COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA – sezione 67 – Sentenza 8 aprile 2013, n. 134

ACCERTAMENTO – RESIDENZA EFFETTIVA IN ITALIA – FIGURE SINTOMATICHE

massima

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La permanenza all’estero per la maggior parte del periodo d’imposta non è sufficiente a considerare un contribuente non residente in Italia. Pertanto è valida la rettifica dei redditi effettuata dal Fisco. Il possesso di immobili e di auto, la residenza della moglie nel nostro Paese (tra l’altro in un fabbricato di proprietà del soggetto controllato) e la presidenza di un consiglio di amministrazione di una società italiana rappresentano, infatti, “sintomi di una residenza effettiva in Italia”.

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G.B., classe 1928, all’epoca cittadino italiano Aire con residenza in Kenia (negli anni successivi, la residenza diventerà Lugano) impugna l’avviso di accertamento per l’anno 2004 ex art. 38/4, con il quale il suo reddito dichiarato in euro 14608 viene rideterminato in euro 118.599,88, sulla base dei parametri costituiti dalla disponibilità di automobili ed immobili nonché dalla titolarità dei contratti di assicurazione.

Nel ricorso non si fa alcuna questione quantitativa, ma si contesta esclusivamente il dato di una effettività di residenza in Italia, posta dalla Agenzia a base dell’accertamento. E in particolare il G.B. sostiene la non rilevanza del possesso degli immobili in Italia, così come la non rilevanza del fatto che la moglie A.M. viva ormai da molto tempo a Brescia unitamente alla figlia S.G., in un immobile di cui egli sostiene i costi di gestione e la intestazione delle utenze; le “due autovetture di pregio” mercedes 300 SE e Jaguar sono l’una venduta per comprare l’altra nel luglio 2004; e la presidenza del cda di I. limited srl (società costituita in Italia) rappresenterebbe una mera carica onorifica.

Il G.B. insiste sul fatto di vivere in Africa dal maggio 1953, di esservisi sposato nel 1962, e di essere iscritto all’aire dal 2.12.1965, rimanendo per anni in Africa insieme alla moglie, prima che quest’ultima facesse rientro in Italia; ribadisce che in Italia non svolge nessuna attività, che le sue dichiarazioni fiscali sono sempre state prodotte nella veste di cittadino aire, e riguardanti soltanto il reddito da pensione e quello fondiario.

Accogliendo le argomentazioni “rovesciate” riproposte in giudizio dalla Agenzia delle entrate, la commissione tributaria provinciale rigetta il ricorso, con onere di spese osservando che gli elementi indicati nell’accertamento – gli immobili, la residenza della moglie, le due auto, la presidenza di un cda societario – costituiscono altrettanti sintomi di una residenza effettiva in Italia, con l’ulteriore osservazione che il G.B. possiede in Kenia una abitazione, ma senza avere mai chiesto (o ottenuto) la residenza, tanto da fruire di volta in volta di formali permessi di ingresso in quel Paese. Nel suo appello, G.B. segnala – passaporto alla mano – di avere trascorso in Africa (nel 2004) ben 240 giorni, e precisa di vivere in Kenia con la figli C. cittadina keniota (mentre una terza figlia A. vive a Singapore); ribadisce che in Kenia lavora come lavoratore autonomo a favore di A. LTD (socia e amministratrice la figlia A.), gestendo con la figlia C. un residence immobiliare; ed infine insiste per la non operatività delle funzioni di presidente del consiglio di amministrazione di I. srl.

L’agenzia delle entrate si costituisce, eccependo la inammissibilità dell’appello ex art. 53/2 (in realtà vi è tuttavia prova della spedizione della copia alla segreteria della CTP) e l’inammissibilità ex art. 53/1 (ma per quanto si tratti di un atto sintetico, questa commissione ritiene che la impugnazione G.B. rientri – quanto a motivi specifici – nei limiti della norma), e insiste sugli argomenti già posti a base dell’accertamento.

La sentenza impugnata merita piena conferma: anche a non voler insistere più di tanto sul significato “imprenditoriale” effettivo delle sue cariche sociali in I. (e tuttavia, nel conferimento di deleghe di amministrazione a tale M.M. nell’ambito di I., si segnala il persistere di operatività anche del G.B.); il dato dei giorni passati in Africa non è francamente decisivo, trattandosi di una realtà sicuramente sovrapponibile a quella di molti imprenditori o managers (ma anche persone di più modesto rango socio economico… ) che stanno in trasferta tutte le settimane dal lunedì al giovedì, tale essendo all’incirca la proporzione sul totale annuo; per quanto riguarda i vincoli familiari che ne segnerebbero la residenza in Kenia (anzi, il semplice domicilio, per quello che si è già osservato), è del tutto evidente che la figlia C. può pesare come la figlia S., ma in Italia vi è sopratutto la moglie, dalla quale non è separato e a cui provvede sotto ogni aspetto abitativo; per quel che vale, lo stesso tipo di automobile detenuta in Italia non fa pensare ad una “utilitaria di servizio” ma ad un uso sicuramente più stabile.

Resterebbe certo il dato della attività imprenditoriale svolta in Kenia, ma si tratta di una affermazione, laddove la sua importanza (a sottolinearne il rilievo essenziale) avrebbe dovuto essere giustificata con dati economici e dati fiscali, totalmente omessi nella prospettazione del ricorso.

P.Q.M.

Conferma la decisione di primo grado.

Spese compensate.

Brescia, 4 febbraio 2013