La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 2223 depositata il 31 gennaio 2014 intervenendo in tema di responsabilità solidale ha affermato che qualora i coniugi abbiano presentato dichiarazione congiunta dei redditi “per il pagamento dell’imposta, soprattasse, pene pecuniarie e interessi iscritti a ruolo a nome del coniuge”, prevista dall’art. 17, ultimo comma, della Legge n. 114/1977, vale anche per gli accertamenti dipendenti da comportamenti non riconducibili alla sfera volitiva e cognitiva di entrambi, in quanto conseguenti ad atti di accertamento in rettifica condotti esclusivamente nei confronti di uno solo di essi.
La vicenda ha visto protagonisti una coppia di coniugi a cui l’Amministrazione Finanziaria aveva notificato un avviso di accertamento rideterminando il reddito d’impresa della S. con applicazione del DPCM 29 gennaio 1996 in ragione della «irrealtà dei ricavi dichiarati sulla base degli elementi presuntivi tratti dalla metodologia di controllo supportati da fatti e notizie in possesso, dall’assenza di altre circostante che possano dar desumere una diversa posizione economica».
Il coniuge del contribuente sottoposto ad accertamento proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale i cui giudici accolsero le doglianze del ricorrente. L’Amministrazione Finanziaria impugnava la decisione del giudicie di prime cure dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale che respingeva l’appello del Fisco. I giudici territoriali ritennero l’avviso di accertamento ileggittimo sia sotto il profilo del suo difetto di legittimazione passiva che nel merito ritenendolo illegittimo in quanto formato con mero riferimento ai coefficienti presuntivi di reddito da considerarsi alla stregua di presunzioni semplici, che andavano confortate con ulteriori elementi.
Per la cassazione della decisione dei giudici di seconde cure il Fisco proponeva ricorso, basandolo su tre motivi di censura, alla Corte Suprema. Il Fisco lamentava, in particolare, l’omessa pronuncia della CTR sulla responsabilità solidale, contestando anche i rilievi dei giudici del merito circa l’accertamento presuntivo effettuato dall’Ufficio.
Gli Ermllini accolgono il ricorso del Fisco cassando la sentenza impugnata e rinviando alla CTR. I giudici di legittimità richiamando il proprio orientamento secondo cui: «La responsabilità solidale dei coniugi che abbiano presentato dichiarazione congiunta dei redditi “per il pagamento dell’imposta, soprattasse, pene pecuniarie e interessi iscritti a ruolo a nome del marito”, prevista dall’art. 17, ultimo comma, della legge 13 aprile 1977, n. 114, vale anche per gli accertamenti dipendenti da comportamenti non riconducibili alla sfera volitiva e cognitiva di entrambi, in quanto conseguenti ad atti di accertamento in rettifica condotti esclusivamente nei confronti di uno solo di essi» (Cass. n. 9209 del 2011).