INPS – Messaggio 15 gennaio 2014, n. 804
Restituzione del contributo di perequazione – Gestione dipendenti pubblici.
Con la sentenza n. 116/2013 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità della normativa che aveva istituito, a decorrere dal 1° agosto 2011 e fino al 31 dicembre 2014, un contributo di perequazione sui trattamenti pensionistici i cui importi risultino complessivamente superiori a 90.000 euro lordi annui.
Questo Istituto, pertanto, ha interrotto per le pensioni della Gestione Dipendenti Pubblici la relativa trattenuta dal mese di luglio 2013 e ha provveduto alla restituzione dell’importo trattenuto nell’anno 2013 con la rata di pensione di agosto 2013.
Con procedura centralizzata si provvederà alla restituzione dell’importo relativo al contributo trattenuto nell’anno 2011 in concomitanza del pagamento delle pensioni di febbraio 2014 anche in virtù di quanto dispone l’art. 1, comma 287 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che prevede, per la copertura dei relativi oneri, uno stanziamento finanziario ripartito tra gli anni 2014 e 2015.
Ai fini fiscali le somme restituite saranno assoggettate ai fini della tassazione IRPEF applicando l’aliquota media presente in banca dati.
Nel caso in cui le Sedi – gestione dipendenti pubblici abbiano già provveduto autonomamente alla restituzione del suddetto contributo, le stesse sono tenute a comunicare entro il 20 gennaio 2014 al seguente indirizzo di p.e. NormativaPensioni-GDP@inps.it le posizioni per le quali è stato rimborsato il contributo con i relativi importi al fine di evitare indebiti pagamenti.
In presenza di una sentenza che riconosce il diritto del ricorrente all’immediata ed integrale restituzione degli arretrati del contributo in esame, le Sedi – gestione dipendenti pubblici sono tenute obbligatoriamente ad informare la scrivente prima di procedere al rimborso.
Si invitano, pertanto, le Sedi a non effettuare pagamenti a titolo di rimborso del contributo di perequazione salvo diverso avviso che verrà comunicato con uno specifico messaggio.