I soggetti esonerati dall’adempimento sono di seguito elencati:
- I contribuenti che nel 2013 hanno registrato esclusivamente operazioni esenti ex art. 10, DPR n. 633/72; sono dispensati dagli adempimenti IVA ex art. 36-bis, DPR n. 633/72 e hanno effettuato soltanto operazioni esenti;ancorché siano tenuti alla presentazione del mod. IVA 2014 per effettuare la rettifica ex art. 19-bis2, DPR n. 633/72. Non sono esonerati i soggetti che hanno registrato operazioni intraUE ex art. 48, comma 2, DL n. 331/93 ovvero che hanno effettuato acquisti per i quali l’IVA è dovuta dall’acquirente (ad esempio, acquisti di oro e argento puro, rottami, ecc.);
- I produttori agricoli che nel 2013 hanno realizzato un volume d’affari non superiore a 7.000 Euro, quindi in regime di esonero ex art. 34 comma 6 del D.p.r. 633/72;
- Gli esercenti attività di intrattenimento, organizzazione giochi, ed altre attività di cui alla tariffa allegata al DPR n. 640/72, esonerati dagli adempimenti IVA ex art. 74, comma 6 e che non hanno optato per l’applicazione dell’IVA nei modi ordinari;
- Le imprese individuali che hanno dato in affitto l’unica azienda e che nel 2013 non hanno esercitato altra attività rilevante ai fini IVA;
- I soggetti passivi UE che nel 2013 nell’ipotesi ex art. 44, comma 3, secondo periodo, DL n. 331/93, hanno effettuato in Italia solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell’IVA;
- I soggetti che hanno esercitato l’opzione per l’applicazione delle disposizioni recate dalla L. 398/1991 (regime speciale delle associazioni sportive dilettantistiche) esonerati da tutti gli adempimenti IVA per tutti i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;
- I soggetti domiciliati o residenti fuori dalla Comunità europea non identificati in ambito comunitario, che si sono identificati ai fini IVA in Italia per l’assolvimento degli adempimenti relativi ai servizi resi tramite mezzi elettronici a committenti non soggetti passivi d’imposta domiciliati o residenti in Italia o in altro Stato membro;
- I soggetti di cui all’art. 74 del TUIR, ossia:
- gli organi e le amministrazioni dello Stato;
- i comuni;
- i consorzi tra enti locali;
- le associazioni e gli enti gestori di demani collettivi;
- le comunità montane;
- le province e le regioni;
- gli enti pubblici che svolgono funzioni statali, previdenziali, assistenziali e sanitarie, comprese le aziende sanitarie locali;
- gli enti privati di previdenza obbligatoria che svolgono attività previdenziali e assistenziali;
- I soggetti sottoposti a procedure concorsuali;
- Le persone fisiche che nel 2013 hanno avuto un volume d’affari ≤ 25.000 Euro anche se tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale. Per i soggetti che adottano il regime contabile agevolato (art. 27 comma 3 del D.l. 98/2011) il limite per l’esonero dalla Comunicazione dati Iva è fissato a 25.822,84 €;
- I contribuenti che si avvalgono del “nuovo” regime dei minimi ex art. 27 commi 1 e 2 del DL n. 98/2011;
- I contribuenti che presentano la dichiarazione annuale IVA entro il mese di febbraio, come previsto dall’art. 8-bis, co. 2, ultimo periodo del D.P.R. n. 322/98, introdotto dall’art. 10, D.L. n. 78/09. Come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 25.1.2011, n. 1/E la dichiarazione IVA annuale può essere presentata in forma autonoma nel mese di febbraio, a prescindere dal saldo (debito/credito) risultante dalla stessa. Di conseguenza, anche i contribuenti con un saldo IVA 2013 a debito, possono usufruire dell’esonero dalla presentazione della Comunicazione dati IVA relativa al 2013 se provvedono a presentare il modello IVA 2014 in forma autonoma nel mese di febbraio 2014.
Modalità di presentazione
- rilasciare al dichiarante, contestualmente alla ricezione della comunicazione o dell’assunzione dell’incarico per la sua predisposizione, l’impegno a presentare in via telematica,all’Agenzia delle Entrate, i dati in essa contenuti, precisando se la comunicazione gli è stata consegnata già compilata o sarà da lui predisposta. Tale impegno deve essere datato e sottoscritto dall’intermediario e dovrà essere riportato, insieme alla personale sottoscrizione ed all’indicazione del proprio codice fiscale, nello specifico riquadro “Impegno alla presentazione telematica”, posto nel frontespizio della comunicazione;
- rilasciare al dichiarante, entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazionedella comunicazione in via telematica, l’originale del modello di comunicazione dati IVA, i cui dati sono stati trasmessi in via telematica, unitamente a copia della comunicazione dell’Agenzia delle Entrate che ne attesta l’avvenuto ricevimento. La comunicazione di avvenuta presentazione telematica costituisce, per il dichiarante, prova di presentazione della comunicazione dati IVA;
- conservare copia delle comunicazioni trasmesse, anche su supporti informatici , per il periodo previsto dall’art. 43 D.P.R. 600/1973, ai fini dell’eventuale esibizione all’Agenzia delle Entrate in sede di controllo.
Nel caso in cui la comunicazione non venga trasmessa, o venga presentata con dati incompleti o inesatti, verrà applicata una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di Euro 258 ad un massimo di Euro 2.065, prevista dall’articolo 11 del D.lgs. n. 471/97.
La natura non dichiarativa della Comunicazione dati IVA, oltre a rinvenirsi nelle istruzioni al Modello, era stata sancita dall’Amministrazione Finanziaria nella C.M. 6/E/2002.
La natura di “comunicazione di dati e notizie” di tale modello, rende NON applicabili le sanzioni previste in caso di omessa o infedele dichiarazione. Dunque, alla violazione per omessa comunicazione va applicata una sanzione fissa da 258 a 2.065 euro ex art. 11 D.Lgs. 471/97. Inoltre, non sono applicabili le disposizioni di cui all’articolo 13 del D. Lgs. 472/1997 in materia di ravvedimento in caso di violazione degli obblighi di dichiarazione. Poiché non è possibile rettificare o integrare una comunicazione già presentata, i dati definitivi saranno correttamente esposti nella dichiarazione annuale IVA.