La Corte di Cassazione, seziona penale, con la sentenza n. 5759 depositata il 6 febbraio 2014 intervenendo in tema di reati fiscali ha statuito che nelle ipotesi di reati di cui all’articolo 2 D.Lgs. n. 74 del 2000 inerenti le dichiarazioni fraudolenti, è legittimo il sequestro dei beni dell’imprenditore e/o amministratore, senza la previa valutazione di quelli della società beneficiaria dell’utile determinato dal reato, posto che nessuna norma impone l’escussione preventiva del capitale sociale.
La vicenda ha riguardato l’amministratore di una società di capitale il quale indagato per i reati ascritti di cui all’articolo 2 del D.Lgs. 74/2000 si è visto sequestrare ex art. 322 ter c.p., un magazzino e le quote ideali di due terreni di sua proprietà. Il sequestro preventivo era stata disposta sulla base dell’ipotesi di reato di cui all’art. 2 d.lgs 74/00, ritenendo, cioè, che i beni sequestrati fossero il profitto (o comunque ad esso equivalente) o, anche, il prodotto dell’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti.
Avverso il provvedimento del GIP che aveva disposto la misura cautelare reale l’indagato propone ricorso al Tribunale del riesame. I giudici del Tribunale adito accogliendo le doglianze del ricorrente annullava il provvedimento impugnato.
Per la cassazione della pronuncia del Tribunale del riesame il Procuratore della Repubblica proponeva ricorso, basato su un unico motivo di censura, alla Corte Suprema. Lamentando, in particolare, l’erronea applicazione della legge penale.
Gli Ermellini accolgono il ricorso della Procura cassando la decisione impugnata e rinviando al Tribunale del riesame. I giudici di legittimità hanno inizialmente rammentato che nei reati tributari le stesse sezioni unite (23.4.13, Adami, n. 18374) hanno affermato che il profitto confiscabile, anche nella forma per equivalente, «è costituito da qualsivoglia vantaggio patrimoniale direttamente conseguito alla consumazione del reato e può dunque consistere anche in un risparmio di spesa come quello derivante dal mancato pagamento del tributo».
Inoltre i giudici del Palazzaccio hanno affermato che non sussiste l’obbligo di escutere preventivamente il patrimonio dell’azienda. Alla luce del principio di profitto confiscabile sopra esposto che, nel caso in esame, il ragionamento del Tribunale è parzialmente esatto quando afferma che il profitto derivato dal reato tributario ha incrementato il patrimonio della società. Ciò, infatti, è vero solo nel senso che, a seguito del reato tributario, non si è verificato un decremento del patrimonio circolante (vale a dire, contanti), ma non anche nel senso che, all’interno dei conti della società, sia conseguentemente individuabile in concreto una somma direttamente sequestrabile. E, infatti, l’accrescimento patrimoniale è solo il riflesso di un mancato depauperamento che, però, non si traduce in un elemento concreto, materialmente apprensibile.