COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO –  Sentenza 2 maggio 2013, n. 268

RIMBORSO – INTERESSI DOVUTI PER IL RITARDO NEL RIMBORSO DELLE IMPOSTE DIRETTE – COMPUTO

FATTO

Trattasi di ricorso per l’ottemperanza del giudicato derivante dalla decisione della Commissione Tributaria Centrale, Sezione di Roma, Collegio 02, n. 2556/2011 del 10.5.2011, non impugnata e passata in giudicato in data 25/06/2012, con il quale il sig. C. A., rappresentato e difeso dallo “Studio Legale A. e C. ” presso il quale ha anche eletto domicilio, reclama il rimborso di ritenute d’acconto IRPEF per complessivi euro 5.617,24, più i relativi interessi maturati e maturandi che alla data del ricorso, secondo il calcolo effettuato dal contribuente, ammonterebbero ad euro 12.523,56.

Precisa, a tale riguardo, che l’Agenzia delle Entrate competente, malgrado l’atto di messa in mora notificato in data 5.7.2012, ai sensi dell’art.70 del Decreto Lg.vo n.546 del 1992, non ha provveduto ad eseguire il rimborso richiesto.

Chiede, pertanto, che venga obbligata l’Amministrazione Finanziaria alla integrale ottemperanza della sentenza della Commissione Tributaria Centrale, sin da ora delegando un proprio componente o nominando un Commissario ad acta.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e va accolto.

La Commissione tributaria Centrale, con sentenza n.2556/2011 del 11/4/2011, in parziale riforma della impugnata decisione della Commissione Tributaria di secondo grado di Roma, n. 206/12/1995, ha accolto l’appello dell’Ufficio, affermando che all’odierno resistente andavano restituite solamente le ritenute operate dalla Corte dei Conti ai fini del conguaglio fiscale dell’anno 1989, relative ai “gettoni di presenza” percepiti dal contribuente nella sua qualità di magistrato della Corte dei Conti delegato al controllo sulla gestione finanziaria dell’Agenzia per la Promozione dello Sviluppo del Mezzogiorno, mentre appariva corretta l’assoggettabilità all’IRPEF degli emolumenti erogati dagli altri Enti (Cassa Nazionale Previdenza ed Assistenza Geometri ed INAIL).

Va, dunque, rimborsata al ricorrente solo la somma trattenuta a titolo di ritenuta d’acconto IRPEF per gli emolumenti versati dall’Agenzia testè indicata.

Sul punto “interessi”, la Corte di Cassazione, con Sentenza n. 15246 del 12 settembre 2012, ha chiarito che gli interessi dovuti per il ritardo nel rimborso delle imposte dirette vengono a maturare, per ogni semestre intero, escluso il primo, con decorrenza dalla data di versamento e fino a quella dell’ordinativo di pagamento a differenza degli ordinari interessi che, in quanto frutti civili, si acquistano di giorno in giorno. La Corte ha chiarito che:

“… tasso legale al quale occorre fare riferimento per la liquidazione degli interessi sulla restituzione della maggiore imposta pagata, è quello vigente – in forza dei decreti ministeriali emessi in materia – al momento in cui viene a scadenza ciascun singolo semestre, giacché è solo in tale momento che il diritto alla percezione di detti interessi viene a maturare a favore del contribuente”.

A tali principi, condivisi dalla sezione, dovrà attenersi il Commissario ad acta che viene nominato nella persona del Direttore regionale dell’Agenzia delle entrate del Lazio pro tempore, nel determinare e liquidare le somme effettivamente dovute al ricorrente, sia per sorte che per interessi, a seguito della richiamata decisione della C.T.C., passata in giudicato.

Al predetto Commissario, al quale non è dovuto, in ogni caso, alcun compenso, viene assegnato per l’esecuzione della sentenza il termine finale di giorni 60 (sessanta) decorrente dalla ricezione della presente decisione. Nulla viene stabilito per le spese di giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso per ottemperanza e nomina Commissario ad acta il suddetto Direttore regionale. Nulla per le spese.