La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 4961 depositata il 31 gennaio 2014 intervenendo in materia di reati per violazione delle norme sulla sicurezza sui luohi di lavoro ha affermato che la colpevolezza del datore di lavoro che non ha osservato le disposizioni in materia disicurezza previste dal D.Lgs. 81/2008 e successive mod., anche se l’infortunio è occorso ad una persona terza rispetto all’ambito imprenditoriale. Per cui risulta l’obbligo da parte del datore di lavoro di predisporre il documento di valutazione della sicurezza includendo gli obblighi di manutenzione.
La vicenda ha avuto origine da una lesione subita da una giocatrice che veniva colpita all’occhio sinistro dalla pallina da golf che, lanciata da un giocatore dalla vicina buca 3, non veniva trattenuta dalle reti lacerate e forate. Il Tribunale ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del Presidente del GOLF C. S. per il reato di cui all’art. 590 cod. pen. per essere l’azione penale improcedibile per mancanza di querela. Inoltre il Tribunale aveva giudicato prive di efficienza causale non già dalla mancata predisposizione delle misure ma dalla loro mancata corretta manutenzione.
Per la cassazione della sentenza del giudice di merito il Procuratore della Repubblica proponeva ricorso, basato su un unico motivo di censura, alla Corte Suprema. Lamentando che il Tribunale non ha considerato che la manutenzione è specifica misura di prevenzione e protezione antinfortunistica; come tale, di essa si deve tener conto nel documento di valutazione del rischi.
Gli Ermellini ritenendo fondate le motivazioni accolgono il ricorso del PM cassano la sentenza impugnata e dispongono il rinvio. I giudici di legittimità hanno ritenuto responsabile il presidente del campo da golf per la mancata manutenzione delle reti di protezione che hanno permesso ad una pallina scagliata da un giocatore di colpire all’occhio un’altra persona: l’obbligo di valutaretutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, previsto dall’art. 28 del D.Lgs n. 81/2008, deve estendersi anche al rischio di utilizzo e dideterioramento delle protezioni previste nel caso in specie.