Procedure concorsuale credito professionale per incarichi plurimi - Cassazione sentenza n. 1740 del 2014La Corte di Cassazione, sezione civile, con la sentenza n. 1740 depositata il 28 gennaio 2014 intervenendo in temacrediti professionali ha statuito che il biennio di cui all’art. 2751-bis, n. 2, c.c., ai fini del riconoscimento del privilegio generale, decorre dal momento in cui l’incarico professionale è stato portato a termine o è comunque cessato, allorché il credito dell’onorario è divenuto liquido ed esigibile. Inoltre, dato il carattere unitario dell’esecuzione dell’incarico e dei relativi onorari – in particolare per gli avvocati – il privilegio copre anche il corrispettivo dell’attività svolta prima del biennio anteriore alla cessazione.

In altri termini è possibile escludere dal privilegio rispetto allo stato passivo i crediti che consistono nei corrispettivi degli incarichi che sono stati portati a termine in epoca precedente al biennio anteriore alla data in cui l’azienda cliente è dichiarata fallita.

Gli Ermellini hanno respinto il ricorso di un avvocato avverso la pronuncia del Tribunale che accoglieva solo parzialmente la natura privilegiata di un credito professionale. In particolare il giudice del merito aveva riconosciuto il privilegio per soli 84.144 euro, riguardanti l’attività espletata dal professionista nel biennio precedente la dichiarazione di fallimento. Detta somma comprendeva anche gli onorari per prestazioni svolte prima del biennio purché inerenti a incarico concluso entro il biennio medesimo.

I giudici del Palazzaccio confermando quanto deciso dal Tribunale precisano che il biennio di cui all’articolo 2751 bis, n. 2, c.c. decorre dal momento in cui l’incarico professionale è stato portato a termine o è comunque cessato, allorché il credito dell’onorario è divenuto liquido ed esigibile, e che il privilegio copre anche il corrispettivo dell’attività svolta prima del biennio anteriore alla cessazione. Il limite del biennio risponde all’esigenza di contemperare l’interesse del creditore privilegiato con quello degli altri creditori e, in particolare, all’esigenza di evitare che il creditore privilegiato, forte del suo diritto di prelazione, possa, ritenendosi sufficientemente garantito, continuare a maturare crediti nei confronti del debitore, erodendo così, con una prelazione non oggetto di pubblicità, la garanzia patrimoniale degli altri creditori.

La data del fallimento è il momento della cessazione del rapporto. Nel caso di specie il ricorrente aveva svolto plurimi incarichi professionali. In questi casi il biennio decorre dalla cessazione del complessivo rapporto professionale, “sicché restano fuori dalla previsione del privilegio”- precisa la S.C. – “i corrispettivi degli incarichi conclusi in data anteriore al biennio precedente la cessazione del complessivo rapporto. Il Tribunale perciò non ha violato l’art. 2751 bis. n. 2, c.c.. Dando rilievo alla data di dichiarazione del fallimento della società debitrice non ha fatto altro che individuare in essa il momento della cessazione del complessivo rapporto professionale tra la società e il professionista suo creditore”.