Corte di Cassazione sentenza n. 2823 del 24 febbraio 2012
TRIBUTI – IMPOSTE INDIRETTE – CREDITI IVA – RIMBORSO – RITARDO DELL’AMMINISTRAZIONE – INTERESSI ANATOCISTICI – APPLICABILITA’ – LIMITI
massima
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Sono dovuti alla società contribuente gli interessi anatocistici maturati – in base al disposto dell’art. 1283 c.c. – dalla data in cui è stata proposta la relativa domanda giudiziale al 3 luglio 2006. La disposizione di cui all’art. 37, comma 50, del DL 4 luglio 2006, n. 223, convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248, “che vieta l’applicazione degli interessi anatocistici sui crediti tributari, si applica anche ai processi in corso”.La norma citata dispone che “gli interessi previsti per il rimborso di tributi non producono in nessun caso interessi ai sensi dell’articolo 1283 del codice civile”. Essa è entrata in vigore il giorno stesso della pubblicazione del d.l. n. 223 del 2006 nella Gazzetta Ufficiale (art. 41), e cioè il 4 luglio 2006. Da tale data, pertanto, trattandosi di norma chiaramente innovativa di natura sostanziale, non opera più l’anatocismo in ordine alle somme dovute a titolo di rimborso d’imposta; mentre, ovviamente, la disciplina dettata dall’art. 1283 cod. civ. – continua ad avere pieno effetto per il periodo anteriore.
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Ritenuto in fatto
1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, indicata in epigrafe, con la quale, in accoglimento dell’appello della Società Siciliana di A.s.p.a., è stato, fra l’altro e per quanto ancora qui rileva, riconosciuto alla stessa il diritto alla corresponsione degli interessi anatocistici ex art. 1283 cod. civ. per il ritardato rimborso di crediti IVA relativi agli anni 1995 e 1996.
2. La contribuente resiste con controricorso, illustrato da memoria.
Considerato in diritto
1. Con l’unico motivo formulato, la ricorrente chiede se la disposizione di cui all’art. 37, comma 50, del DL 4 luglio 2006, n. 223, convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248, “che vieta l’applicazione degli interessi anatocistici sui crediti tributari, si applichi anche ai processi in corso”.
2. Il ricorso è fondato nei limiti appresso specificati.
La norma citata dispone che “gli interessi previsti per il rimborso di tributi non producono in nessun caso interessi ai sensi dell’articolo 1283 del codice civile”.
Essa è entrata in vigore il giorno stesso della pubblicazione del d.l. n. 223 del 2006 nella Gazzetta Ufficiale (art. 41), e cioè il 4 luglio 2006.
Da tale data, pertanto, trattandosi di norma chiaramente innovativa di natura sostanziale, non opera più l’anatocismo in ordine alle somme dovute a titolo di rimborso d’imposta; mentre, ovviamente, la disciplina dettata dall’art. 1283 cod. civ. – secondo il quale “in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla Ioni scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi” – continua ad avere pieno effetto perii periodo anteriore.
Ne deriva, in conclusione, che il ricorso va accolto nei sensi indicati, la sentenza impugnata deve essere cassala e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, dichiarando dovuti alla società contribuente gli interessi anatocistici maturati – in base al disposto dell’art. 1283 c.c. – dalla data in cui è stata proposta la relativa domanda giudiziale al 3 luglio 2006.
3. Sussistono giusti motivi, anche in considerazione dell’intervenuto ius supervemens, per disporre la compensazione delle spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara dovuti gli interessi anatocistici maturati dalla data della domanda giudiziale al 3 luglio 2006.
Compensa le spese dell’intero giudizio.