Nel triennio trascorso le istanze presentate per attivare la particolare procedura di interpello (ruling) da parte delle imprese con attività internazionali sono fortemente aumentate. Infatti le imprese internazionali che decidono di definire preventivamente con l’Amministrazione finanziaria la propria posizione fiscale in materia di transfer pricing, interessi, dividendi e royalties, sono considerevolmente aumentate.
Apa bilaterali e multilaterali, contro la doppia imposizione
Nell’ambito del ruling internazionale, verso la fine del 2010 sono stati introdotti nell’ordinamento italiano gli Apa (Advance pricing agreement), strumenti di politica fiscale largamente in uso nei paesi Ocse, a carattere bilaterale e multilaterale. Si tratta di accordi tra il contribuente e l’Amministrazione finanziaria, sottoscritti e condivisi anche dalle autorità competenti delle giurisdizioni estere interessate, che consentono di fornire maggiore certezza ai contribuenti in materia di prezzi di trasferimento, eliminando in toto il rischio della doppia imposizione. Al 31 dicembre 2012, le istanze di Apa bilaterali e multilaterali in corso erano 19
Il pre-filing, un successo annunciato
Al fine di ottenere chiarimenti e spiegazioni di tipo generale sulle caratteristiche del ruling internazionale, l’Agenzia delle Entrate ha previsto la possibilità di incontrare i contribuenti che ne facciano richiesta (e/o i loro rappresentanti) in uno o più incontri preventivi (pre-filing). Si tratta di occasioni informali che possono avvenire anche in forma anonima, senza identificazione del contribuente), e per le quali è in forte crescita l’interesse manifestato dai contribuenti (tabella 2). Offrono l’opportunità di affrontare tematiche di carattere generale, senza possibilità di esaminare in dettaglio specifiche fattispecie. Fra gli argomenti più trattati nell’ultimo quadriennio, la fa da padrone il transfer pricing (101 casi sui 134 totali); a seguire, dividendi, interessi o royalties, con 16 casi.
Applicazione dell’istituto
Il ruling internazionale, introdotto nel nostro ordinamento dall’art. 8 del D.L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito, con modifiche, nella Legge 24 novembre 2003, n. 326, è indirizzato alle imprese con attività internazionale che, allo scopo di evitare possibili conflitti con l’Amministrazione finanziaria, intendono definire con essa, in via preventiva, la propria posizione fiscale. In particolare, lo strumento è fruibile nelle seguenti ipotesi:
- quantificazione del valore normale ai fini del transfer pricing (articolo 110, comma 7, del Tuir)
- applicazione ai singoli casi concreti di norme, anche di origine convenzionale, concernenti l’erogazione o la percezione di dividendi, interessi o royalties a (o da) soggetti non residenti
- applicazione di analoghe prescrizioni sull’erogazione o la percezione di altri componenti reddituali a (o da) soggetti non residenti
- applicazione ai singoli casi concreti di norme riguardanti l’attribuzione di utili o perdite alla stabile organizzazione in un altro Stato di un’impresa residente.
Accesso al ruling avviene su base volontaria, senza l’applicazione di alcun costo
- sede di Roma (via Cristoforo Colombo, 426 c/d – 00145 ) per i soggetti aventi il domicilio fiscale nelle regioni Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Sardegna, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia
- sede di Milano (via Manin, 25 – 20121) per i soggetti aventi il domicilio fiscale nelle regioni Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia
Al termine del triennio di validità, e almeno novanta giorni prima della scadenza, il contribuente può presentare istanza di rinnovo.