La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 2190 depositata il 31 gennaio 2014 intervenendo in tema di determinazione del limite per le iscrizione ipotecarie ha statuito che ai fini del calcolo della soglia oltre la quale può essere iscritta l’ipoteca, vanno computati anche i crediti oggetto di contestazione da parte del contribuente.
La vicenda ha riguardato un contribuente a cui il concessionario della riscossione aveva provveduto alla iscrizione ipotecaria per debiti scritto al ruolo, scaduto e non pagati per contributi Inail, sanzioni amministrative per violazione del codice della strada e tributi. Il contribuente avverso tale procedura ricorreva alla Commissione Tributaria Provinciale che accoglieva le doglianze della ricorrente ed annullava l’iscrizione ipotecaria. Il Concessionario della riscossione impugnava la decisione del giudice di prime cure dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale i cui giudici confermarono la sentenza di primo grado. I giudici territoriali, in particolare, rilevavano che il debito tributario non raggiungeva la soglia prevista per l’iscrizione ipotecaria (ottomila euro) poiché erano state impugnate due cartelle poste a fondamento dell’iscrizione stessa. Per la cassazione della pronuncia del giudice di seconde cure Equitalia proponeva ricorso, affidandosi a quattro motivi di censura, alla Corte Suprema.Gli Ermellini accolgono il ricorso del concessionario della riscossione cassa la sentenza impugnata e decide nel merito rigettando il ricorso introduttivo del contribuente. I giudici di legittimità hanno riscontrato che il provvedimento in questione era stato adottato dal concessionario a seguito del mancato pagamento di somme complessivamente ammontanti a 8.858 euro, richieste con tre distinte cartelle di pagamento. La CTR, dal canto suo, ha annullato l’iscrizione d’ipoteca, ritenendo che l’impugnazione dei ruoli e delle cartelle avesse ridotto il debito residuo a un ammontare inferiore alla soglia di 8 mila euro. In tal modo i giudici di merito, secondo la Corte di Cassazione, sono incorsi nel vizio denunciato dalla ricorrente, avendo erroneamente ritenuto “che non possono essere utili ai fini del calcolo di tale soglia i crediti che, sia pure iscritti al ruolo, siano oggetto di contestazione da parte del contribuente, essendo irrilevante la contestazione del credito relativo alle iscrizioni a ruolo sulle quali esso si fonda”. Infatti, ai sensi dell’articolo 49 del D.P.R. n. 602/1973, spiegano i supremi giudici, il ruolo costituisce titolo esecutivo sulla base del quale il concessionario può “procedere ad espropriazione forzata”, oppure “può promuovere azioni cautelari conservative, nonché ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore”, a condizione, prevista dal successivo articolo 50, che “sia inutilmente decorso il termine di 60 giorni dalla notificazione della cartella di pagamento”.
Per cui alla luce di quanto affermato dalla sentenza in esame Equitalia ha iscritto ipoteca del tutto legittimamente, non rilevando l’impugnazione del ruolo da parte del contribuente, in mancanza di un provvedimento di sospensione amministrativa o giudiziale degli effetti dell’atto.
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