Corte di Cassazione sentenza n. 6056 del 15 marzo 2011 

ACCERTAMENTO – AVVISO DI RECUPERO DI CREDITO DI IMPOSTA PER L’ASSUNZIONE DI LAVORATORI INDEBITAMENTE UTILIZZATO – INTERPRETAZIONE ERRATA DELL’AMMINISTRAZIONE – LE CIRCOLARI NON SONO FONTE DI DIRITTI ED OBBLIGHI – IL CONTRIBUENTE EVITA SOLO LE SANZIONI

massima

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Le circolari ministeriali in materia tributaria non costituiscono fonte di diritti ed obblighi: qualora il contribuente si sia conformato ad un’interpretazione erronea fornita dall’Amministrazione in una circolare (successivamente modificata), è esclusa soltanto l’irrogazione delle relative sanzioni, in base al principio di tutela dell’affidamento.

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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da F. di […] s.n.c. contro l’Agenzia delle Entrale è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dalla Agenzia delle Entrate contribuente contro la sentenza della CTP di Napoli n. 147/44/2005 che aveva accolto il ricorso della contribuente avverso l’avviso di recupero di credito di imposta n. […] relativo agli anni 2001- 2003, indebitamente utilizzato per incremento occupazionale.

La CTR riteneva la illegittimità del provvedimento dell’Ufficio e la correttezza dell’operato della contribuente nell’attenersi a quanto disposto dall’Amministrazione con circolare 18/4/2001, aveva ritenuto spettantegli un ulteriore credito di imposta per l’assunzione di un lavoratore avvenuta il 25/10/2000. Il ricorso proposto si articola in due motivi. Nessuna attività difensiva ha svolto la società. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. Il presidente ha fissato l’udienza del 9/2/2011 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con primo motivo la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della L. 388/2000 e dell’art. 4 della L. 448/1998 con riferimento all’art. 360, 1° comma n. 3 c.p.c. La CTR avrebbe erroneamente ritenuto spettanti alla F. s.n.c. benefici di cui all’art. 7 cit. sulla base della circolare del 18/4/2001.

La censura è fondata alla luce del principio affermato da questa Corte (Sez. 5, Sentenza n. 2133 del 14/02/2002) secondo cui le circolari ministeriali in materia tributaria non costituiscono fonte di diritti ed obblighi, per cui, qualora il contribuente si sia conformato ad un’interpretazione erronea fornita dall’amministrazione in una circolare (successivamente modificata), è esclusa soltanto l’irrogazione delle relative sanzioni, in base al principio di tutela dell’affidamento.

Con secondo motivo la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione dell’art. 7 cit. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.. Il disposto dell’art. 7, 10 comma si applicherebbe limitatamente alle assunzioni successive al 1/1/2001.

La censura è fondata alla luce del disposto testuale dell’art. 7 , 10 comma cit.. secondo cui: Le disposizioni di cui all’articolo 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, restano in vigore per le assunzioni intervenute nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1999 e il 31 dicembre 2000. Per i datori di lavoro che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2001, e il 31 dicembre 2003 effettuano nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato da destinare a unità produttive ubicate nei territori individuati nel citato articolo 4 e nelle aree di cui all’obiettivo l del regolamento (CE) n. 1260//999. del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonché in quelle delle regioni Abruzzo e Molise, spetta un ulteriore credito d’imposta.

La sentenza impugnata va pertanto cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., decidendo nel merito, va rigettato il ricorso proposto dalla F. s.n.c. avverso l’avviso di recupero di credito di imposta n. 027600170/2004 relativo agli anni 2001-2003. La natura della controversia e le pregresse incertezze giurisprudenziali giustificano la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso proposto dalla F. di […] s.n.c. avverso l’avviso di recupero di credito di imposta n. […] relativo agli anni 2001-2003, compensando tra le parti le spese del giudizio.