CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 28 gennaio 2014, n. 1752
Procedure concorsuali – Fallimento – Insinuazione al passivo da parte del concessionario della riscossione – Limiti temporali – Sussistono
La Corte rilevato che sul ricorso n. 23137/12 proposto dalla Serit Sicilia spa nei confronti del Fallimento E. srl il Consigliere relatore ha depositato la relazione che segue.
“Il relatore Cons. R. , letti gli atti depositati:
considerato:
che la Serit Sicilia spa ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo avverso il decreto del Tribunale di Patti, dep. il 29.8.12 , con cui veniva rigettata l’opposizione alla stato passivo proposto dalla Serit avverso l’esclusione del proprio credito insinuato ex art 101 l.f in quanto detta insinuazione era stata tardivamente presentata.
che il fallimento intimato ha resistito con controricorso .
Osserva quanto segue.
Con l’unico motivo di ricorso la società ricorrente contesta la sentenza impugnata laddove la stessa ha ritenuto che il ritardo nella presentazione della istanza di ammissione tardiva al passivo del credito esattoriale fosse addebitabile all’opponente essendo comunque questo riferibile ai ritardi nella formazione del titolo da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Il motivo appare manifestamente infondato alla luce della giurisprudenza di questa Corte che ha già affermato che per far valere il credito tributario nei confronti del fallimento l’Amministrazione finanziaria o l’esattore debbono presentare l’istanza di insinuazione tardiva nel termine annuale previsto dall’art. 101 legge fall., senza che i diversi e più lunghi termini per la formazione dei ruoli e per l’emissione delle cartelle, ai sensi dell’art. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, possano di per sé costituire ragioni di scusabilità del ritardo la quale va, invece, valutata – in caso di presentazione ultra annuale dell’istanza rispetto alla data di esecutività dello stato passivo – in relazione ai tempi strettamente necessari all’Amministrazione finanziaria per predisporre i titoli per la tempestiva insinuazione dei propri crediti al passivo (Cass 20910/11)
Deve ritenersi infatti che l’Amministrazione finanziaria, come tutti gli altri creditori, debba rispettare il termine annuale di cui all’art 101 l.f per la presentazione delle istanza tardive di insinuazione senza che i diversi e più lunghi termini previsti per la formazione dei ruoli e la emissione delle cartelle possano costituire una esimente di carattere generale dal rispetto del citato termine di cui all’art 101 l.f.
In altri termini, una volta che l’amministrazione finanziaria abbia avuto conoscenza della dichiarazione di fallimento, la stessa deve immediatamente attivarsi per predisporre i titoli per la tempestiva insinuazione dei propri crediti al passivo in termini inferiori a quelli massimi attribuiti dalla legge per l’espletamento di tali incombenze.
Va, ad esempio, osservato che ai fini della presentazione della istanza di insinuazione al passivo, è sufficiente l’esistenza del ruolo, che costituisce titolo valido attestante il credito, senza dovere attendere la formazione e la notifica della cartella esattoriale (Cass 12019/11); parimenti l’Ufficio finanziario può presentare istanza di ammissione al passivo sia pure con documentazione incompleta, con conseguente ammissione del credito ai sensi dell’art. 96 l.f con riserva di produzione dei documenti.
E’ in relazione ai tempi strettamente necessari per lo svolgimento della predetta attività che deve valutarsi la scusabilità del ritardo – il cui onere probatorio grava sull’Amministrazione – in caso presentazione ultra annuale dell’istanza rispetto alla data di esecutività dello stato passivo. (Cass 24445/10)
Può, ad esempio, avvenire che il fallimento venga dichiarato subito dopo la presentazione delle varie dichiarazioni dei redditi e che la formazione dello stato passivo si svolga in termini molto rapidi per cui l’Ufficio finanziario, che può iniziare la fase d’accertamento solo l’anno successivo alla presentazione delle dichiarazioni, pur accelerando tutti gli adempimenti dovuti , si trovi nella impossibilità di rispettare il termine di cui all’art 101 l.f.
In tal caso la Concessionaria deve fornire -come detto – esatta prova e documentazione della non imputabilità del ritardo
Nel caso di specie, la valutazione del decreto risulta sostanzialmente conforme ai principi dianzi enunciati.
Il tribunale, infatti, ha ritenuto che la domanda di insinuazione era tardiva e tale ritardo non appariva giustificato, non avendo l’opponente fornito alcuna giustificazione del proprio ritardo e non avendo chiesto la rimessione in termini.
In altri termini, il tribunale ha implicitamente ritenuto, che il periodo di un anno per potere proporre l’insinuazione fosse sufficiente per l’incombente.
L’Esattoria, del resto, non ha addotto di avere dedotto nell’atto di opposizione, specifici e circostanziati elementi atti a dimostrare la scusabilità del ritardo. Con il motivo si ribadisce la tesi che il ruolo è stato emesso nei termini di legge, ma tale argomento come in precedenza detto non è ragione idonea di giustificazione del ritardo annuale.
Il ricorso può pertanto essere trattato in camera di consiglio ricorrendo i requisiti di cui all’art. 375 cpc .
P.Q.M.
Rimette il processo al Presidente della sezione per la trattazione in Camera di Consiglio
Roma 29.7.13
Vista la memoria della Serit Sicilia;
Considerato che non emergono elementi che possano portare a diverse conclusioni di quelle rassegnate nella relazione di cui sopra e che pertanto il ricorso va rigettato con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 2.000,00 oltre euro 100,00 per esborsi ed oltre accessori di legge.
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