La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 2035 depositata il 30 gennaio 2014 intervenendo in tema di notifiche degli atti impositivi ha statuito che le notifiche fatte attraverso il servizio postale godono delle fede privilegiata accordata a quelle effettuate tramite ufficiale giudiziario. Mentre le notifiche avvenute per mezzo di servizi postali privati non godono di alcuna presunzione e dunque non sono idonee a determinare i termini per le impugnazioni.
La vicenda è scaturita dall’opposizione di un curatore fallimentare che aveva notificato il deposito dello stato passivo tramite un servizio postale privato. Equitalia propose opposizione allo stato passivo del fallimento, il curatore eccepiva la tardiva opposizione di Equitalia.
Il Tribunale accoglieva la tesi di Equitalia ha accolto l’opposizione allo stato passivo del fallimento della società P. a r.l. Il Curatore fallimentare avverso la decisione del Tribunale proponeva ricorso, basato su tre motivi di censura, alla Corte Suprema. Lamentando, il curatore, tra le altre, la tardività dell’opposizione di Equitalia.
Gli Ermellini ritenendo i motivi del ricorso infondati lo rigettano. I giudici di legittimità evidenziano che è nulla solo la consegna dell’atto fatta privatamente, mentre, al contrario, la classica busta bianca di Poste Italiane è perfettamente valida.
I giudici del Palazzaccio rammentano che, nelle ipotesi di notifiche fatte col servizio postale, attraverso spedizione dell’atto in plico con raccomandata con avviso di ricevimento, quest’ultimo costituisce atto pubblico ai sensi dell’articolo 2699 c.c. per cui le attestazioni in esso contenute godono della stessa fede privilegiata di quelle relative alla notifica (a mezzo posta) eseguita dall’ufficiale giudiziario.
Pertanto alla luce di quanto sopra puntualizzato dalla Corte Suprema non sussiste alcuna differenza tra un postino e un ufficiale giudiziario, mentre non può dirsi la stessa cosa per le notifiche effettuate mediante un servizio di posta privato.
Per cui, per i giudici supremi, gli agenti postali di tale servizio non hanno la qualità di pubblici ufficiali. Pertanto, gli atti da essi redatti non godono di quella fede privilegiata (si dice anche “presunzione di veridicità fino a querela di falso”) tipica invece delle attestazioni di pubblici ufficiali. Di conseguenza, le attestazioni del postino privato non hanno alcun valore per quanto riguarda la data di consegna dei plichi e non fanno decorrere il termine iniziale per le impugnazioni.
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