Configurazione di elusione fiscale nel caso di arrangiamenti formali del contratto valido - Cassazione sentenza n. 653 del 2014La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 653 depositata il 15 gennaio 2014 intervenendo in tema di elusione fiscale  ha stabilito che il Fisco può contestare l’elusione fiscale anche in caso di «arrangiamenti formali» del contratto valido, attuati al solo scopo di risparmiare le imposte. Inoltre hanno puntualizzato che le sentenze sull’Iva passate in giudicato e favorevoli al contribuente non impediscono all’Ufficio di contestare l’abuso del diritto.

La vicenda ha riguardato una società immobiliare che aveva stipulato alcuni contratti preliminari di acquisto di terreni edificabili, i quali prevedevano che la vendita definitiva sarebbe potuta avvenire o mediante la cessione delle aree, oppure tramite cessione di quote di società di capitali, costituite dalla promittente venditrice. E difatti l’acquisto dei terreni avvenne mediante la cessione delle quote sociali.
L’Amministrazione Finanziaria ritenendo le predette operazioni soggette ad IVA emetteva e notificata alla società due avvisi di rettifica, volti al recupero dell’Iva dovuta per l’acquisto delle quote sociali per la cessione delle medesime nonché al recupero dell’Iva indebitamente detratta perché relativa ad operazioni inesistenti, oltre all’irrogazione delle sanzioni di legge.
La società avverso i due atti impositivi proponeva due distinti ricorsi inanzi alla Commissione Tributaria Provinciale che previa riunione dei due ricorsi rigettò n relazione al punto concernente il recupero dell’Iva indebitamente detratta, accogliendoli nel resto. L’Amministrazione Finanziaria impugnava la decisione del giudice di seconde cure dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale che, però, confermava la sentenza impugnata.
Per la cassazione della sentenza del giudice di seconde cure l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso, basato su un unico motivo di censura, alla Corte Suprema. Lamentando, in particolare, che l’acquisto di terreni edificabili effettuato dalla società tramite un’operazione, come quella di specie, di cessione di quote di società, esente da Iva e priva di ragione economica di sorta, integrava operazione elusiva. Ad avviso dell’amministrazione finanziaria, infatti, le società le cui quote erano state cedute erano state costituite allo scopo di consentire la realizzazione del trasferimento di proprietà, ottenendo, in tal modo, il risultato di sottrarre l’operazione all’imposizione Iva.
Gli Ermellini accolgono il ricorso del Fisco cassando la sentenza impugnata e decidendo nel merito per il rigetto del ricorso introduttivo della società contribuente. I giudici di legittimità, condividendo l’assunto dell’Agenzia, hanno ricordato che  “anche se leciti, gli arrangiamenti formali che le parti possono porre in essere al fine di pagare meno non possono avere valore, poiché a nessuno e consentito di sottrarsi ai propri obblighi di pagare quanto dovuto”. Per cui alla luce di quanto ritenuto dalla Cassazione il contribuente non può trarre indebiti vantaggi fiscali dall’utilizzo distorto, pur se non contrastante con alcuna specifica disposizione, di strumenti giuridici idonei ad ottenere un risparmio fiscale, “in difetto di ragioni economicamente apprezzabili che giustifichino l’operazione, diverse dalla mera aspettativa di quel risparmio fiscale”.