CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 10 gennaio 2014, n. 420
Tributi – Imposte sui redditi – Riscossione – Modalità di riscossione – Iscrizione a ruolo – Ricorso
« La sig.ra E.C. ricorre contro l’Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale della Campania ha riformato la sentenza di primo grado con la quale la Commissione Tributaria Provinciale – investita dell’impugnativa di una cartella esattoriale avente ad oggetto somme pretese per IRPEF 2004, Tarsu 2006 e tassa ordine avvocati 2007 e riconoscendo dovute solo le somme relative all’IRPEF – aveva disposto “l’emissione di una nuova cartella per il pagamento di IRPEF ed accessori”. La Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto che la Commissione Tributaria Provinciale non dovesse annullare interamente la cartella impugnata e disporre l’emissione di nuova cartella solo per le somme effettivamente dovute, ma dovesse annullare la cartella impugnata solo limitatamente alla somme non dovute; ciò in quanto l’emissione di una nuova cartella “presterebbe il fianco ad una situazione anomala sfavorevole all’Erario in quanto, la ricorrente potrebbe impugnare la nuova cartella eccependo il decorso del termine prescrizionale in riferimento all’anno in cui l’imposta è dovuta”. La Commissione Tributaria Regionale ha quindi riformato la sentenza di primo grado dichiarando “legittima la cartella di pagamento impugnata limitatamente al debito afferente l’imposta IRPEF”.
Il ricorso della contribuente si fonda su un solo motivo, riferito alla “violazione e falsa applicazione delle norme di cui agli articoli 474 e 360 n. 5 cpc”. La contribuente – dopo aver richiamato il principio giurisprudenziale secondo cui nel giudizio di opposizione alla cartella esattoriale, se viene accertata la sola parziale fondatezza dell’opposizione il giudice deve anche di ufficio dichiarare l’inefficacia della cartella limitatamente alle somme non dovute, laddove la cartella deve essere caducata interamente quando l’ente creditore non abbia assolto in alcuna misura all’onere di provare anche nel quantum i suoi crediti – censura la sentenza gravata per aver erroneamente ritenuto che l’Agenzia delle entrate avesse assolto ad i propri oneri probatori.
Il motivo è manifestamente infondato.
Dalla narrativa della sentenza gravata, non contestata dalla ricorrente, risulta infatti che i giudici di primo grado avevano accertato la debenza delle somme relative all’IRPEF, tanto da disporre l’emissione di una nuova cartella avente ad oggetto tali somme. Tale statuizione della sentenza di primo grado non è stata appellata dalla ricorrente, cosicché la questione della prova delle somme pretese nella cartella impugnata con riferimento all’imposta IRPEF ed ai relativi accessori non rientrava nell’ oggetto tema del giudizio di secondo grado.
L’unica questione che la Commissione Tributaria Regionale era chiamata a risolvere per decidere dell’appello proposto dall’Agenzia delle entrate era se – accertato in primo grado che, tra le somme richieste con la cartella impugnata, erano dovute solo quelle pretese per IRPEF 2004 – detta cartella dovesse essere annullata interamente, con ordine di emissione di una nuova cartella per le somme relative all’IRPEF 2004, oppure detta cartella dovesse essere annullata solo limitatamente alle somme diverse da quelle relative all’IRPEF 2004. La Commissione Tributaria Regionale ha risolto la questione nel secondo senso (ed ha quindi ha riformato in parte qua la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale, che aveva invece seguito la prima alternativa) e la sua decisione non incorre in violazione di legge, in quanto, come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte riportata anche dalla stessa ricorrente, nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale con il quale si contesti la sussistenza del credito la sola parziale fondatezza dell’opposizione non determina per questa unica ragione la totale inefficacia della cartella, ma il giudice deve, anche d’ufficio, dichiarare l’inefficacia della cartella soltanto in relazione alle somme non dovute (cfr. Cass. 19502/09).
Si propone il rigetto del ricorso..»;
che l’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso, mentre Equitalia Polis spa non si è costituita in questa sede;
che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alle parti costituite;
che non sono state depositate memorie difensive.
Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide le conclusioni del relatore; che pertanto il ricorso va rigettato,;
che la ricorrente va condannata alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità all’Agenzia delle entrate;
che non vi è luogo a regolazione delle spese tra la ricorrente ed Equitalia Polis spa, non essendosi quest’ultima costituita in questa sede;
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere all’ Agenzia delle entrate le spese del giudizio di cassazione, liquidandole complessivamente in € 1.600 per onorari, oltre spese prenotate a debito.
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