Corte di Cassazione sentenza n. 5499 del 6 marzo 2013
ACCERTAMENTO PROCEDIMENTO – NOTIFICA DEGLI ATTI DI PRETESA TRIBUTARIA – PERSONE GIURIDICHE- SEDE LEGALE
massima
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In tema di notifiche alle persone giuridiche, in caso di divergenza tra la sede legale e quella effettiva, la prevalenza del principio di effettività deve, comunque, essere coordinato con la tutela dell’affidamento dei terzi con la conseguenza che in caso di divergenza tra sede legale e quella effettiva, la prima non può essere ritenuta priva di rilevanza essendo consentita una mera equiparazione.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
J.T. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, impugnava la cartella di pagamento della somma di ¤ 51.454,90 per IVA, IRPEG ed IRAP oltre sanzioni ed interessi a fronte di un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2002 divenuto definitivo per mancata impugnazione.
Il ricorso veniva rigettato in primo grado così come veniva rigettato dalla Commissione Tributaria Regionale del Veneto, con sentenza n. 43 depositata il 15.1.2008, l’appello e ciò sulla scorta di due argomentazioni: l’avviso di accertamento era stato notificato nella sede legale della società ed aveva raggiunto il suo scopo;
avverso detto avviso di accertamento non ara stata proposta impugnazione onde lo stesso era divenuto definitivo e, quindi, la cartella poteva essere impugnata solo per vizi suoi propri.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso J.T. s.p.a. affidandosi a due motivi.
Ha resistito con controricorso l’Agenzia delle Entrate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso – afferente a violazione e falsa applicazione degli artt. 6 della legge n. 212/2000, 156 c.p.c. e 19, comma 3 del d.lgs. n. 546/1992 – la ricorrente deduce che l’argomentazione della sentenza impugnata secondo cui l’avviso di accertamento era stato notificato nella sede legale della società ed aveva raggiunto il suo scopo sarebbe in contrasto con l’art. 6 della legge n. 212/2000. Detta norma, infatti, secondo la prospettazione difensiva, collegherebbe la presunzione di effettiva conoscenza dell’atto ad un preciso onere dell’Amministrazione Finanziaria, ossia quello di comunicare l’atto stesso nel luogo di effettivo domicilio del contribuente, quale desumibile dalle informazioni in possesso della stessa amministrazione con la conseguenza che non basta all’Amministrazione finanziaria per adempiere a tale onere comunicare l’atto presso la sede legale, dovendo la stessa verificare, attraverso i dati che sono nella sua disponibilità se tale sede corrisponde all’effettivo attuale domicilio del contribuente.
2. Il motivo è infondato.
2.1 Premesso che l’art.6 della legge n. 212/2000 al suo 1° comma mantiene ferme in ogni caso le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari, va rilevato che la stessa società, in senno al ricorso, ha ammesso che l’avviso di accertamento è stato notificato a mezzo posta presso la sede legale della società e presso l’abitazione del legale rappresentante della stessa.
2.2. Ne consegue la correttezza della motivazione della sentenza impugnata, in punto di efficacia della notificazione dell’avviso di accertamento, in quanto avvenuta presso la sede legale della società, seppur modificata da delibera assembleare ma non ancora iscritta nel Registro delle imprese (cfr. Cass.Sez.5 n.21942 del 27.10.2010 la quale ha statuito che in tema di notifiche alle persone giuridiche, in caso di divergenza tra la sede legale e quella effettiva, la prevalenza del principio di effettività deve, comunque, essere coordinato con la tutela dell’affidamento dei terzi con la conseguenza che in caso di divergenza tra sede legale e quella effettiva, la prima non può essere ritenuta priva di rilevanza essendo consentita una mera equiparazione) ed, in ogni caso, avvenuta ai sensi dell’art. 145 c.p.c. presso la residenza del legale rappresentante (Cass. Sez. 5 n. 15856 del 7.7.2009).
2.3 Me il citato art. 6 può interpretarsi nel senso invocato dalla ricorrente.
Ed invero, l’obbligo per l’Amministrazione di acquisire d’ufficio le informazioni già possedute da altre pubbliche amministrazione concerne solo, ai sensi del quarto comma, lo status del contribuente, mentre l’invocato comma 1 prevede per la comunicazione degli atti l’onere dell’Amministrazione di ricercare il luogo del domicilio effettivo, quale desumibile dalle informazioni in possesso di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente; indicazione che, nella specie, non risulta essere stata effettuata. Inoltre l’Ufficio ha espressamente contestato di conoscere la sede effettiva della società e l’esame della doglianza sollevata al proposito presuppone un accertamento in fatto precluso a questa Corte.
3. Con il secondo motivo di ricorso si deduce omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione sul punto decisivo della controversia costituito dall’ argomentazione svolta dalla Commissione Tributaria Regionale secondo cui l’allegazione all’atto di appello della società dell’avviso di accertamento confermava che la notificazione presso la sede legale della società aveva raggiunto il suo scopo, con la conseguenza che, essendo l’avviso di accertamento divenuto definitivo, era inammissibile l’impugnazione della cartella per vizi non propri.
3.1. Il motivo è infondato.
Con detto mezzo, infatti, si lamentano vizi della motivazione della sentenza della C.T.R. su un punto che, in realtà, non è decisivo ove si consideri che – acclarata, come sopra, la piena validità della notificazione dell’avviso di accertamento- l’argomento della sanatoria della nullità ex art. 156 c.p.c., pur utilizzato ad adiunvandum dai Giudici territoriali, risulta irrilevante.
4. In conclusione il ricorso va rigettato e la ricorrente condannata, in ossequio al principio della soccombenza alla refusione in favore dell’ Agenzia delle Entrate dei compensi di lite come liquidati in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore dell’Agenzia delle Entrate dei compensi di lite che liquida in complessivi euro 7.000,00 oltre spese prenotate a debito.