Corte di Cassazione sentenza n. 4687 del 23 marzo 2012 

ATTO IMPOSITIVO – AVVISO DI RECUPERO – EMANATO PRIMA DEI 60 GIORNI DECORRENTI DAL VERBALE DI CHIUSURA DELLA VERIFICA – VALIDITA’

massima

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L’avviso di recupero del credito d’imposta può essere emanato prima dei 60 giorni decorrenti dal verbale di chiusura della verifica. Discorso diverso, invece, per l’avviso di accertamento. Il mancato rispetto da parte dell’Agenzia delle Entrate dei 60 giorni prima dell’emissione dell’avviso di accertamento comporta la nullità dell’atto impositivo, ma non dell’avviso di recupero del credito di imposta. In particolare, l’avviso di recupero, pur essendo atto impositivo, con il quale l’ufficio procede al recupero del credito d’imposta ex legge n. 388/2000 all’avviso di accertamento o di liquidazione, comunicando al contribuente una pretesa tributaria definitiva, trattandosi pur sempre di un atto propedeutico all’emissione del successivo avviso di accertamento non è soggetto al rispetto del termine di 60 giorni espressamente previsto invece per tale atto. Opinare diversamente significherebbe imporre surrettiziamente un termine di legge non contemplato dalla normativa senza che comunque possa derivare pregiudizio per il contribuente che è libero di impugnare sia l’avviso di recupero sia l’avviso di accertamento con il rispetto in quest’ultimo caso del termine di 60 giorni citati a favore del contribuente.

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FATTO

Con sentenza n. 241/02/09, depositata il 29/10/2009, la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sezione staccata di Messina, rigettava l’appello proposto nell’interesse di (…) avverso la sentenza di primo grado che aveva rigettato il ricorso del contribuente avverso un avviso di recupero di credito d’imposta indebitamente utilizzato per l’incremento dell’occupazione per gli anni 2001-2003.

Rilevava al riguardo la Commissione Tributaria Regionale, confermando quanto affermato già nella sentenza di primo grado: 1) l’impugnabilità dell’atto, stante la non tassatività della elencazione di cui all’art. 19 D.P.R. 546 del 1992, 2) la non inesistenza della notifica effettuata a mezzo posta, 3) l’inapplicabilità alla fattispecie dell’art. 12, comma sette, dello statuto del contribuente non trattandosi di avviso di accertamento, né essendo riconducibile tra atti impositivi; 4) la legittimità della motivazione “per relationem”;

Il contribuente impugna la sentenza della Commissione Tributaria Regionale deducendo, sotto il profilo della violazione e falsa applicazione dell’art. 12, comma sette, L. 212/2000, in relazione all’art. 360, comma uno, numero tre c.p.c. che l’Ufficio era tenuto al rispetto del termine di 60 giorni, decorrente dall’attività di verifica previsto a favore del contribuente per eventuali osservazioni, essendo inquadrabile l’avviso di recupero nel novero dei provvedimenti impositivi.

L’Agenzia delle Entrate si è costituita tardivamente nel giudizio di legittimità, al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370, comma uno, c.p.c..

Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 14/3/2012, in cui il PG ha concluso come in epigrafe.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è infondato, anche se occorre correggere la motivazione della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 384, ultimo comma, c.p.c.

L’avviso di accertamento, secondo quanto previsto dall’art. 7, comma 7, della legge n. 212 del 2000, non può essere emanato prima della scadenza del termine di sessanta giorni dal rilascio al contribuente della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni ispettive, “salvo casi di particolare e motivata urgenza”. La sanzione di invalidità dell’atto – prevista in via generale dall’art. 21 septies della legge n. 241 del 1990 e con specifico riferimento all’accertamento delle imposte sui redditi e dell’IVA rispettivamente dagli art. 42, commi 2 e 3, del D.P.R. n. 600 del 1973 e dall’art. 56, comma 5, del D.P.R. n. 633 del 1972 – consegue, quindi, solo quando l’avviso medesimo non rechi motivazione sull’eventuale urgenza che ne ha determinato l’adozione” (cfr. Corte cass. V sez. 3.11.2010 n. 22320).

Pur essendo parificato, con riferimento alla natura, l’avviso di recupero con il quale l’Ufficio procede al recupero del credito d’imposta ex L. 388/2000 all’avviso di accertamento o di liquidazione, comunicando al contribuente una pretesa tributaria definita, trattandosi, pur sempre, di un atto propedeutico all’emissione del successivo avviso di accertamento, non è soggetto alla rispetto del termine di 60 giorni, espressamente previsto, invece, per tale atto.

Opinare diversamente significherebbe imporre surrettiziamente un termine di legge non contemplato dalla normativa, senza che, comunque, ne possa derivare pregiudizio per il contribuente che è libero di impugnare sia l’avviso di recupero, sia l’avviso di accertamento, con il rispetto, in quest’ultimo caso, del termine di 60 gg cit. a favore del contribuente.

Va quindi rigettato il ricorso.

La novità e particolarità della questione costituiscono giusti motivi di compensazione delle spese del grado di giudizio.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Dichiara compensate le spese del grado di giudizio.