La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 1249 depositata il 22 gennaio 2014 intervenendo in tema di determinazione dell’avviamento ha riaffermato che l’avviamento è una componente del valore dell’azienda – costituita dal maggior valore che il complesso aziendale, unitamente considerato, presenta rispetto alla somma dei valori dei beni che lo compongono- che va ricompresa nella determinazione della base imponibile dell’imposta di registro, ai sensi dell’art. 51,4° co, del dPR n. 131 del 1986.
La vicenda ha riguardato una srl a cui l’Amministrazione Finanziaria notificava un avviso di rettifica del valore di avviamento dichiarato nell’atto di acquisto di un compendio aziendale utilizzando il criterio previsto dal regolamento approvato con dPR n. 460 del 1996.
La società proponeva ricorso avverso l’atto impositivo, emesso dal Fisco, inanzi alla Commissione Tributaria Provinciale che rigettava le doglianze del ricorrente ritenendo legittimo l’operato dell’Ufficio. La contribuente impugnava la decisione del giudice di prime cure dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale che riformava la decisione appellata annullando la rettifica del valore dell’avviamento. I giudici d’appello hanno ritenuto che il criterio previsto dal regolamento approvato con dPR n. 460 del 1996, utilizzato dall’Ufficio, non era applicabile perché dettato in materia di accertamento con adesione e comunque abrogato, in conseguenza dell’abrogazione del DL n. 564 del 1994, che lo prevedeva, ed hanno aggiunto che, anche a volerlo ritenere applicabile, l’Amministrazione aveva comunque trascurato ogni elemento in grado di stabilire l’effettiva redditività dell’impresa, con conseguente arbitrarietà della rettifica.
Per la cassazione della sentenza del giudice di seconde cure l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso, basato su quattro motivi di censura, alla Corte Suprema.
Gli Ermellini rigettano il ricorso del Fisco ritenendo infondate le motivazioni. I giudici di legittimità pur ritenendo applicabili, per la determinazione dell’avviamento, i criteri di cui all’invocato dPR n. 460 del 1996 hanno però, rilevato che: a) la determinazione del valore dell’avviamento costituisce l’oggetto di un giudizio di fatto rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito ed immune da sindacato di legittimità se adeguatamente motivato (cfr. Cass. n. 2702 del 2002; n. 2204 del 2006; n. 21314 del 2008; n. 2747 del 2012); b) la congruità della motivazione della sentenza non può restare né confermata né esclusa per il solo fatto che il metodo di calcolo prescelto coincida con quello già indicato dal dPR n. 460 del 1996, che, come tutti i metodi pratici di calcolo, lascia sussistere un certo margine di approssimazione, verificabile, come ogni altro modello valutativo (cfr. Cass. n. 613 del 2006 e n. 9115 del 2012, cit.).