Con la risposta all’interpello n. 6 del 30 gennaio 2014, la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ad un quesito posto dall’Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro, avente ad oggetto la corretta applicazione dell’art. 5, comma 4 ter, del D.Lgs. n. 368/2001 e delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 1525/1963, recante l’“elenco delle attività per le quali, ai sensi dell’art. 1 secondo comma, lettera a), della legge 18 aprile 1962, n. 230, è consentita per il personale assunto temporaneamente la apposizione di un termine nei contratti di lavoro”.
L’istante chiedeva se l’attività svolta dal personale artistico e tecnico della produzione di spettacoli o da quello assunto per specifici spettacoli, ovvero programmi radiofonici o televisivi, possa essere considerata attività stagionale, ai fini dell’esclusione dal rispetto della disciplina in materia di intervalli temporali tra due contratti a termine.
Il Ministero ha fornito la seguente risposta “…In sostanza, il quadro regolatorio di riferimento ammetteva l’apposizione del termine sia per il “personale artistico e tecnico della produzione di spettacoli”, sia per personale diverso (ad esempio il personale operaio e impiegatizio).
Sulla base di quanto sopra si ritiene che la deroga in materia di intervalli, dal momento che fa riferimento al D.P.R. n. 1525/1963, debba tener conto della ratio che è stata seguita nella elaborazione dello stesso Decreto, finalizzato ad implementare, come detto, le ipotesi in cui era ammessa l’apposizione di un termine al contratto di lavoro.
Tale operazione interpretativa deve inoltre tener conto delle contestuali restrizioni operate dallo stesso D.P.R. e che, in particolare, vogliono riferirsi al personale – sia artistico che tecnico ma anche personale diverso – “addetto ai singoli spettacoli o serie di spettacoli consecutivi di durata prestabilita”.
Si ritiene pertanto che la deroga di cui all’art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 368/2001 in materia di intervalli, possa trovare oggi applicazione proprio nelle ipotesi già citate e cioè con riferimento alla attività prestata da tutto il personale “addetto ai singoli spettacoli o serie di spettacoli consecutivi di durata prestabilita”, sia questo personale artistico, tecnico, impiegatizio o operaio.
Con specifico riferimento al settore dello spettacolo si ricorda tuttavia che, secondo una consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, ai fini della legittimità dell’apposizione del termine, è necessario che ricorrano i requisiti:
a) temporaneità della occasione lavorativa rappresentata dalla trasmissione o dallo spettacolo, intesi come eventi non necessariamente straordinari od occasionali, ma di durata limitata dell’arco temporale della programmazione complessiva;
b) specificità del programma, unico (anche articolato in più puntate o ripetuto nel tempo) e con connotazione particolare;
c) connessione reciproca tra specificità dell’apporto del lavoratore e specificità del programma o spettacolo, c.d. vincolo di necessità diretta (cfr.: Cass. sentt. nn. 24049/2008, 16690/2008, 8385/2006, 1291/2006, 23234/2010, 3308/2012).”.
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