
La contribuente resiste con controricorso.
MOTIVI
Risulta da relazione dell’Ufficio prodotta a seguito dell’ordinanza di questa corte 2 ottobre 2009, con la quale si chiedevano chiarimenti in proposito, che la ricorrente ha versato quanto dovuto a definizione della controversia in base all’art. 16 della legge n. 289/2002, ma né a suo nome né a quelli della società di fatto o dell’altro suo socio E.L. risulta mai presentata corrispondente istanza di definizione della lite. La causa va dunque decisa nel merito.
La CTR ha accolto l’appello delta contribuente osservando che era risultato in giudizio che ella figurava socio di capitale della società di fatto ma non si era mai personalmente interessata della gestione societaria, condotta esclusivamente dall’altro socio. Trattandosi di sanzioni, doveva trovare applicazione l’art. 8 primo comma del D.Lgs. n. 472/1997, che ha introdotto il principio di colpevolezza; “pertanto L.M. non può rispondere a titolo di sanzione amministrativa relativa ad atto sottoscritto dal detto amministratore, in quanto non vi ha partecipato né ha concorso a parteciparvi”.
Col ricorso si deduce violazione degli artt. 48 e 56 D.P.R. n. 633/72 e dell’art. 3 D.Lgs. n. 472/1997.
Si osserva che la sanzione è stata irrogata alla società di fatto e notificata a M.L. quale socia con potere di rappresentanza. E sì lamenta l’erroneo riferimento, contenuto nella sentenza impugnata, al settimo comma dell’art. 48 D.P.R. n. 633/1972, inconferente alla fattispecie nella quale non si configura alcuna obiettiva incertezza di applicazione della normativa.
Le doglianze sono inammissibili perché non investono la considerazione che costituisce la principale ratio della decisione impugnata, autonoma dai rilievi oggetto delle critiche svolte col ricorso. E cioè che – in forza del principio di personalità della responsabilità in materia di sanzioni, introdotto con efficacia retroattiva dall’art. 5 primo comma del D.Lgs. n. 472/1997 – di quelle irrogate con l’avviso impugnato doveva rispondere soltanto il socio E.L., che aveva effettivamente curato l’amministrazione della società di fatto, e non anche la ricorrente che non si era mai ingerita nella gestione sociale.
E’ giustificata la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Compensa le spese.