CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 09 gennaio 2014, n. 211
Tributi – Accertamento – Accertamento induttivo – Inesattezze rilevanti nelle scritture contabili – Presunzioni semplici – Applicabilità
Ritenuto in fatto
1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, indicata in epigrafe, con la quale, in accoglimento dell’appello di E.A., esercente attività di commercio al dettaglio di carne, è stata annullato l’avviso di accertamento con cui era stato rideterminato il reddito d’impresa del contribuente per l’anno 2002.
Il giudice d’appello ha ritenuto insussistenti nella fattispecie i presupposti per procedere all’accertamento induttivo del reddito, ai sensi degli artt. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 62 sexies del d.l. n. 331 del 1993 (convertito in legge n. 427 del 1993), poiché l’Ufficio non aveva contestato la regolarità della contabilità, né era ravvisabile una grave incongruenza tra i ricavi dichiarati e gli studi di settore.
2. E.A. resiste con controricorso.
Considerato in diritto
1. L’eccezione del controricorrente di improcedibilità del ricorso ex art. 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., per omesso deposito degli atti processuali (nella specie, atto di controdeduzioni in appello) sui quali il ricorso si fonda, deve essere disattesa, alla stregua del principio secondo cui, per i ricorsi per cassazione avverso le sentenze delle commissioni tributarie, la indisponibilità dei fascicoli delle parti (i quali, ex art. 25, secondo comma, del d.lgs. n. 546 del 1992 restano acquisiti al fascicolo d’ufficio e sono restituiti solo al termine del processo) comporta la conseguenza che la parte ricorrente non è onerata, a pena di improcedibilità ai sensi della norma suddetta, della produzione del proprio fascicolo e per esso di copia autentica degli atti e documenti ivi contenuti, poiché detto fascicolo è già acquisito a quello d’ufficio di cui abbia domandato la trasmissione alla S.C. ex art. 369, terzo comma, cod. proc. civ., a meno che la predetta parte non abbia irritualmente ottenuto la restituzione del fascicolo di parte dalla segreteria della commissione tributaria (Cass., sez. un., n. 22726 del 2011).
2. Con il primo motivo, l’Agenzia ricorrente denuncia la violazione dell’art. 39, primo comma, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 62 sexies del d.l. n. 331 del 1993 (conv. in legge n. 427 del 1993), censurando la sentenza impugnata sulla base del rilievo che l’Ufficio non aveva mai messo in dubbio né la correttezza della tenuta della contabilità, né la corrispondenza dei redditi dichiarati a quelli risultanti dagli studi di settore, ma, attraverso l’analisi della documentazione (fatture, certificati dei veterinari, documenti di trasporto), ricostruito i ricavi del contribuente sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti.
Formula, pertanto, il quesito “se l’accertamento di cui all’art. 39, comma 1, lettera d), possa fondarsi unicamente su presunzioni gravi, precise e concordanti, anche in presenza di una contabilità tenuta correttamente e astrattamente attendibile, in assenza di gravi incongruenze desumibili dagli studi di settore, e anche a fronte di ricavi dichiarati dal contribuente maggiori rispetto a quelli medi desumibili dagli studi di settore”.
Il motivo è fondato.
Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in materia di accertamento delle imposte sui redditi, la presenza di contabilità formalmente regolare non impedisce l’accertamento in rettifica di cui all’art. 39, primo comma, lettera d), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, che prevede un tipo di accertamento definibile in base al processo logico adottato, analitico-induttivo, presupponendo tale accertamento l’esistenza di scritture contabili regolarmente tenute dal punto di vista formale, ma affette – in virtù di valutazioni condotte sulla base di presunzioni semplici, desunte da indizi gravi, precisi e concordanti – da incompletezze, inesattezze ed infedeltà tali da giustificare il motivato uso del potere di rettifica (Cass. nn. 8494 del 1998, 10664 del 2001, 20857 del 2007).
Occorre, infatti, distinguere le irregolarità della contabilità meno gravi, contemplate dal primo comma dell’art. 39 cit., a fronte delle quali l’amministrazione può procedere a rettifica analitica, utilizzando gli stessi dati fomiti dal contribuente, ovvero dimostrando, anche per presunzioni munite dei requisiti di cui all’art. 2729 cod. civ., l’inesattezza od incompletezza di singole componenti reddituali (ancorché di grande rilievo, quale l’ammontare dei ricavi), dai casi, di maggiore gravità, previsti dal secondo comma della medesima norma, che evidenziano un’inattendibilità globale delle scritture ed autorizzano l’amministrazione a prescindere da esse e procedere in via induttiva avvalendosi anche dì semplici indizi sforniti dei requisiti necessari per costituire prova presuntiva (Cass. nn. 9097 del 2002, 27068 del 2006, 20857 del 2007, 17626 del 2008).
2. Il secondo motivo di ricorso, con il quale si denuncia vizio di motivazione della sentenza, resta assorbito.
3. Pertanto, va accolto il primo motivo, assorbito il secondo, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia, la quale procederà a nuovo esame della controversia uniformandosi agli enunciati principi, oltre a provvedere in ordine alle spese anche del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia.
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