Fallimento e debiti tributari rateizzati - Cassazione sentenza n. 2174 del 2014La Corte di Cassazione, sezione civile, con l’ordinanza n. 2174 depositata il 31 gennaio 2014 intervenendo in tema di procedure concorsuale hanno evidenziato la possibilità che la società insolvente venga dichiarata fallita nonostante il creditore procedente – nella specie il Fisco – abbia concesso la rateizzazione del debito. Infatti per i giudici supremi la rateizzazione del pagamento non costituisce transazione bensì una semplice dilazione dell’adempimento che, in quanto tale, non comporta il venir meno dello stato d’insolvenza.

L’azienda può essere dichiarata fallita anche quando Equitalia ha già concesso la rateizzazione del debito. La rateizzazione costituisce infatti una semplice dilazione dell’adempimento che in quanto tale non esclude la sussistenza dello stato d’insolvenza.

La vicenda ha visto protagonista una società a responsabilità limitata  che si era opposta alla dichiarazione di fallimento pronunciata dal Tribunale. La società avverso la decisione del giudice di prime cure proponeva gravame dinanzi alla Corte d’Appello i cui giudici confermarono la sntenza appellata.

Per la cassazione della sentenza del giudice di seconde cure la società propose ricorso, affidandosi adue motivi di censura, alla Corte Suprema. Il ricorrente lamentava, tra l’altro, l’insussistenza dello stato d’insolvenza, posto che il credito vantato da Equitalia era stato rateizzato e che tale rateizzazione riguardava sia lei che la condebitrice solidale.

Gli Ermellini rigettano il ricorso della società. I giudici di legittimità hanno evidenziato, inanzitutto, le lacune difensive che hanno fortemente inficiato il buon esito del ricorso di legittimità, quale ad esempio, l’allegazione di una mera fotocopia della rateizzazione senza che nel ricorso fosse indicato dove i documenti riguardanti la stessa erano rinvenibili nel fascicolo di parte. Su tale circostanze i giudici di legittimità ricordano che l’articolo 366 primo comma n. 6 del codice di procedura civile, oltre a richiedere la “specifica” indicazione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento, pur individuato in ricorso, risulti prodotto. L’articolo 369 n. 4 del codice di rito civile invece impone la produzione unitamente al ricorso dei documenti su cui esso si fonda.

Infine i gidici della Corte Suprema hanno affermato che lo stato d’insolvenza non è eliminato dalla rateazione del debito. Infatti per i giudici del Palazzaccio hanno ritenuto decisiva la ratio decidendi del giudice del merito, osservando a tal proposito “che la Corte d’appello non ha affatto escluso la circostanza che la ricorrente abbia ottenuto la rateizzazione del proprio debito nei confronti del Fisco ma ha fornito una diversa motivazione, riferita anche alla questione della estensione, in caso di solidarietà passiva, agli altri coobbligati degli effetti positivi intervenuti per uno dei coobbligati. La Corte d’appello ha, cioè, ritenuto che la rateizzazione non costituisse transazione e non avesse quindi effetti estintivi dell’obbligazione ma soltanto una semplice dilazione dell’adempimento che in quanto tale non escludeva la sussistenza dello stato d’insolvenza”.