CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 22 gennaio 2014, n. 1237
Tributi – Contenzioso – Mancata produzione dell’avviso di ricevimento e assenza di attività difensiva da parte dell’intimato – Ricorso per cassazione diventa inammissibile – Nessun termine per il deposito
Svolgimento del processo
L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che, rigettandone l’appello, nel giudizio introdotto dalla srl (…) con l’impugnazione della cartella esattoriale, notificata il 14 agosto 2003, avente ad oggetto iscrizione di sanzioni per ritardato pagamento di imposte per l’anno 1999, ha confermato l’annullamento dell’atto, per essere intervenuta definizione agevolata, ai sensi dell’art. 9 bis della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dei detti ritardati versamenti in forza di istanza presentata nel novembre 2003.
La contribuente non ha svolto attività difensiva nella presente sede.
Motivi della decisione
Il ricorso per cassazione, notificato a mezzo del servizio postale, è inammissibile, in quanto la ricorrente non ha depositato l’avviso di ricevimento, sicché manca la prova dell’adempimento dell’onere specificamente posto a suo carico.
Con sentenza del 14 gennaio 2008, n. 627, questa Corte a sezioni unite ha infatti enunciato il seguente principio di diritto: “la produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 cod. proc. civ., o della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 cod. proc. civ., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio. Ne consegue che l’avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all’udienza di discussione di cui all’art. 379 cod. proc. civ., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal primo comma della citata disposizione, ovvero fino all’adunanza della corte in camera di consiglio di cui all’art. 380-bis cod. proc. civ., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti ai sensi dell’art. 372, secondo comma, cod. proc. civ.. In caso, però, di mancata produzione dell’avviso di ricevimento, ed in assenza, di attività difensiva da parte dell’intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ad sensi dell’art. 291 cod. proc. civ.; tuttavia, il difensore del ricorrente presente in udienza o all’adunanza della corte in camera di consiglio può domandare di essere rimesso in termini, ai sensi dell’art. 184-bis cod. proc. civ., per il deposito dell’avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione postale un duplicato dell’avviso stesso, secondo quanto previsto dall’art. 6, primo comma, della legge n. 890 del 1982” .
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
Nulla si dispone in ordine alle spese, in considerazione del mancato svolgimento di attività da parte dell’intimato.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile.