CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 30 gennaio 2014, n. 2026
Tributi – IVA – Fatture soggettivamente false – Deducibilità dall’Irap – Sussiste
«L’Agenzia delle entrate ricorre contro la società M. srl per la cassazione della sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, confermando la sentenza di primo grado, ha annullato un avviso di accertamento IRPEG e ILOR 1995 con il quale l’Ufficio aveva contestato l’indebita deduzione di costi per operazioni inesistenti relativi a fatture emesse dalla “cartiera” T. sas.
La Commissione Tributaria Regionale – dato atto della ricostruzione della vicenda emergente della sentenza penale con cui il tribunale di Barcellona P.G. aveva assolto il M. dall’imputazione di utilizzo di fatture inesistenti – ha ritenuto che i suddetti costi fossero deducibili perché il volume di affari della contribuente era assai modesto, la ditta T. era “iscritta ed aveva partita IVA”, i trasporti di merce erano documentati dai CMR e dai timbri degli autotrasportatori, i pagamenti erano stati effettuati mediante bonifico bancario su conto intestato alla T..
Il ricorso si fonda su tre motivi.
La contribuente non si è costituita in questa sede.
Col primo motivo l’Agenzia delle entrate lamenta la violazione dell’articolo 654 cpp; la censura non appare fondata, perché la Commissione Tributaria Regionale non ha basato la propria decisione sull’autorità di giudicato della sentenza penale, ma sui rilievi di fatto sopra sintetizzati.
Con il secondo e terzo motivo, riferiti rispettivamente al vizio di violazione di legge (art. 50, quarto comma, d.p.r. 633/72) ed al vizio di insufficiente motivazione circa fatti controversi e decisivi, la ricorrente censura la sentenza gravata per aver trascurato che incombe sul cessionario l’onere di provare che l’operazione fatturata sia esistente non solo oggettivamente ma anche soggettivamente (vale a dire che l’emittente della fattura sia il cedente effettivo) e per aver conseguentemente omesso di motivare sulle circostanze di fatto dimostrative della natura di cartiera della T..
Il secondo e terzo motivo di ricorso vanno rigettati, in quanto la decisione della sentenza gravata risulta conforme a legge, ancorché la relativa motivazione vada corretta e la conformità a legge discenda dallo jus superveniens retroattivo.
Preliminarmente deve convenirsi con la difesa erariale che la sentenza gravata è incorsa nei vizi denunciati con i suddetti motivi, giacché la Commissione Tributaria Regionale ha fondato la propria decisione esclusivamente sulla esistenza oggettiva delle operazioni fatturate, trascurando completamente la duplice questione, in primo luogo, della natura di “cartiera” della società che aveva emesso le fatture e, in secondo luogo, della consapevolezza della contribuente in ordine a tale natura. In tal modo la Commissione Tributaria Regionale si è discostata dai principi fissati nella sentenza 10414/11 di questa Corte sul riparto dell’onere probatorio tra Fisco e contribuente in ordine al coinvolgimento dell’acquirente nelle frodi “carosello” poste in essere dal fornitore (“nel caso, come il presente, di apparente regolarità contabile della fattura, dotata dei requisiti di legge, l’onere della prova grava sull’Ufficio, nel senso che questi deve provare 1) gli elementi di fatto della frode, attinenti il cedente, ovvero la sua natura di “cartiera”, la inesistenza di una struttura autonoma operativa, il mancato pagamento dell’IVA come modalità preordinata al conseguimento di un utile nel meccanismo fraudolento e simili; 2) la connivenza nella frode da parte del cessionario, non necessariamente però con prova “certa” ed incontrovertibile, bensì con presunzioni semplici, purché dotati del requisito di gravità precisione e concordanza, consistenti nella esposizione di elementi obiettivi – che possono coincidere con quelli sub) 1 – tali da porre sull’avviso qualsiasi imprenditore onesto e mediamente esperto sulla inesistenza sostanziale del contraente, il quale non può non rilevarla e peraltro deve coglierla, per il dovere di accortezza e diligenza insito nell’esercizio di una attività imprenditoriale e commerciale qualificata.).
Ciò posto, va tuttavia rilevato che nel presente giudizio si verte in materia di IRPEG e ILOR e che la materia va oggi giudicata alla luce della modifica dell’articolo 14, comma quarto bis, della legge 537/93, nel testo introdotto dal primo comma dell’articolo 8 del decreto legge 16/12, come modificato dalla legge di conversione 44/12; modifica applicabile retroattivamente, in favore del contribuente, anche in materia di IRAP, ai sensi del terzo comma dello stesso articolo 8 del d.l. 16/12, e conseguentemente, per l’assimilabilità tra IRAP e ILOR (cfr. Cass. SS.UU. n. 10145/12) anche in materia di ILOR.
Infatti, come precisato con la sentenza n. 10167/12 di questa Corte, “In tema di imposte sui redditi, a norma deli art. 14, comma quarto bis, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nella formulazione introdotta con l’art. 8, comma primo, D.l.. 2 marzo 2012, n. 16, sono deducibili per l’acquirente dei beni i costi delle operazioni soggettivamente inesistenti, per il solo fatto che essi sono sostenuti nel quadro di una cosiddetta “frode carosello”, anche per l’ipotesi che l’acquirente sia consapevole del carattere fraudolento delle operazioni, salvo che si tratti di costi che a norma del Testo unico delle imposte sui redditi approvalo con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, siano in contrasto con i principi di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità.”
Non essendo in contestazione l’inerenza dei costi de quibus, la decisione impugnata risulta in definitiva conforme a diritto e pertanto si propone il rigetto del ricorso..»;
che la contribuente non si è costituita;
che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alla ricorrente; che non sono state depositate memorie difensive.
Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide le conclusioni del relatore; dalla sentenza gravata risulta, infatti, che il legale rappresentante della intimata M. srl è stato assolto in sede penale dall’imputazione di illegittima utilizzazione di fatture emesse per operazioni soggettivamente inesistenti, cosicché nella specie ricorre appunto l’ipotesi di cui all’ultima parte del comma 4 bis dell’articolo 14 della legge 537/93, nella formulazione introdotta con l’art. 8, primo comma, d.l. 2 n. 16/12; che pertanto il ricorso va rigettato;
che non vi è luogo a regolazione di spese, non avendo l’intimata svolto alcuna difesa.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
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