CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 27 gennaio 2014, n. 1537

Tributi – IRAP – Presupposti – Agente di commercio – Attività autonomamente organizzata – Soggetto passivo d’imposta – Familiari collaboratori – Sussiste

Svolgimento del processo

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che, rigettandone l’appello, ha riconosciuto a G.C., agente di commercio, il diritto al rimborso dell’IRAP versata per gli anni 2004 e 2005.

Il giudice d’appello, premesso che il contribuente aveva dato conto delle varie voci di spesa e dei costi sostenuti in euro 20.597, anche inerenti alle quote d impresa familiare, osservava che la qualifica di imprenditore, nell’ambito dell’impresa familiare, la cui previsione legislativa è soprattutto rivolta a tutelare i componenti della famiglia che collaborano con il titolare dell’impresa stessa e a favorirne con la collaborazione reciproca l’attività, “non faccia venire meno la sostanziale autonomia organizzativa di lavoro autonomo, caratteristica ordinaria dell’agente di commercio, che esplica il proprio lavoro con il preponderante accordo della gestione personale e con pochi beni strumentali”.

Il contribuente non ha svolto attività nella presente sede.

Motivi della decisione

Con il primo motivo del ricorso, l’amministrazione, denunciando violazione dell’art. 2 del d.lgs. n. 446 del 1997 e dell’art. 230 bis cod. proc. civ., assume essere soggetto all’imposta l’imprenditore commerciale, titolare di un’impresa familiare, alla quale collabora in modo continuativo la di lui moglie, in quanto il presupposto impositivo, rappresentato dall’autonoma organizzazione, è connaturato alla nozione stessa di impresa; avrebbe perciò errato la Commissione tributaria regionale ad affermare che “la qualifica dell’imprenditore, nell’anno dell’impresa familiare, … non faccia venir meno la sostanziale autonomia organizzativa di lavoro autonomo”, con la conseguenza di aver ritenuto insussistente, a seguito di un errato accertamento di fatto, il presupposto d’imposta dell’autonoma organizzazione.

Il ricorso è fondato.

Questa Corte ha chiarito infatti come, afferendo l’IRAP “non al reddito o al patrimonio in sé, ma allo svolgimento di un’attività autonomamente organizzata per la produzione di beni e servizi, ne è soggetto passivo anche l’imprenditore familiare, stante il valore esemplificativo dell’elencazione delle figure nell’art. 3 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, mentre non lo sono i familiari collaboratori – cui viene imputato, a determinate condizioni e proporzionalmente alle rispettive quote di partecipazione, il reddito derivante dall’impresa familiare – colpendo tale imposta il valore della produzione netta dell’impresa ed integrando la collaborazione dei partecipanti quel quid pluris dotato di attitudine a produrre una ricchezza ulteriore, o valore aggiunto, rispetto a quella conseguibile con il solo apporto lavorativo personale del titolare” (Cass. n. 10777 del 2013; con riguardo all’applicazione dell’imposta all’esercizio dell’attività di agente di commercio, si veda Cass., sez, unite, 26 maggio 2009, n. 12108).

Il ricorso va pertanto accolto, la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente.

Considerato che la giurisprudenza di riferimento ha preso corpo in epoca successiva al sorgere della controversia, vanno dichiarate compensate fra le parti le spese dell’intero giudizio.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente.

Dichiara compensate fra le parti le spese dell’intero giudizio.